Posso pulire un terreno agricolo abbandonato senza fare domanda forestale

ORIGINALE

 
Registro Generale n. 8

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 2 DEL 14-05-2021

Ufficio: TECNICO - URBANISTICA, TERRITORIO E AMBIENTE

Oggetto: Prevenzione incendi e pulizia fondi incolti anno 2021

 
L'anno  duemilaventuno addì  quattordici del mese di maggio, il Sindaco CIPOLLA Claudio Salvatore, quale autorità Comunale di protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.0 2.1992 n. 225 e s.m.i.;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
Accertato che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;
Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
Preso atto dei gravi incendi verificatisi durante le scorse stagioni estive e dei conseguenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale;
Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n°773e s.m.i;
Viste le Leggi Regionali n°16 del 06/04/1996 e n°14 del 31/08/1998 e s.m.i.;
Vista la Legge 21/11/2000, n°353 recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi"e s.m.i;
Visto il D.L.vo n°267 del 18/08/2000 e s.m.i in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
Visto il Titolo III del D.to L.vo n°139 dell' 08/03/2006 e s.m.i in materia di Prevenzione Incendi;
Visto l'art. 255 del D.to L.vo 03/04/2006, n°152 e s.m.i recante "Norme in materia ambientale";
Vista la L.R. del 14/04/2006, n°14 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.";
Vista la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n°10 del 29/0 2/2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/ 2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale";
Vista la Determinazione Sindacale n°18 del 30/04/2008 e successivi aggiornamenti , con la quale è stata approvata la Pianificazione di emergenza relativa al rischio di incendi di interfaccia in corso di aggiornamento;
Visto il Dlgs 152 del 03/04/2006 e successive  modifiche ed integrazioni;
Visto il D.lgs 205 del 03/12/2010 e s.m.i.;
Visto il Decreto legge 24 giugno 2014 n° 91 di modifica del Dlgs 152 del 0/04/2006 ed in particolare l'art. 14 comma 8 lette b) che cosi recita " all'art. 256 bis dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6bis  le disposizioni del presente articolo e dell'art. 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse: Di tale materiale è consentita la combustione di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree , periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi ,dichiarati dalle Regioni , la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata"
Visti gli artt. 449, 650 e 65 2 del Codice Penale;
Visto il Regolamento Comunale sulle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura nei periodi di massima pericolosità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°33 dell'01/07/2008;
In Deroga all'art. 5 del predetto Regolamento Comunale sulle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura;
Visto il vigente Statuto Comunale;

O R D I N A

Art. 1

Durante il periodo compreso tra la data del 15 giugno 2021 ed il 15 ottobre 2021 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

  • accendere fuochi;
  • usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
  • di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.
  • dalle ore 7,00 alle ore 9,00 nel periodo dell'anno che va  dal 1° gennaio al 14 giugno  e dal 16 ottobre al 31 dicembre è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro  << art. 14 comma 8 lett. b) decreto legge 24 giugno 2014 n° 91>>

Art. 2

 I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, anche ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 20,00.

Art. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.

Art. 6

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione, destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

Art. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 50,00.

Art. 8

Fermo restando il divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, gli interventi di pulizia potranno continuarsi anche oltre il succitato termine del 15 giugno.con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati.

SANZIONI

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423,423 bis e 449 del codice penale . le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie

  1. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 168,00 ad euro 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n° 285 del 30 aprile 1992;
  2. per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato , sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 così come previsto dall’art. 40,comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16;
  3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.

A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale. Restano salve tutte le disposizioni e sanzioni di cui al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°33 del giorno  01.07.2008 non in contrasto ovvero non contemplate dalla presente Ordinanza.

RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

  • Vigili del Fuoco (Tel. 115)
  • Comando Vigili del Fuoco Mussomeli (Tel. 0934 / 951108)
  • Corpo Forestale (Tel. 1515)
  • Distaccamento Forestale di Sutera (Tel. 0934 / 954229)
  • Arma Carabinieri (Tel. 112)
  • Carabinieri Stazione di Milena (Tel. 0934 / 933020)
  • Polizia di Stato (Tel. 113)
  • Questura Caltanissetta (Tel. 0934 / 500811)
  • Guardia di Finanza (Tel. 117)
  • Guardia di Finanza Brigata Mussomeli ( Tel. 0934 / 951397 )
  • Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel. 0934 / 9333021 – 3351742630 - 3351742638 )
  • Polizia Municipale Milena ( Tel. 0934 / 933021 - 3351742714).
  • DISPONE
  • che la presente Ordinanza abbia decorrenza immediata.
  • che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune,  e resa pubblica su tutto il territorio comunale; oltre ad essere inserita nel sito ufficiale del Comune (www.comune.milena.cl.it).
  • Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.
  • La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Caltanissetta, alla Questura di Caltanissetta, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caltanissetta, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta ed al Distaccamento di Sutera, al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, al Servizio Provinciale di Caltanissetta del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Comandante della Stazione Carabinieri di Milena, al Comando di Polizia Municipale di Milena, all’Ufficio Comunale di Protezione Civile, al Funzionario Responsabile dell’Ufficio Tecnico Urbanistica quale incaricato del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco.

 

  Letto e sottoscritto a norma di legge.

  Il SINDACO
  CIPOLLA Claudio Salvatore

Cosa succede se occupo un terreno abbandonato?

Ma si può diventare proprietari di un terreno abbandonato? Si può diventare proprietari attraverso una sorta di «occupazione» di fatto: è il meccanismo dell'usucapione che, è il possesso per 20 anni continuativi dell'altrui immobile.

Quanto costa pulire un terreno abbandonato?

Il costo per pulire il terreno va di circa 500€ a 5.000€ per ettaro. Tale prezzo tiene conto della gamma di vegetazione da rimuovere, così come dell'uso previsto per l'appezzamento.

Come pulire un terreno incolto?

Se questo terreno è rimasto incolto per molto tempo ci saranno rovi e sterpaglie, quindi la soluzione ideale è un trinciasarmenti. Il trinciasarmenti vi permette di sminuzzare piccoli rami, piccoli arbusti e altro materiale che si trova sul terreno.

Quanto costa ripulire un campo?

Costi per pulire terreno agricolo.