Come si fa a divorziare in comune

Dall'11 dicembre 2014 chi vuole divorziare, separarsi o modificare le condizioni di provvedimenti precedenti può presentarsi davanti al Sindaco del comune di residenza di uno dei due coniugi, oppure di quello presso cui è trascritto l’atto di matrimonio. Inoltre, l’assistenza dell’avvocato diventa facoltativa. Non mancano i vincoli: la legge (n. 132 del 2014), che ha come obiettivo quello di semplificare la procedura di divorzio e separazione tra due persone, può essere applicata solo a determinate condizioni.

  • Non ci sono figli minori, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
  • L'accordo non deve contenere atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali.

Due procedimenti distinti

La legge fa riferimento a due procedimenti distinti: la negoziazione assistita da avvocati e il procedimento davanti al Sindaco. Il primo è realizzabile quando i coniugi non hanno sottoscritto alcun accordo, il secondo quando questo accordo è raggiunto. Entrambe le procedure valgono quando la separazione o il divorzio sono consensuali.

Negoziazione assistita da avvocati

L’accordo sulla separazione o sul divorzio deve essere scritto dall’avvocato che, dopo averlo fatto firmare ai coniugi, autentica le loro sottoscrizioni e lo deposita presso il procuratore della Repubblica del Tribunale competente che, se riconosce che l’accordo non contiene irregolarità, comunica al legale il via libera al procedimento. Il nullaosta deve essere inviato entro 10 giorni dall’avvocato al Sindaco del comune in cui il matrimonio (civile o religioso) è stato celebrato. Il primo cittadino, a distanza di trenta giorni dal ricevimento dell’accordo, invita i coniugi per la conferma definitiva degli accordi. Se l’ultimo termine non viene rispettato, l’avvocato è sanzionato da 2.000 euro a 10.000 euro.

Attenzione però. La legge non fissa un termine entro cui il PM deve esprimere il suo parere sull’accordo: data la loro mole di lavoro è quindi possibile che i tempi non siano così brevi.

Se ci sono figli minori, figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto dopo la negoziazione assistita deve essere trasmesso, entro dieci giorni, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente che, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. In caso contrario lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale che fissa, entro trenta giorni, la comparizione dei coniugi. L’accordo autorizzato viene comunicato all’avvocato. La differenza è, nel caso di presenza di figli, della previsione di termini a carico del PM.

Procedimento davanti al sindaco

I coniugi possono concludere davanti al Sindaco, o del comune di residenza di uno di loro o di quello presso cui è stato celebrato il matrimonio, un accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni dei provvedimenti precedenti. Tutto anche senza l’aiuto di avvocati. Il valore di questi accordi è uguale a quello dei provvedimenti giudiziali.  In caso di separazione o divorzio, il sindaco, una volta ricevuto l’accordo e, non prima di 30 giorni dalla ricezione, invita i coniugi a comparire davanti a lui per la conferma definitiva. L’art. 12, secondo comma della legge n. 162/2014 stabilisce che gli accordi depositati non possono contenere alcun patto di natura patrimoniale. La circolare n. 6/2015, ha però precisato che l’accordo concluso può contenere la previsione di un assegno periodico.

Il divorzio breve riduce il tempo della separazione

Con l’entrata in vigore del divorzio breve i termini per proporlo sono stati ridotti a sei mesi, nel caso in cui sia consensuale, e a un anno in caso di giudiziale. In caso di separazione consensuale, con negoziazione assistita, il termine parte dal giorno in cui viene depositato l’accordo o nel giorno in è stato firmato davanti all’ufficiale di stato civile. Invece, in caso di separazione consensuale o giudiziale davanti al giudice, il termine parte dal momento in cui i coniugi si sono presentati davanti al Presidente del Tribunale o al suo delegato.

Divorzio in Comune senza avvocato

di Concas Alessandra, Referente Aree Diritto Civile, Commerciale e Fallimentare e Diritto di Famiglia  - 8 novembre 2018

Non sempre per separarsi o divorziare è necessario ricorrere a un  legale.

Ci si può rivolgere al Comune senza bisogno di ricorrere agli avvocati, tribunali o giudici.

La procedura, completamente gratuita e abbastanza veloce, consente di ratificare l’accordo raggiunto dai coniugi, nel caso di divorzio, dagli ex coniugi, direttamente in Comune, davanti all’ufficiale di stato civile, vale a dire al sindaco o a un suo delegato.

All’esito di questo iter la coppia potrà ottenere la separazione, il divorzio, la cosiddetta “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, o la modifica delle condizioni di separazione o divorzio che sono state in precedenza fissate da loro stessi o dal giudice.

Per approfondire leggi “Le tutele legali nelle crisi di famiglia” di Michele Angelo Lupoi

Procedimento

La coppia che volesse divorziare si deve prima separare.

Tra la separazione e il divorzio ci deve essere  un termine minimo di sei mesi, se la separazione sia avvenuta in modo consensuale, perché i coniugi avevano trovato un accordo sugli aspetti personali ed economici.

Un  anno se la separazione sia stata di tipo “giudiziale”, vale a dire in presenza di un giudizio.

Si può ricorrere al divorzio congiunto in Comune, sia quando la precedente separazione sia avvenuta in modo consensuale, sia quando sia stata ottenuta a seguito di un giudizio in tribunale, con la separazione giudiziale.

Le condizioni per potere ottenere la separazione o il divorzio in Comune sono:

L’accordo tra le parti sugli aspetti della separazione o il divorzio, vale a dire, il mantenimento, l’abitazione della casa, la sorte del contratto di affitto.

L’assenza di figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, oppure economicamente non autosufficienti, non considerando i figli nati da una precedente unione o matrimonio con altra persona.

L’accordo tra i coniugi non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale, vale  dire patti che trasferiscono la proprietà di un determinato bene, mentre sono ammissibili le disposizioni che fanno sorgere tra i coniugi un rapporto obbligatorio.

L’accordo

L’accordo può prevedere:

Un obbligo di pagare periodicamente una somma di denaro,  sia in caso di separazione consensuale (assegno di mantenimento) sia in caso di richiesta congiunta di divorzio (assegno divorzile).

La “voltura” del contratto di affitto relativo all’immobile nel quale la coppia viveva durante il matrimonio.

In caso di procedura per ottenere la modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio, l’attribuzione di un assegno di separazione o di divorzio o la sua revoca o la sua revisione in relazione alla quantità.

Non rappresenta un accordo la previsione del pagamento in una soluzione dell’assegno periodico di divorzio (liquidazione una tantum).

Il Sindaco o l’ufficiale di stato civile non può giudicare l’ammontare della somma accordata a titolo di mantenimento o di assegno divorzile, le parti possono stabilire importi molto bassi o alte senza avere paura del controllo da parte dell’autorità.

Se il Sindaco dovesse negare la richiesta di separazione o divorzio, la stessa può essere impugnata in tribunale.

La coppia si deve recare in Comune di residenza dei coniugi oppure nel Comune dove è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, davanti al Sindaco, in qualità di ufficiale dello stato civile.

I coniugi possono fare personalmente.

L’assistenza di un avvocato è facoltativa, mentre la sua presenza deve risultare nell’atto che contiene l’accordo.

Ognuno dei coniugi, personalmente o assistito da un avvocato, presenta all’ufficiale dello stato civile, il Sindaco o un suo delegato, una dichiarazione che contiene la sua volontà di separarsi oppure di fare cessare gli effetti civili del matrimonio o di ottenerne lo scioglimento, secondo le condizioni concordate.

Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Ricevute le dichiarazioni l’ufficiale dello stato civile compila l’atto che contiene l’accordo, lo firma e lo fa firmare alle parti.

Nei casi di separazione o di divorzio l’iter si compone di due incontri:

Nel primo incontro, l’ufficiale dello stato civile, dopo avere ricevuto le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé, in una successiva data, non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo.

La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.

Si tratta di un diritto di ripensamento dei coniugi che hanno effettuato la dichiarazione di volere divorziare o separarsi.

Questo ripensamento non si applica per le dichiarazioni di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Nel periodo, non inferiore a trenta giorni, tra la data dell’atto e quella fissata per la conferma, l’ufficio dello stato civile può svolgere i controlli sulle dichiarazioni rese dalle parti.

Nel secondo incontro, il Sindaco, dopo avere ascoltato le dichiarazioni dei due coniugi o degli ex coniugi, redige l’atto che lo contiene, dando conto, nell’atto stesso, di avere invitato le parti a comparire nella data alle stesse assegnata.

Non è necessario che la coppia si presenti in Comune con un documento o un accordo scritto perché lo stesso verrà redatto dall’ufficiale di Stato civile dopo avere ascoltato le dichiarazioni orali delle parti.

L’ufficiale dello stato civile, dopo la conferma dell’atto da parte degli interessati, ne deve comunicare l’avvenuta iscrizione nei registri di stato civile alla cancelleria del tribunale presso la quale sia iscritta la causa di separazione o divorzio, oppure quella del giudice davanti al quale furono stabilite le condizioni di divorzio o di separazione oggetto di modifica.

L’ufficiale chiede alle parti ogni informazione necessaria per individuare la cancelleria competente a ricevere la comunicazione.

L’accordo viene annotato negli archivi informatici dello stato civile, sull’atto di nascita di ogni coniuge e sull’atto di matrimonio, e la procedura è gratuita.

Il Comune potrebbe chiedere il pagamento dei diritti che non superano l’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio.

L’accordo che si conclude davanti all’ufficiale di stato civile produce gli stessi effetti di una sentenza del giudice.

Volume consigliato

Come si fa a divorziare in comune

Le tutele legali nelle crisi di famiglia

L’opera si struttura in tre volumi tra loro coordinati, affrontando in modo pragmatico le tematiche relative alla crisi dei rapporti familiari. Nel primo tomo viene esposta con commento dettagliato la disciplina sostanziale.

Nel secondo tomo si espone, con risvolti operativi, la disciplina processuale. Nel terzo tomo si propone un pratico formulario editabile e stampabile. Il trattato vuole supportare il lavoro di magistrati, avvocati e altri professionisti coinvolti a vario titolo nelle controversie familiari.

Il PRIMO TOMO si compone di tredici capitoli che affrontano la disciplina sostanziale relativa alla crisi familiare: l’istituto della separazione e quello del divorzio, con trattazione dei relativi presupposti nonché delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali del dissolvimento del rapporto coniugale.
Analoga trattazione viene riservata per le ipotesi di crisi delle unioni civili.
L’analisi dei rapporti familiari non si limita al legame tra genitori, ma si estende alla relazione tra genitori e figli, nonché tra nonni e nipoti.

Il SECONDO TOMO si compone di diciassette capitoli e affronta la disciplina processualistica.
Vengono trattate tematiche quali la giurisdizione e la competenza, la mediazione, i procedimenti in materia di respon¬sabilità genitoriale e gli aspetti internazionalprivatistici più rilevanti in materia.

Nell’articolazione del volume sono compresi i procedimenti di esecuzione dei provvedimenti e, fra gli altri, viene dedicato un intero capitolo all’istituto della sottrazione internazionale di minori.

Il TERZO TOMO si propone come strumento pratico per l’operatore del diritto al quale si forniscono tutte le formule direttamente compilabili e stampabili, accedendo alla pagina dedicata sul sito www.approfondimentimaggioli.it, tramite il codice inserito all’interno del cofanetto.

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Michele Angelo Lupoi, 2018, Maggioli Editore

110.00 € 104.50 €

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Che documenti servono per il divorzio in comune?

La documentazione per il divorzio breve deve necessariamente contenere:.
atto integrale dell'atto di matrimonio..
certificato di stato di famiglia..
certificato di residenza di ambedue i consorti..
copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa o della sentenza di separazione..

Quanto costa un divorzio in comune?

Per divorziare in Comune non serve l'avvocato e non ci sono spese aggiuntive o imprevedibili oltre ai 16 euro pari ai diritti da versare all'ufficio di stato civile.

Chi può divorziare in comune?

La separazione o il divorzio in Comune, presso l'ufficio di stato civile, è consentito solo a determinate condizioni: la coppia non deve avere avuto figli dall'unione i quali siano ancora minorenni, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci.

Come avviare le pratiche per il divorzio?

La richiesta di divorzio in Comune può essere inoltrata direttamente dalle parti, senza bisogno di assistenza legale. Negli altri casi, però, anche se si tratta di divorzio consensuale, è necessario l'avvocato. Anche qui, come visto nel caso di separazione, non è necessario il consenso dell'ex.