Legge 509 88 e 124 98 grave 100 acquisto auto

Sono del 1946 e pochi mesi fa la “Commissione Medica per l’Accertamento dell’Handicap” di Milano ha riconosciuto che ricorrono i requisiti di cui all’art.4 del D.L. 9 febbraio 2012 n°5 – invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta(art.381 del DPR495/1992), portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti(art.8 della L.449/1997) – senza ulteriori revisioni. Contestualmente la “Commissione Medica per l’accertamento della Invalidità Civile, della condizioni visive e della sordità” mi riconosceva come  invalido  ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 e 124/98), grave al 100%.  L’infermità è stata dichiarata non più revisionabile a norma del DM 02/08/2007.  Se inoltro tramite CAF la domanda di indennità di accompagno, può essermi riconosciuta?

L’assegno di accompagnamento, o accompagno, normalmente può essere ottenuto da chi possiede i seguenti requisiti: 

invalidità civile riconosciuta totale e permanente del 100% accompagnata dall’impossibilità di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore; 

– invalidità civile riconosciuta totale e permanente del 100% accompagnata dall’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, con conseguente necessità di un’assistenza continua. 

L’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita si realizza quando la persona riconosciuta invalida non riesce a compiere le azioni elementari svolte quotidianamente da una persona normodotata della stessa età. Per atti quotidiani della vita, nello specifico, si intende l’insieme delle funzioni che normalmente ogni individuo compie ogni giorno: vestirsi, lavarsi, mangiare e preparare i pasti, espletare i bisogni fisiologici, fare la spesa o commissioni di vario tipo, spostarsi nell’ambiente domestico o per raggiungere il luogo di lavoro, svolgere le faccende domestiche, conoscere il valore del denaro, orientarsi nello spazio e nel tempo, essere in grado di provvedere a sé in una situazione d’emergenza e di chiedere soccorso, leggere, mettere in funzione la radio e la televisione, guidare l’automobile per le necessità quotidiane legate a funzioni vitali, etc. (come chiarito dalla Circolare del Ministero del Tesoro n.14/1992). 

La valutazione per il diritto all’accompagno è differente per le persone minori di 18 anni e per gli ultra65enni. L’articolo 6 del Dlgs 509/1988, difatti, prevede che si considerano mutilati ed invalidi i soggetti che hanno persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. 

Il possesso di questi requisiti non dà diritto a un’autonoma attribuzione dell’indennità di accompagno, ma consente di considerare mutilato e invalido chi ha difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, primo requisito necessario per il riconoscimento dell’accompagnamento. Questo, perché per i minorenni e gli over65 non è possibile basarsi sulla riduzione della capacità lavorativa, quindi non è possibile valutare l’invalidità con le stesse modalità previste per le persone maggiorenni e under65 (come specificato nel Messaggio Inps n. 6303/2012). 

Perché over65 e minorenni possano ottenere l’accompagno, ad ogni modo, deve essere riscontrata dall’apposita commissione medica l’impossibilità di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un’assistenza continua; il giudizio per l’accertamento dell’esistenza dell’impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita deve essere rapportato alla capacità media di una persona sana di pari età. 

Nel caso specifico, in base a quanto esposto dal lettore, il verbale della commissione medica ha solo riconosciuto il primo dei requisiti necessari all’accompagno, ossia l’invalidità del 100%, valutata non in base alla riduzione della capacità lavorativa, ma sulla base della persistente difficoltà nel compiere gli atti quotidiani della vita, come previsto dal Dlgs.509/1988. 

Manca, però, il riferimento all’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, o in alternativa all’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un’assistenza continua. Una delle due condizioni avrebbe dovuto essere espressamente menzionata nel verbale; forse la commissione non ha esaminato nel dettaglio i requisiti per l’accompagno per la mancanza della specifica richiesta nel certificato medico introduttivo: per il diritto all’accompagno, difatti, nel certificato deve essere indicato che il richiedente è “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure che si tratta di “persona che necessita di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”. 

Nel verbale, poi, si sarebbe dovuto espressamente menzionare il riconoscimento dell’indennità di accompagno, assieme alla richiesta degli elementi amministrativi (assenza di ricovero, dati fiscali, coordinate bancarie, ecc.) necessari a liquidarla, da comunicare, tramite sito Inps o patronato, attraverso il modello AP70. 

Il lettore comunque potrebbe richiedere un nuovo accertamento, facendo inserire le dovute specifiche nel certificato medico introduttivo, tramite patronato, e beneficiare della procedura semplificata della domanda di accompagno per anziani: grazie a questa nuova procedura, potrebbe comunicare anticipatamente i dati amministrativi per la concessione dell’accompagnamento. Per il diritto all’indennità, dovrebbe comunque attendere l’esito dei nuovi accertamenti sanitari. 

Articolo tratto dalla consulenza resa dalla dott.ssa Noemi Secci