Seggiolino anti abbandono obbligatorio fino a che età

Aggiornamento del 29 gennaio 2020

Con la firma del decreto interministeriali (MIT – MEF) è resa nota la procedura per la richiesta del bonus per l’acquisto dei dispositivi anti abbandono.

Il bonus è richiedibile dal 20 febbraio 2020… I fondi sono limitati.

Se vuoi scoprire tutti i dettagli per ottenere gli incentivi per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono, clicca il pulsante sottostante:

Tutti i dettagli sugli incentivi per i seggiolini anti abbandono

Aggiornamento del 27 dicembre 2019

Con la Circolare del Ministero dell’Interno è ufficiale il posticipo delle sanzioni per il mancato utilizzo dei dispositivi anti abbandono:

le sanzioni si applicheranno a decorrere dal 6 marzo 2020.

Aggiornamento del 07 novembre 2019

In un video pubblicato su Facebook pochi minuti fa, la ministra De Micheli conferma la disponibilità da parte del governo e della maggioranza di posticipare l’applicazione delle sanzioni.

Ecco parte del testo del post presente sula pagina Facebook della ministra:

Mi preme rassicurare le mamme e le famiglie sull’urgenza di questo dispositivo e sulle “multe” per chi non è ancora dotato di questo strumento: il ministero che rappresento è qui per tutti i chiarimenti e c’è la disponibilità del governo e dell’intera maggioranza a intervenire per posticipare l’applicazione delle sanzioni.

Aspettiamo, però, qualcosa di ufficiale…

Ovviamente noi di QualeSeggiolinoAuto.it ti terremo informato.

Continua a seguirci.

Aggiornamento del 06 novembre 2019

La legge Anti-Abbandono è in vigore da domani, 7 novembre 2019.

Il Ministero dell’Interno, con una circolare, ha confermato l’entrata in vigore della legge antiabbandono.

Questo il passaggio che asserisce l’entrata in vigore della legge e delle sue sanzioni.

Le disposizioni operative del decreto ministeriale sono in vigore dal 7 novembre 2019 e, di conseguenza, dalla stessa data sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 172 Codice della Strada, introdotte dalla legge 1 ottobre 2018, n. 117.

Le sanzioni ammontano ad un minimo di 83 ed un massimo di 333 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente. Se il reato è commesso due volte entro due anni è previsto il ritiro della patente da 15 a 60 giorni.

Restano ancora da vedere come saranno eseguiti i controlli.

Inoltre non è ancora stata rilasciate le modalità per ottenere gli incentivi per l’acquisto dei dispositivi. Incentivi che comunque non copriranno nemmeno la metà degli aventi diritto.

C’è ancora tanta confusione…

Ovviamente noi di QualeSeggiolinoAuto.it ti terremo informato.

Continua a seguirci.

Aggiornamento del 29 ottobre 2019

“Dispositivi antiabbandono, la legge entra in vigore il 7 novembre”

Questo è quanto afferma il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (link)

Sebbene questo articolo provenga da una fonte autorevole, va precisato che non è un atto ufficiale.

E non è chiaro se saranno concesse eventuali proroghe che consentano a produttori e genitori di adeguarsi alla nuova legge.

Ovviamente noi di QualeSeggiolinoAuto.it ti terremo informato.

Continua a seguirci.

Aggiornamento del 24 ottobre 2019

Finalmente, il tanto atteso decreto attuativo con tutte le specifiche tecnico/costruttive dei dispositivi anti abbandono è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 23 ottobre 2019.

Sono confermate tutte le caratteristiche trapelate nei giorni scorsi.

Resta l’incertezza su quando partirà effettivamente l’obbligatorietà dei sistemi antiabbandono.

Infatti esistono almeno due interpretazioni per dedurre la data per l’inizio dell’obbligo:

  • dal 7 novembre 2019: 15 giorni dopo la pubblicazione del regolamento attuativo sulla Gazzetta Ufficiale (essendo ormai decorso il termine perentorio del 1° luglio 2019 indicato nella legge 1° ottobre 2018, n. 117 “Salva Bebè”)
  • dal 6 marzo 2020: trascorsi 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto attuativo (cioè trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)

A rigor del vero, i seggiolini anti-abbandono sarebbero già obbligatori dal 1° luglio 2019 (come indicato dalla legge), ma grazie ad una circolare del Ministero dell’Interno le sanzioni sono sospese in virtù della mancata pubblicazione del decreto.

Quindi non resta che aspettare (ancora una volta) che il Ministero degli Interni emani una circolare che faccia chiarezza sull’inizio dell’obbligatorietà di questi dispositivi.

Se vuoi restare aggiornato su tutte le novità su questa nuova legge e sulla sicurezza del tuo bambino, continua a seguirci! Ti terremo aggiornato..

Aggiornamento del 7 ottobre 2019

La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato in data odierna il decreto attuativo che definisce le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di allarme anti abbandono.

Appena il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, la legge Salva Bebè sarà operativa.

Sarà da vedere se, come richiesto anche dal Consiglio di Stato, saranno concessi dei giorni ai produttori, ai distributori ed agli utenti per adeguarsi alle nuova normativa.

Aggiornamento del 26 settembre 2019

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, al decreto attuativo che definisce le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di allarme antiabbandono.

Le osservazioni riguardano alcune incongruenze presenti negli articoli del decreto.
Inoltre, l’organo di stato definisce “lacunosa” la relazione contenuta nell’AIR (Analisi dell’Impatto della Regolamentazione) sull’impatto economico di questo decreto sugli operatori economici e sui consumatori.

Al termine della sua valutazione, la Sezione del Consiglio di Stato osserva anche che il termine di entrata in vigore del regolamento attuativo dovrebbe tener conto anche

del tempo necessario ai produttori per concepire e realizzare, ai distributori per commercializzare e agli utenti per acquistare i dispositivi in questione.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti assicura che entro pochi giorni sarà pronta la stesura definitiva del decreto attuativo con le modifiche richieste dal Consiglio di Stato.

Restiamo in attesa dell’emanazione del regolamento attuativo per conoscere la data effettiva dell’obbligatorietà dei sistemi antiabbandono.

Verosimilmente possiamo prevedere che l’obbligo per il seggiolino antiabbandono non sarà effettivo prima della fine del 2019.

Aggiornamento del 2 maggio 2019

La legge anti abbandono non sarà operativa dal 1° luglio 2019 e l’obbligo è slittato a data ancora da definire.

Infatti, la bozza di decreto ministeriale che definisce le caratteristiche dei sistemi antiabbandono era stata pubblicata sul portale “TRIS” della Commissione Europea per ricevere osservazioni sulle norme presentate.

Inizialmente la consultazione pubblica doveva avere una durata di 3 mesi e terminare il 23 aprile. Ma visto che la Commissione Europea ha emesso un parere vincolante negativo sulla bozza proposta, come da prassi il termine della consultazione pubblica è stato prorogato di 3 mesi e quindi al 22 luglio 2019.

Considerando tutti gli obblighi burocratici necessari (approvazione del Consiglio di Stato, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ecc.), l’obbligo di utilizzo di sistemi anti-abbandono è rimandato ad almeno novembre 2019.

Considerando che:

  • il decreto con la definizione delle caratteristiche tecnico/funzionali non è ancora ufficiale
  • i produttori di sistemi anti abbandono, verosimilmente, apporteranno modifiche ai loro prodotti per essere il più possibile conformi alle caratteristiche richieste
  • non sono ancora note le modalità per usufruire degli incentivi per l’acquisto dei dispositivi anti abbandono

il nostro consiglio resta quello di aspettare ancora prima di acquistare i dispositivi anti-abbandono

Clicca qui per visualizzare la versione PDF della Bozza del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i sistemi anti-abbandono

Aggiornamento del 25 gennaio 2019

In data 21 gennaio 2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha notificato all’Europa la bozza di decreto che definisce le caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali dei dispositivi anti-abbandono per auto.

Il documento provvisorio è stato pubblicato sul sito “TRIS” della Commissione Europea per una consultazione pubblica. Fino al 23 aprile sarà possibile rilasciare eventuali osservazioni sul decreto.

In seguito il testo sarà inviato al Consiglio di Stato per il necessario parere, ed eventualmente, pubblicato. Dopo la pubblicazione ufficiale del decreto, la legge anti-abbandono dei bimbi in auto diventerà del tutto operativa.

Se dovessero essere rispettate tutte le tempistiche presentate, si può confermare l’entrata in vigore della legge anti abbandono a partire dal 1° luglio 2019.

Aggiornamento del 2 gennaio 2019

Con la Legge di Bilancio 2019 approvata in via definitiva il 30 dicembre e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2018, è stato autorizzato lo stanziamento di un milione di euro per l’anno 2018 per incentivare l’acquisto di sistemi di allarme per prevenire l’abbandono dei bambini nei veicoli.

Un altro milione di euro sarà stanziato per agevolare l’acquisto di dispositivi anti-abbandono anche nell’anno 2019.

Al momento non sono ancora note le modalità per usufruire di questi incentivi, ma noi di QualeSeggiolinoAuto vi terremo informati su tutte le novità a proposito di questa importante nuova legge.

Aggiornamento del 16 ottobre 2018

Dal 1° luglio 2019 sarà obbligatorio l’utilizzo di speciali dispositivi d’allarme per prevenire l’abbandono in auto dei bambini di età inferiore ai 4 anni.

Infatti in data 25 settembre 2018 è stato approvato quasi all’unanimità (soltanto un astenuto) il Disegno di Legge 766, “Introduzione dell’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi”.

In data 12 ottobre 2018, la legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Anno 159° – Numero 238).

Contenuti della pagina

  • 1 In cosa consiste questa nuova legge?
    • 1.1 Articolo 1: modifica del Art. 172 del Codice della strada
    • 1.2 Articolo 2: le campagne informative
    • 1.3 Articolo 3: gli incentivi all’acquisto
    • 1.4 Articolo 4: l’invarianza finanziaria
  • 2 FAQ – Domande frequenti
    • 2.1 Quando entrerà in vigore questa legge?
    • 2.2 Da quale data si applicano le sanzioni?
    • 2.3 Chi ha l’obbligo di rispettare questa nuova legge?
    • 2.4 Gli stranieri ed i residenti all’estero sono obbligati a rispettare questa legge?
    • 2.5 Quale sarà la multa per il mancato uso del dispositivo di allarme?
    • 2.6 Se ho il seggiolino senza dispositivo antiabbandono, ma non trasporto il bambino, possono farmi la multa?
    • 2.7 Se trasporto due bambini di età inferiore di 4 anni, quanti sensori devo utilizzare?
    • 2.8 E’ necessario sostituire il seggiolino auto già acquistato?
    • 2.9 Esiste un elenco di dispositivi omologati?
  • 3 Ci saranno degli incentivi o delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di questi nuovi dispositivi?
  • 4 Quali sono le caratteristiche funzionali e tecnico-costruttive (definitive) dei dispositivi anti-abbandono?
  • 5 Esistono già dei dispositivi d’allarme utilizzabili sugli attuali seggiolini?
    • 5.1 Si possono già utilizzare?
  • 6 Quale sarà il costo dei dispositivi d’allarme?
  • 7 Che cosa è l’amnesia dissociativa?
  • 8 Qualche accorgimento che potrebbe salvare la vita al tuo bambino
  • 9 Link utili per approfondire

In cosa consiste questa nuova legge?

Questa nuova legge riporta le disposizioni per rendere obbligatorio l’utilizzo di un dispositivo di allarme per evitare l’abbandono involontario e inconsapevole dei bambini sugli autoveicoli.

La nuova legge è composta da 4 semplici articoli. Qui puoi visionare il Disegno di Legge 766 in formato PDF.

Articolo 1: modifica del Art. 172 del Codice della strada

Il primo articolo è quello più significativo dal punto di vista normativo.

Questo articolo apporta delle modifiche all’articolo 172 del codice della strada, “Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini”.

In particolare introduce un nuovo comma 1-bis che prevede che il conducente dei veicoli delle seguenti categorie:

  • M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente),
  • N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t),
  • N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t),
  • N3 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t),

quando trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni assicurato su un sistema di ritenuta conforme ai regolamenti vigenti (cioè un seggiolino auto),

ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Inoltre questo primo articolo modifica il comma 10 dell’articolo 172, cioè quello che definisce le sanzioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini.

In particolare aggiunge tra le situazioni sanzionate anche il mancato utilizzo del dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino.

Inoltre il primo articolo del disegno di legge approvato incarica il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di definire le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di allarme entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Altro importante punto del primo articolo del disegno di legge “anti-abbandono” è quello di rendere operativo l’obbligo dei sistemi di allarme al massimo entro il 1° luglio 2019.

Aggiornamento del 24 ottobre 2019: il decreto attuativo con le caratteristiche dei sistemi salva bebè è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e la legge diventa operativa dal 7 novembre 2019.

Aggiornamento del 26 settembre 2019: il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole, con osservazioni, al decreto attuativo che definisce le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei sistemi salvabebè.

Aggiornamento del 2 maggio 2019: la bozza presentata ha ottenuto un parere vincolante negativo da parte della Commissione Europea/TRIS. Per questo motivo il termine dello statu quo è stato prorogato al 22 luglio 2019 (il termine precedente era il 23 aprile 2019).

Aggiornamento del 25 gennaio 2019: è stato trasmesso al portale TRIS delle UE la bozza del decreto ministeriale che definisce le caratteristiche funzionali-costruttive dei dispositivi di allarme.

Articolo 2: le campagne informative

Il secondo articolo del DDL 766 prevede che sia data corretta informazione sull’obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei sistemi di allarme per prevenire l’abbandono dei bambini in auto e sui rischi derivanti dall’amnesia dissociativa.

Inoltre individua le coperture finanziarie per la promozione delle campagne informative per il prossimo triennio (2019-2021) e specifica che suddette campagne saranno da considerarsi messaggi di utilità sociale.

Articolo 3: gli incentivi all’acquisto

Il terzo articolo indica che possono essere previste agevolazioni fiscali, limitate nel tempo, per favorire l’acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l’abbandono dei bambini nei veicoli.

Aggiornamento del 28 gennaio 2020:
con la firma del decreto interministeriali (MIT – MEF) è resa nota la procedura per la richiesta del bonus per l’acquisto dei dispositivi anti abbandono.

Il bonus è richiedibile dal 20 febbraio 2020 attraverso la piattaforma informatica presente sul sito sogei.it ed accessibile anche attraverso il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il valore del bonus è di 30 euro. Purtroppo, è possibile richiedere soltanto un bonus per bambino.

Anche per chi ha acquistato un dispositivo anti abbandono prima del 20 febbraio 2020 è possibile richiedere un rimborso del valore di 30 euro (entro 60 giorni dal 20 febbraio).

Gli incentivi sono emessi in ordine temporale fino ad esaurimento dei fondi statali messi a disposizione.

Se vuoi scoprire tutti i dettagli per ottenere gli incentivi per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono, clicca il pulsante sottostante:

Tutti i dettagli sugli incentivi per i seggiolini anti abbandono

Aggiornamento ottobre 2019: si susseguono varie notizie che riguardano gli incentivi per l’acquisto dei dispositivi anti-abbandono. Pare che nella legge finanziaria per il 2020 sarà previsto uno stanziamento di 15,1 milioni di euro per il 2019 e di 1 milione di euro per il 2020. Il contributo pare essere di 30 euro per ogni dispositivo acquistato e sarà ad esaurimento. Quindi non tutti potranno usufruire di questi incentivi.

Aggiornamento del 2 gennaio 2019: sono stati previsti dalla legge di Bilancio 2019 degli incentivi pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Attualmente non sono noti i metodi per usufruire di questi incentivi. Continua a seguire QualeSeggiolinoAuto.it per scoprire come usufruire di questo importante incentivo.

Articolo 4: l’invarianza finanziaria

In pratica dall’approvazione del presente disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

FAQ – Domande frequenti

Quando entrerà in vigore questa legge?

La legge è in vigore dal 7 novembre 2019.

Il Ministero dell’Interno ha confermato tramite circolare che la legge anti abbandono è in vigore dal 7 novembre 2019.

Inizialmente le infrazioni sono state sanzionabili subito da quella data.

Ma vista la confusione creatasi sulla data di entrata in vigore della legge (numerose fonti avevano erroneamente riportato l’entrata in vigore dell’obbligo per il 6 marzo 2020), vista la scarsa disponibilità di dispositivi sul mercato e  considerando la mancata campagna informativa, il governo ha modificato l’articolo 1 della legge 1 ottobre 2019, n. 117, prevedendo che le sanzioni si applichino a decorrere dal 6 marzo 2020.

Aggiornamento del 24 ottobre 2019:
In data 23 ottobre 2019 è stato pubblicato il Regolamento di attuazione con le caratteristiche funzionali e tecnico/costruttive dei sistemi antiabbandono.

Esistono purtroppo almeno due interpretazioni sulla data di inizio dell’obbligatorietà di questi dispositivi.

  • 7 novembre 2019: cioè dopo 15 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo sulla Gazzetta Ufficiale (interpretazione corretta)
  • 6 marzo 2020: cioè dopo 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto attuativo (ti ricordo che l’entrata in vigore di un decreto avviene dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) (interpretazione errata)

Non ci resta che aspettare una circolare ministeriale che faccia chiarezza una volta per tutte sull’effettiva data da cui questa legge potrà essere considerata sanzionabile.

Entro il 1° luglio 2019.

Aggiornamento del 2 maggio 2019: Non prima di novembre 2019.
Vista la proroga sul portale europeo TRIS per la presentazione di osservazioni alla bozza di decreto che definisce le caratteristiche dei sistemi antiabbandono ed i successivi tempi tecnici di approvazione si ritiene che l’obbligatorietà di questi sistemi slitti ad almeno novembre 2019.

Entro il 1° luglio 2019.

La legge indica che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emani le caratteristiche tecniche e funzionali entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.

L’obbligo si applicherà decorsi 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale per permettere ai produttori di seggiolini e di dispositivi di adeguarsi alle direttive indicate.

Ad oggi, la data che si ritiene più sicura per l’entrata in vigore della nuova legge per prevenire l’abbandono in auto dei bambini è il primo luglio 2019 non prima di novembre 2019  o il 7 novembre 2019 oppure a marzo 2020.

Da quale data si applicano le sanzioni?

Le sanzioni si applicano a decorrere dal 6 marzo 2020.

Inizialmente, con l’entrata in vigore della legge (7 novembre 2019), le sanzioni erano immediatamente applicabili.

Ma inseguito, considerando:

  • la confusione creatasi sulla data di entrata in vigore della legge (numerose fonti avevano erroneamente riportato l’entrata in vigore dell’obbligo per il 6 marzo 2020),
  • la scarsa disponibilità di dispositivi anti abbandono sul mercato
  • e  considerando la mancata campagna informativa

il governo ha modificato l’articolo 1 della legge 1 ottobre 2019, n. 117, prevedendo che le sanzioni si applichino a decorrere dal 6 marzo 2020.

Chi ha l’obbligo di rispettare questa nuova legge?

La legge impone l’obbligo dell’utilizzo dei sistemi di allarme per evitare l’abbandono dei bambini a carico del conducente del veicolo.

In particolare i veicoli sulla quale sarà operativa questa legge sono le automobili (fino a 8 posti più il conducente) e gli autocarri (dal furgone al tir).

Sono esclusi pulmini e autobus.

Gli stranieri ed i residenti all’estero sono obbligati a rispettare questa legge?

Il comma 1 bis dell’Art. 172 riporta quanto segue:

Il conducente dei veicoli … immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, …, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme

Devono rispettare questa legge soltanto i residenti in Italia o chi guida veicoli immatricolati in Italia.

Riportiamo alcuni casi:

  • un turista straniero che guida in Italia la sua auto immatricolata all’estero NON DEVE rispettare l’obbligo
  • un turista straniero che guida in Italia un’auto immatricolata in Italia (per es. noleggiata o prestata da un conoscente) DEVE rispettare l’obbligo
  • un italiano residente all’estero che guida una vettura immatricolata all’estero NON DEVE rispettare l’obbligo

Quale sarà la multa per il mancato uso del dispositivo di allarme?

La sanzione prevista per il mancato utilizzo del dispositivo di allarme è identica a quella che si riceve per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta per i bambini.

Come riportato nel comma 10 dell’articolo 172 del codice della strada, la sanzione consisterà nel pagamento di una somma da 81 83 a 326 333 euro ed una detrazione di 5 punti dalla patente.

Se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore risponderà della sanzione pecuniaria.

Se il conducente incorre in una recidiva nell’arco di due anni è prevista anche la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.

Paradossalmente pare che chi trasporterà il bambino non allacciato al seggiolino rischierà una sola multa (quella per non aver assicurato il bambino con i sistemi di ritenuta idonei, cioè per non averlo trasportato nel seggiolino auto).

Se ho il seggiolino senza dispositivo antiabbandono, ma non trasporto il bambino, possono farmi la multa?

No. La legge prevede l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme soltanto quando si trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni.

Se trasporto due bambini di età inferiore di 4 anni, quanti sensori devo utilizzare?

E’ necessario avere un sensore anti abbandono per ogni bambino che non abbia ancora compiuto i 4 anni.

E’ necessario sostituire il seggiolino auto già acquistato?

No. Stai tranquillo. Non è prevista alcuna sostituzione degli attuali seggiolini.

La nuova legge obbliga ad utilizzare un apposito sistema di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino.

Il Regolamento attuativo rilasciato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prevede tre tipi di sistemi antiabbandono:

  • integrato nel seggiolino auto
  • dotazione, di serie o optional, del veicolo
  • indipendente dal seggiolino auto e dalle dotazioni del veicolo

Esistono e sicuramente saranno prodotti seggiolini auto con i dispositivi d’allarme già integrati, ma non è l’unico modo in cui si può rispettare la nuova legge.

Previa auto-certificazione del produttore, possono essere aggiunti degli strumenti ausiliari agli attuali seggiolini oppure potrebbero essere adotti delle strumentazioni completamente estranee al seggiolino auto come ad esempio telecamere per il rilevamento del movimento all’interno dell’auto spenta (un po’ come succede per i normali sensori d’antifurto installati in tante abitazioni) o dei sensori di calore, ecc.

Esiste un elenco di dispositivi omologati?

Purtroppo no.

Questo lo afferma la circolare ministeriale del 6 novembre 2019:

Non essendo prevista l’omologazione dei dispositivi, per verificarne la regolarità occorre appurare che gli stessi siano rispondenti alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali fissate nel decreto ministeriale

Quindi i dispositivi anti-abbandono non sono sottoposti a procedure di omologazione da parte di enti terzi, ma è compito del produttore del dispositivo rilasciare una dichiarazione di conformità alle caratteristiche tecnico/costruttive e funzionali richieste dal Regolamento attuativo.

Clicca qui per vedere l’elenco completo delle autocertificazioni finora rilasciate.

Elenco completo delle dichiarazioni di conformità

Ci saranno degli incentivi o delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di questi nuovi dispositivi?

La legge esplicitamente prevede che siano definite delle agevolazioni fiscali per l’acquisto degli apparecchi di allarme.

Aggiornamento del 28 gennaio 2020:
Sì. Finalmente, con la firma del decreto interministeriali (MIT – MEF), è resa nota la procedura per la richiesta del bonus per l’acquisto dei dispositivi anti abbandono.

Si può richiedere il bonus dal 20 febbraio 2020 sul sito www.sogei.it.

Il valore del bonus è di 30 euro ed è possibile richiedere soltanto un bonus per bambino.

Dalla stessa data (20/2/2020) si può richiedere il rimborso di 30 euro anche per gli acquisiti di sistemi anti abbandono effettuati prima del 20 febbraio 2020. Per la richiesta del rimborso si ha un limite di tempo di 60 giorni.

Gli incentivi, sia per i bonus sia per i rimborsi, sono emessi in ordine temporale fino ad esaurimento dei fondi statali.

Se vuoi scoprire tutti i dettagli per ottenere gli incentivi per l’acquisto dei dispositivi antiabbandono, clicca il pulsante sottostante:

Tutti i dettagli sugli incentivi per i seggiolini anti abbandono

Aggiornamento del 24 ottobre 2019: nelle discussioni per la nuova legge finanziaria pare siano previsti incentivi per un valore di 15,1 milioni di euro per il 2019 e di 1 milione di euro per il 2020. L’incentivo dovrebbe essere di 30 euro per ogni dispositivo acquistato. Se le cifre saranno confermate si può dedurre che soltanto circa 500.000 famiglie potranno usufruire dell’incentivo. Considerando che bambini con età inferiore ai 4 anni in Italia sono circa 2.000.000 è chiaro che molte famiglie resteranno senza alcun incentivo. Al momento non sono ancora note le modalità per richiedere l’incentivo.

Aggiornamento del 26 settembre 2019: dopo l’approvazione del regolamento attuativo da parte del Consiglio di Stato) non sono ancora note le modalità per usufruire di queste agevolazioni.

Aggiornamento del 2 gennaio 2019: la legge di bilancio 2019 ha autorizzato la spesa di un milione di euro per incentivare l’acquisto dei nuovi dispositivi per gli anni 2019 e il 2020.

Quali sono le caratteristiche funzionali e tecnico-costruttive (definitive) dei dispositivi anti-abbandono?

Aggiornamento del 24 ottobre 2019:
Il decreto firmato dalla ministra De Micheli e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prevede 3 tipi di dispositivi antiabbandono:

  • integrati all’origine nel sistema di ritenuta del bambino (cioè integrati nel seggiolino auto);
  • una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo;
  • indipendenti sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo (per esempio i cuscini o sensori antibbandono da  applicare alla seduta del seggiolino).

Il regolamento di attuazione riporta le seguenti caratteristiche tecno-costruttive e funzionali:

1. Caratteristiche funzionali

  1. Il dispositivo antiabbandono deve segnalare l’abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni  sul veicolo sul quale è trasportato da parte del conducente del veicolo stesso;
  2. il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
  3. il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell’avvenuta attivazione;
  4. nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest’ultimo deve essere in grado di attirare l’attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali  visivi e acustici  o visivi e aptici (ndr. tattili),  percepibili all’interno o all’esterno del veicolo;
  5. il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato alla lettera g);
  6. se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;
  7.  i dispositivi antiabbandono possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.

2. Caratteristiche tecnico-costruttive

  1. il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici  con  logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;
  2. nell’interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione.

Le indicazioni fornite dal MIT escludono la possibilità di utilizzare metodi artigianali, come l’uso di braccialetti o lacci legati al seggiolino.

Verosimilmente non esisterà un elenco ufficiale di dispositivi omologati, ma sarà responsabilità del costruttore fornire un’autodichiarazione di conformità in cui afferma di rispettare i requisiti tecnici sopra indicati e se ne assume la responsabilità.

Qui puoi trovare l’elenco completo di tutte le autocertificazioni di conformità dei dispositivi antiabbandono.

Esistono già dei dispositivi d’allarme utilizzabili sugli attuali seggiolini?

Sì, ne esistono ormai tanti.

Qui puoi leggere la nostra recensione del dispositivo Tippy

oppure

Qui puoi leggere la nostra recensione del sensore Remmy

Si possono già utilizzare?

Sì, certamente.

Il problema di questi dispositivi è che, essendo installati all’interno del seggiolino, potrebbero invalidare l’omologazione del sistema di ritenuta.

Verosimilmente non dovrebbero modificare il comportamento del seggiolino in caso d’impatto, ma formalmente si dovrebbe rieseguire tutto il processo di omologazione del seggiolino con l’introduzione del nuovo meccanismo.

Considerando che il regolamento attuativo firmato dal ministro prevede l’autocertificazione da parte del produttore del sistema antiabbandono, possiamo affermare che questi dispositivi si possano tranquillamente utilizzare.

Quale sarà il costo dei dispositivi d’allarme?

Attualmente il costo dei dispositivi anti abbandono indipendenti si aggira tra i 50 ed i 100 euro.

Comunque nei vari dibattimenti parlamentari avvenuti per l’approvazione di questo disegno di legge, molta attenzione è stata posta sul costo del dispositivo che non dovrà incidere in maniera considerevole sulle tasche dei cittadini.

Consideriamo anche che la maggior parte dei seggiolini che sono venduti ha un costo che oscilla tra i 50 ai 450 euro. E’ lecito aspettarsi che questo dispositivo non debba costare troppo in proporzione al costo del seggiolino auto.

Che cosa è l’amnesia dissociativa?

L’amnesia dissociativa è un disturbo in cui il soggetto presenta dei vuoti di memoria che possono coinvolgere un arco di tempo variabile da pochi minuti ad alcuni anni.

E’ un disturbo per fortuna raro, ma che negli ultimi anni è in continuo aumento anche a causa del crescente stress cui si è sottoposti nella vita di tutti i giorni.

Alcuni dei suoi segnali premonitori possono essere i seguenti:

  • difficoltà nel concentrarsi e nel ricordare le cose,
  • sonno disturbato,
  • irritabilità e tendenza ad agire in automatico.

Qualche accorgimento che potrebbe salvare la vita al tuo bambino

Ecco alcuni piccoli consigli che potrebbero fare la differenza nei momenti di forte stress dove potrebbe capitare quello che nessuno mai pensa sia possibile.

  • Durante il tragitto parla o interagisci con il tuo bimbo
  • Imposta una sveglia sul tuo telefonino/smartphone che suoni qualche minuto dopo l’orario d’ingresso a scuola
  • Lascia qualche oggetto importante come il portatile, la borsa, le chiavi di casa vicino al seggiolino
  • Posiziona il bambino nei sedili posteriori (sono comunque i più sicuri), ma possibilmente dal lato del passeggero. In questo modo anche con la coda dell’occhio è possibile vedere il seggiolino e ricordarsi più facilmente del bambino
  • Specialmente se il bambino è trasportato in senso contrario a quello di marcia, installa uno specchietto retrovisore per bambini per vedere sempre il viso del tuo bambino.

Link utili per approfondire

  • Sito, in inglese, con numerose informazioni sui casi avvenuti negli Stati Uniti dal 1998 ad oggi (//www.noheatstroke.org/)
  • Pagina con tutta la documentazione della trattazione del disegno di legge al Senato
  • Video dell’audizione di Foppa Pedretti SpA, Peg Perego SpA e L’Inglesina Baby SpA nell’ambito della discussione congiunta del ddl n. 766
  • Memoria della ditta Foppa Pedretti Spa rilasciata durante l’audizione del 17 settembre 2018 (PDF)
  • Bozza del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per i sistemi anti-abbandono (PDF) (21/01/2019)
  • Link alla pagina del portale europeo TRIS per consultare la bozza del decreto ministeriale che definisce le caratteristiche tecnico/funzionali dei sistemi anti abbandono (21/01/2019)
  • Consiglio di stato: parere sul decreto attuativo con le definizioni tecnico/funzionali dei sistemi antiabbandono (PDF) (26/09/2019)
  • Decreto attuativo “Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni” (PDF) (10/10/2019) [fonte: ASAPS]
  • Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2019 con pubblicazione del Regolamento attuativo con le caratteristiche funzionali e tecnico/costruttive dei sistemi antiabbandono (PDF) (24/10/2019)
  • Circolare del Ministero dell’Interno per l’entrata in vigore della legge sui dispositivi antiabbandono (PDF) (6/11/2019)
  • Post su Facebook con video della ministra De Micheli che conferma la disponibilità del governo a posticipare l’applicazione delle sanzioni (7/11/2019)
  • Circolare del Ministero dell’Interno per il posticipo delle sanzioni al 6 marzo 2020 (PDF) (27/12/2019)
  • Decreto del Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze che regola la richiesta del bonus per l’acquisto dei dispositivi anti abbandono (PDF) (28/01/2020)

Cosa succede se non hai il dispositivo anti abbandono?

Il mancato uso del dispositivo comporta sanzioni che vanno da 81 a 326 euro e, in caso di recidiva in meno di due anni, la sospensione della patente da 15 giorni fino a due mesi.

Quando un bambino può stare senza seggiolino?

L'uso del sistema di ritenuta (seggiolino o alzatina) è obbligatorio per i bambini fino ai 150 cm di altezza, circa 12 anni (limite che resta invariato). Tuttavia (anche se non si sa per quanto) è ancora possibile utilizzare le cosiddette “alzatine” (o rialzi o booster) dai 22 kg di peso (6/7 anni circa) in poi.

Qual è l'altezza per togliere il seggiolino?

L'uso del sistema di ritenuta è obbligatorio per i bambini fino ai 150 cm di altezza perché sollevano il bambino per portarlo all'altezza adatta per l'utilizzo delle normali cinture di sicurezza. Si ricorda che è obbligatorio l'utilizzo di sistemi di ritenuta per bambini fino ai 150 cm.

Quale seggiolino auto a 10 anni?

I seggiolini auto del Gruppo 3: sono utilizzabili da bambini con un peso nella fascia dai 22 ai 36 kg, approssimativamente dai 6 ai 12 anni circa. per assicurare il bambino si utilizzano le normali cinture di sicurezza a tre punti dell'autovettura. esistono seggiolini del Gruppo 3 con e senza schienale.

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