Conto corrente cointestato in caso di morte

La successione del conto corrente cointestato

Cosa succede quando viene ereditato un conto corrente cointestato

In questo articolo, affrontiamo i problemi connessi alla successione del conto corrente cointestato. Come viene gestito il conto cointestato in caso di morte di uno dei titolari?
Al momento della morte di un soggetto, si apre la successione anche del conto corrente, la quale tuttavia non è immediata, ma richiede l’espletamento di talune formalità burocratiche.
La vicenda è ancor più complessa, allorquando si sia in presenza di una successione su conto corrente cointestato, ossia la cui titolarità è in capo a due o più soggetti.
La successione sul conto corrente cointestato, inoltre, segue un iter parzialmente diverso a seconda che si tratti di conto cointestato a firma congiunta o disgiunta. Nel primo caso, atteso che tutte le operazioni devono avvenire con autorizzazione di ciascun titolare, la successione del conto corrente cointestato determina il congelamento degli interi importi e pendenze afferenti quel conto, talché neppure il contitolare superstite può eseguire alcuna operazione, fin tanto che l’istituto di credito non ha identificato le persone degli eredi e le quote di loro spettanza. Viceversa, nel caso di firma disgiunta, in linea teorica (poiché la prassi bancaria sembra spesso andare in altra direzione), la successione sul conto corrente cointestato lascia impregiudicata la possibilità del correntista ancora in vita di eseguire qualsiasi tipo di operazione e movimento, purché in misura non eccedente le somme che si presumono essere di sua spettanza.
Una volta che la banca ha provveduto a scongelare le somme presenti sul conto, si apre la successione sul conto corrente cointestato e gli eredi, oltre ad avere la possibilità di essere liquidati pro quota (atto che corrisponde a una tacita accettazione dell’eredità), possono anche mantenere in vita il rapporto di conto corrente già in essere, subentrando alla titolarità del de cuius, occorrendo, tuttavia, che ogni operazione sia autorizzata dalla totalità degli eredi.
Gli argomenti trattati sono:

  • Cos’è la successione del conto corrente.
  • Cosa si intende per conti cointestati.
  • Come avviene la successione nel conto corrente cointestato.
  • Quali sono gli adempimenti da fare per la successione del conto corrente cointestato.
  • Quando la dichiarazione di successione non è necessaria al momento della successione nel conto corrente cointestato.
  • Come sbloccare il conto corrente cointestato in successione.
  • Quali operazioni può fare il titolare superstite nella successione del conto corrente cointestato a firma disgiunta.
  • Come far valere la simulazione nella successione del conto corrente cointestato.
  • Come detrarre le spese funerarie dalla successione sul conto corrente cointestato.
  • Quali operazioni possono compiere gli eredi in successione su un conto corrente cointestato.
  • Cosa può fare il contitolare superstite che al momento della successione su conto corrente cointestato a firma disgiunta si vede congelata anche la propria quota.
  • Cosa succede se al momento della successione su conto corrente cointestato, il titolare era in sofferenza verso la banca.
  • Cosa succede ai titoli finanziari compresi nella successione del conto corrente cointestato
  • Cosa succede se la successione sul conto corrente deve fare i conti con un pignoramento presso la banca.


COS’È LA SUCCESSIONE DEL CONTO CORRENTE.

La successione ereditaria del conto corrente si determina allorquando viene a mancare il titolare del conto corrente bancario. Il rapporto di conto corrente con la banca costituisce un vero e proprio contratto intercorrente fra il correntista e l’istituto di credito. Di tal guisa, una volta appresa la notizia del decesso, la banca presso cui erano pendenti i rapporti di conto corrente del de cuis, provvede a bloccare il conto corrente e tutti i rapporti a questo accessori e collegati (titoli, piani di accumulo, obbligazioni, polizze assicurative…). Parallelamente, vengono altresì sospesi tutti i poteri di firma che il titolare, quando era ancora in vita, aveva concesso a terzi, a prescindere dalla circostanza che essi siano o meno divenuti eredi del medesimo correntista.
In ogni caso, dal momento dell’apertura della successione il conto corrente e titoli viene “bloccato”: tutte le somme a vario titolo presenti sul conto corrente al momento della morte del suo titolare, restano congelate sin tanto che non sono definite le posizioni degli eredi e le rispettive quote di spettanza.


COSA SI INTENDE PER CONTI COINTESTATI.

Il conto corrente oltre a essere di esclusiva titolarità di un soggetto può anche essere “cointestato”, vale a dire intestato a due o più soggetti i quali, in assenza di differenti manifestazioni di volontà espresse dalle parti titolari, si presumono essere ciascuno titolare delle somme ivi presenti in parti uguali.
Ai sensi dell’art. 1854 cod. civ. “Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”. Ai conti cointestati si applica quindi la disciplina delle obbligazioni solidali ex articoli 1292 e seguenti del codice civile.
La co-intestazione del conto corrente determina quindi una presunzione di comproprietà delle somme depositate. In particolare, l’art. 1298 cod. civ. sancisce che “l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.”
I conti cointestati possono essere di tre tipologie:

  • a firma congiunta: ogni operazione effettuata sul conto, a prescindere dall’importo, necessita di essere autorizzata da tutti i cointestatari;
  • a firma disgiunta: ciascun titolare del conto corrente può eseguire in piena autonomia le operazioni che desidera, non occorrendo a tal fine il previo consenso degli altri;
  • misto: le operazioni entro un certo importo, predeterminato dalle parti, possono essere eseguite senza l’autorizzazione del contitolare mentre, tutte quelle eccedenti tale limite necessitano dell’assenso dell’altro correntista.

I conti cointestati, tuttavia, non devono essere confusi con il conto corrente con delega, giacché in tale ipotesi non vi è una contitolarità del rapporto di conto corrente instaurato con la banca, bensì un unico titolare del conto, al quale si aggiunge l’autorizzazione concessa ad un altro soggetto ad eseguire determinate operazioni, in nome e per conto del correntista. Pertanto, in tali ipotesi, si è in presenza di un soggetto (il delegato) che agisce quale longa manus del titolare del conto (il delegante).

Conto corrente cointestato in caso di morte


COME AVVIENE LA SUCCESSIONE NEL CONTO CORRENTE COINTESTATO.

Il conto cointestato in caso di morte di uno dei titolari, viene trasmesso in successione agli eredi, per la sola parte della quale si presume essere ex lege titolare il correntista deceduto. In termini pratici, ciò significa che se sul conto corrente cointestato alla morte di uno dei due contitolari vi sono 10.000 euro, si presume che il de cuius fosse titolare del 50%, ossia 5.000 euro (così come il restante 50% di proprietà dell’altro correntista superstite). Ergo, sarà unicamente sul 50% (cioè i 5.000 euro) del deceduto che si aprirà la successione del conto corrente e titoli, su cui si potranno soddisfare gli eredi.
A tal punto occorre distinguere la tipologia del conto corrente cointestato in successione, vale a dire, se si tratta di conto cointestato a firma congiunta oppure a firma disgiunta.
Nel caso della successione nel conto corrente cointestato a firma congiunta, appresa la notizia della morte di uno dei titolari, l’istituto di credito dispone il blocco dell’intero conto, a prescindere dal fatto che il 50% delle somme e dei titoli eventualmente depositati sia di proprietà del titolare superstite. Detta circostanza è facilmente comprensibile, considerato che ogni operazione afferente conti cointestati a firma congiunta necessita della previa autorizzazione dell’altro correntista.
Viceversa, nella successione del conto corrente cointestato a firma disgiunta, il congelamento del medesimo dovrebbe concernere la sola quota di spettanza del defunto e restare pienamente operativa quella facente capo al titolare ancora in vita. Tuttavia, per ragioni di tutela della banca stessa, è invalsa nella prassi la tendenza a bloccare comunque l’intero conto cointestato, anche nei casi di firma disgiunta.


QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI DA FARE PER LA SUCCESSIONE DEL CONTO CORRENTE COINTESTATO.

Nel momento in cui si apre la successione di conti correnti cointestati, occorre esperire le cosiddette “pratiche di successione”. Esse sono sostanzialmente due, ossia la dichiarazione di successione e l’accettazione di eredità (anche con beneficio di inventario), che opera da requisito affinché l’erede possa acquisire in successione il conto corrente cointestato o di un unico titolare.
Infatti, la successione del conto corrente cointestato o a titolarità unica, si determina esclusivamente fra coloro che esplicitamente o implicitamente manifestano la volontà di accettare l’eredità, non avendo, di contro, titolo alcuno alla successione del cono corrente cointestato colui che vi rinuncia.
La dichiarazione di successione rappresenta il primo adempimento delle pratiche di successione da espletare, essa deve essere fatta a cura degli eredi (o di un loro delegato ovvero di un erede soltanto) direttamente all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, alla luce del luogo di morte del de cuius, entro 1 anno dal decesso, a pena di sanzioni.
Al fine di partecipare alla successione del conto corrente e titoli, l’accettazione di eredità, anche con beneficio di inventario, deve essere fatta dinanzi al notaio (laddove la successione avvenga per testamento) oppure al Cancelliere del Tribunale se si tratta si successione legale. Essa non è un atto formale ben potendo avvenire per fatti concludenti, ossia contegni dell’erede incompatibili con una volontà rinunciataria.

Tra i fatti concludenti, rientra certamente la presentazione alla banca della documentazione necessaria per sbloccare il conto corrente cointestato alla morte di uno dei titolari.


QUANDO LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE NON È NECESSARIA AL MOMENTO DELLA SUCCESSIONE NEL CONTO CORRENTE COINTESTATO.

La dichiarazione di successione rappresenta il primo onere che gli eredi devono adempiere in seguito alla morte della persona. Essa rappresenta un adempimento fiscale, che niente rileva ai fini dell’accettazione o rinuncia dell’eredità. Gli eredi (tutti oppure mediante delega a uno di essi o a un soggetto terzo) sono obbligati a effettuare la dichiarazione di successione alla competente Agenzia delle Entrate entro 1 anno dal giorno della morte del de cuius incorrendo in sanzioni ove non venga rispettato tale limite temporale.
Vi sono talune circostanze in ordine alle quali la dichiarazione non occorre, cioè quando gli unici eredi sono il coniuge (moglie o marito) e i parenti in linea retta (nonni, genitori, figli e nipoti) e il patrimonio ereditario complessivo sia non eccedente i 100.000 euro, purché non vi siano presenti beni immobili o diritti reali insistenti su beni immobili (art. 28 comma 7 del D.Lgs. 346/1990).
Inoltre, l’obbligo della dichiarazione non sussiste se prima della scadenza del termine annuale gli eredi hanno rinunciato all’eredità, oppure hanno chiesto la nomina di un curatore ex art. 528 cod. civ. Di tali circostanze, gli eredi devono informare l’ufficio del registro (art. 28 comma 5 del D.Lgs. 346/1990).
Al di fuori di queste situazioni, una volta presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate provvede a calcolare la cosiddetta “tassa di successione”: la somma che ciascun erede dovrà corrispondere allo Stato per poter acquisire la quota di eredità. La tassa di successione viene determinata in misura variabile a seconda del tipo di parentela che l’erede aveva verso il deceduto. Dunque, una percentuale pari al 4% del patrimonio per coniuge e figli; il 6% per fratelli e sorelle; l’8% per tutti gli altri eredi.


COME SBLOCCARE IL CONTO CORRENTE COINTESTATO IN SUCCESSIONE.

Al momento della successione del conto corrente cointestato, la banca determina il blocco del conto stesso e, per mettere fine a tale situazione, gli eredi devono presentarsi presso lo sportello dell’istituto di credito ed esibire la dichiarazione di successione, previamente effettuata all’Agenzia delle Entrate, unitamente alla ricevuta di pagamento della tassa di successione e al certificato di morte.
Tale adempimento determina, senza dubbio alcuno, una tacita accettazione di eredità giacché esprime una esplicita volontà dell’erede di far parte della successione del conto corrente cointestato o meno che sia.
L’istituto di credito sblocca i conti cointestati, permettendo al titolare superstite di effettuare operazioni sul conto corrente, ed agli eredi di poter acquisire le somme presenti nella parte di proprietà del defunto, secondo la propria quota di spettanza.
Ai fini della liquidazione degli eredi, non occorre che essi adempiono ulteriori formalità, essendo sufficiente che si presentino presso l’istituto di credito de quo.


QUALI OPERAZIONI PUÒ FARE IL TITOLARE SUPERSTITE NELLA SUCCESSIONE DEL CONTO CORRENTE COINTESTATO A FIRMA DISGIUNTA.

Con l’apertura della successione di un conto corrente cointestato a firma disgiunta, teoricamente, il contitolare superstite che, salvo diverse intese fra le parti si presume essere titolare del 50% di tutte le giacenze ivi presenti, può continuare a eseguire operazioni in misura corrispondente alla propria quota di titolarità degli importi.
Infatti, l’evenienza (assai frequente nella prassi) che la banca congeli l’intero conto cointestato in caso di morte di uno dei correntisti, risponde a una logica meramente cautelativa dello stesso istituto di credito, ma non è dettata da alcuna previsione legislativa.
Tuttavia, se con la successione nel conto corrente cointestato la banca blocca esclusivamente la quota di conto cointestato in successione, l’altro titolare del conto non può comunque effettuare operazioni eccedenti la quota di sua spettanza. Tuttavia, ove ciò avvenisse, la banca non potrebbe essere chiamata a rispondere l’istituto di credito per le somme indebitamente percepite dal correntista superstite.
Gli eredi dovrebbero infatti rivolgersi esclusivamente al cointestatario superstte, mediante un’azione di restituzione.
Lo stesso discorso vale a posizioni invertite: il cointestatario superstite potrebbe chiedere la restituzione delle somme di denaro indebitamente prelevate da ciascuno degli eredi, titolari ciascuno del conto corrente cointestato per successione, con firma disgiunta.
Per completezza, si segnala anche un nuovo orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità a partire da Cass. sent. n. 15231/2002 secondo il quale il patto a firma disgiunta, essendo assoggettabile alle regole previste per il mandato, cessa con la morte del titolare deceduto talché, il cointestato in caso di morte di uno dei titolari verrebbe ex sé considerato a firma congiunta.

Conto corrente cointestato in caso di morte


COME FAR VALERE LA SIMULAZIONE NELLA SUCCESSIONE DEL CONTO CORRENTE COINTESTATO.

La successione sul conto corrente cointestato avviene solo sulla quota di spettanza del deceduto e non su tutte le somme presenti sul conto. Infatti, “ai sensi dell’art. 1298 cod. civ.,le parti di ciascun cointestatario si presumono uguali se non risulta diversamente” (Cass. sent. n. 26991/2013).
Nella prassi, ben può accadere che, pur trattandosi di un conto corrente cointestato, di fatto esso è alimentato da proventi del solo de cuius, talché gli eredi, al momento della successione sul conto corrente cointestato possono avere interesse a far valere detta circostanza.
In tali casi, l’altro titolare non è proprietario dei fondi, ma per varie ragioni gli è concesso di disporne. Si pensi al conto cointestato tra i coniugi, alimentato dallo stipendio di uno solo dei due.
Nella giurisprudenza di legittimità è consolidata le tesi in virtù della quale “la cointestazione di un conto bancario, alimentato unicamente con sostanze del de cuius, deve considerarsi una liberalità solo nel caso in cui si provi la reale e certa volontà donativa del titolare” (Cass. sent. n. 26983/2008). In simili condizioni, tutte le somme presenti sul conto corrente cointestato passeranno in successione, ancorché si tratti di titoli, obbligazioni, fondi di investimento o polizze e il contitolare superstite non potrà vantare alcuna titolarità su tali importi.
È tuttavia necessario superare la presunzione di comproprietà, cioè gli eredi devono dimostrare che le giacenze del conto corrente sono frutto dei redditi di un solo cointestatario.
Si è altresì affermato in giurisprudenza un orientamento ancor più stringente da esigere che la volontà donativa del defunto in ordine alle spettanze dell’altro correntista ai fini del suo riconoscimento debba risultare da atto pubblico. Si tratta di una circostanza la quale, se può essere garantista per gli eredi, d’altro canto rischia di minare l’effettiva volontà del correntista deceduto che magari ha omesso di eseguire una formale donazione a vantaggio dell’altro pur essendo determinato in tal senso.


COME DETRARRE LE SPESE FUNERARIE DALLA SUCCESSIONE SUL CONTO CORRENTE COINTESTATO.

Al momento della successione del conto corrente cointestato a titolarità esclusiva, le somme depositate vengono congelate dall’istituto di credito, in attesa della dichiarazione di successione (e del pagamento della tassa di successione) che determina l’esatta individuazione pro quota dei eredi.
Tuttavia, spesso sorge il problema di capire se da tali conti correnti cointestati in successione possano o meno essere detratte le somme occorrenti per la funzione funebre.
La problematica si pone, giacché pacificamente si tratta di una spesa a carico dell’eredità e, come tale, a rigor di logica prelevabile dal conto corrente del defunto, sull’intera giacenza ovvero sulla quota di sua titolarità nel caso di successione su conto corrente cointestato.
Malgrado detta considerazione, soventemente le banche chiedono che venga esibita la dichiarazione di successione, ergo l’espletamento, da parte degli eredi, della stessa procedura necessaria per sbloccare il conto corrente cointestato in caso di morte.


QUALI OPERAZIONI POSSONO COMPIERE GLI EREDI IN SUCCESSIONE SU UN CONTO CORRENTE COINTESTATO.

Al momento della successione su un conto corrente cointestato, una volta che la quota del deceduto è stata scongelata, gli eredi possono non solo essere liquidati in proporzione alla propria quota di spettanza, ma altresì compiere tutte le operazioni che avrebbe potuto compiere il titolare se ancora in vita. Ad esempio, effettuare autonomamente prelievi e pagamenti, nel caso di firma disgiunta.
In ogni caso, affinché la banca possa autorizzare i movimenti sul conto corrente cointestato in successione, richiede il previo consenso di tutti gli eredi. Infatti, tutti coloro aventi la qualità di eredi finiscono per divenire titolari della quota del de cuius caduta in successione. Di tal guisa, ecco perché occorre la manifestazione di volontà di tutti per formare la determinazione volitiva necessaria in vista dello svolgimento delle operazioni.
Si tratta di una prassi che non trova giustificazione in nessun riferimento normativo, ma anzi si contra con la difficoltà materiale di “radunare” tutti gli eredi per manifestare il proprio consenso, richiesto dagli istituti di credito.
Al contrario, la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 24657 del 2007 stabilisce la illegittimità della pretesa della banca: “Deve pertanto ribadirsi, in adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite, che ogni coerede può agire per la riscossione dell’intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell’ambito delle questioni da affrontare nell’eventuale giudizio di divisione”.
Vale la pensa ricordare che seppur sin ora si sia parlato di successione su conto corrente cointestato e titoli di credito vantati dal deceduto, gli eredi, una volta accettata l’eredità senza beneficio d’inventario, sono destinati a succedere anche nei rapporti debitori del correntista defunto verso la banca.
Infatti, quando si parla di successione nel conto corrente cointestato, non facciamo riferimento alle sole poste attive della massa ereditaria, bensì anche a eventuali debiti lasciati dal deceduto. È per questo motivo che prima di decidere se accettare e in quale forma accettare l’eredità è importante verificare la situazione patrimoniale lasciata dal de cuius, considerato, appunto che la successione nel conto corrente cointestato o semplice che sia avviene a titolo universale.

Conto corrente cointestato in caso di morte


COSA PUÒ FARE IL CONTITOLARE SUPERSTITE CHE AL MOMENTO DELLA SUCCESSIONE SU CONTO CORRENTE COINTESTATO A FIRMA DISGIUNTA SI VEDE CONGELATA ANCHE LA PROPRIA QUOTA.

Nonostante la successione del conto corrente cointestato non dovrebbe comportare turbative sulle somme facenti capo al correntista superstite, spesso le banche dinanzi a una successione su conto corrente cointestato decidono di congelare l’intera giacenza, a prescindere dalle singole quote appartenenti al deceduto o al titolare ancora in vita. La ragione di tale contegno altro non è che di mera cautela per l’istituto di credito stesso, onde evitare di essere chiamato in un eventuale giudizio volto a contestare la simulazione della figura del contitolare superstite, oppure le somme da questi movimentate.
In ogni caso, laddove la successione sul conto corrente cointestato a firma disgiunta comporti il blocco anche della quota appartenente al titolare vivo, egli può agire in giudizio per contestare la infondatezza della condotta.
Infatti, di recente si assiste a una sempre maggiore attenzione alla tutela del correntista superstite da parte del Comitato di Coordinamento dell’ABF che con decisione n. 2938/2018 ha affermato come la successione su conto corrente cointestato non possa pregiudicare il principio sulla piena disponibilità delle somme in capo al titolare, posto che un eventuale diniego potrebbe pregiudicare anche le ragioni di terzi estranei al rapporto di conto corrente.


COSA SUCCEDE SE AL MOMENTO DELLA SUCCESSIONE SU CONTO CORRENTE COINTESTATO, IL TITOLARE ERA IN SOFFERENZA VERSO LA BANCA.

Nella prassi, ben potrebbe accadere che al momento della successione su conto corrente cointestato, il rapporto con l’istituto di credito fosse in una fase di sofferenza. In tali ipotesi, però, la banca può comunque congelare il conto corrente in proporzione alla quota di titolarità del deceduto e non può né chiudere il rapporto di conto corrente né, tanto meno, segnalare la sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d’Italia nei confronti dei potenziali eredi i quali, fin tanto che non hanno accettato l’eredità non divengono titolari del rapporto di conto corrente.


COSA SUCCEDE AI TITOLI FINANZIARI COMPRESI NELLA SUCCESSIONE DEL CONTO CORRENTE COINTESTATO

Altro scenario che potrebbe delinearsi con la successione su conto corrente cointestato è quello che siano presenti dei titoli finanziari ascrivibili al de cuis. In tali casi, la successione è sia sul conto corrente che sui titoli solo che anch’essi restano bloccati fin tanto che la banca non riceve da parte degli eredi la dichiarazione di successione. Il problema in questi casi è dato dal fatto che i titoli, le obbligazioni e fondi vari di investimento, per essere venduti, richiedono l’autorizzazione del titolare.
Una volta avvenuta la dichiarazione di successione e recepita l’accettazione da parte degli eredi, la banca può ottenere il loro consenso per disporne la vendita e dividere il ricavato fra gli eredi, ovvero assegnare i vari titoli agli eredi, alla luce della loro quota di spettanza. Ovviamente la scelta è legata alla volontà degli eredi e al tipo di portafoglio del defunto ma, in linea generale, con la successione su conto corrente cointestato è più agevole disporre la vendita dei titoli e su quanto ottenuto liquidare gli eredi.


COSA SUCCEDE SE LA SUCCESSIONE SUL CONTO CORRENTE DEVE FARE I CONTI CON UN PIGNORAMENTO PRESSO LA BANCA.

Al pari di un conto corrente semplice, anche quello cointestato può essere pignorato da un creditore del contitolare. Tuttavia, in ragione della presunzione di titolarità in parti uguali fra i correntisti, la somma pignorata non può eccedere la quota di titolarità del debitore. Per esempio, se Tizio è titolare di un conto corrente cointestato con Caio, sul quale vi sono 100.000 euro, si presume, salvo differenti manifestazioni di volontà, che i due siano titolari esclusivi del 50% dell’importo complessivo, dunque ognuno di 50.000 euro. Di tal guisa, i creditori di Tizio possono pignorare il conto corrente anche se cointestato con Caio ma entro e non oltre l’ammontare del 50% di sua presunta titolarità. In ogni caso, è data facoltà agli aventi diritto di fornire con qualsia prova (anche presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti) il carattere simulatorio della contitolarità del conto corrente, e cioè che le somme presenti sul conto corrente cointestato in successione, appartenessero esclusivamente al correntista esecutato.
Se in seguito al pignoramento, Tizio decede, si determina l’apertura della successione del conto corrente cointestato con Caio, solo in relazione al 50% delle somme presenti. Con la successione sul conto corrente cointestato, la massa ereditaria, trattandosi di successione a titolo universale, comprenderà anche il pignoramento già insistente sul conto corrente, talché saranno gli eredi a subentrare nella posizione debitoria di Tizio.
Pertanto, è molto importante che gli eredi prendano consapevolezza del patrimonio oggetto di successione prima di scegliere se accettare o meno l’eredità stando altresì attenti a non compiere atti che giuridicamente si traducono in tacita accettazione.

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Quando muore un coniuge il conto corrente viene bloccato?

Quando muore qualcuno che ha un conto corrente, la banca provvede immediatamente a bloccare il conto, finchè gli eredi (legittimi o testamentari) non si presenteranno a chiedere lo svincolo delle somme depositate sul conto.

Come sbloccare un conto cointestato in caso di morte?

Nel caso del conto cointestato con firma congiunta, al momento del decesso il conto viene bloccato e sia il cointestatario che gli eredi devono presentarsi presso la banca al fine di avviare la procedura di svincolamento del denaro e dei beni collegati presenti nel conto.

Cosa succede in caso di morte di un cliente che ha un conto corrente cointestato a firma congiunta?

La firma congiunta e il decesso Quando in un conto corrente cointestato la firma è congiunta, il titolare o i titolari superstiti, in caso di decesso di un cointestatario, non possono operare sul conto. Questo viene infatti bloccato dalla banca fino a quando non viene completata la procedura di successione.

Quali sono i rischi di un conto cointestato?

I maggiori rischi della cointestazione riguardano l'opzione a firma disgiunta. Tale scelta deve presupporre una cieca fiducia nell'altra persona e la certezza che prelievi, bonifici e assegni vengano utilizzati per il “bene familiare”.