Buoni fruttiferi postali cointestati – una guida rapida Show
La riscossione dei buoni fruttiferi in caso di cointestazione con un soggetto defunto può creare qualche grattacapo sul superstite, generando una situazione di incertezza sulla quale, con sentenza n. 24639/2021, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione. Anticipando quanto sotto andremo ad esaminare in maggior dettaglio, la Suprema Corte ha enunciato come in materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola pari facoltà di rimborso, nell’ipotesi di decesso di uno dei cointestatari, ogni cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma del documento. Un cliente di Poste Italiane conveniva l’istituto postale dinanzi al giudice di pace domandano la condanna al rimborso dell’intero montante di un buono postale fruttifero, dotato della clausola della pari facoltà di rimborso, di cui era cointestatario insieme a un soggetto defunto, e in subordine il rimborso della sola propria quota pari al 50% del totale. Il giudice di pace ha accolto la subordinata. A questo punto il cliente delle Poste ha impugnato la pronuncia al Tribunale, il quale ha accolto l’appello condannando Poste Italiane a rimborsare il 100% del buono postale fruttifero “calcolato a norma dei tassi di interessi indicati sul retro del titolo e fino all’effettivo rimborso, oltre interessi legali dalla domanda al saldo”. Come si rimborsa il buono fruttifero postalePer i giudici territoriali, infatti:
Dinanzi a tale presa di posizione le Poste Italiane ricorrono in Cassazione. Il ricorso delle PosteLe Poste ricorrono con tre motivi, che esaminiamo ora brevemente prima di occuparci di comprendere quali siano state le valutazioni elaborate dai giudici. Primo motivoCon il primo motivo viene denunciata la “”violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 256 del 1989, artt. 156 e 187 (approvazione di regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni – servizi di banco posta), D.P.R. n. 156 del 1973, art. 182 (testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e telecomunicazioni) e del D.Lgs. n. 284 del 1999, art. 7, comma 3“. In particolare, le Poste sostengono che non possa essere ignorato quanto stabilito dal DPR 187/1989, che sarebbe applicabile anche ai buoni postali fruttiferi. Il decreto stabilisce che:
Per le Poste, infatti, la ratio della disposizione sarebbe evidente. Il legislatore, nelle ipotesi di decesso di uno dei cointestatari, impone la quietanza congiunta di ogni avente diritto, sia per tutelare il debitore (Poste) da eventuali pretese degli eredi del cointestatario deceduto, sai per evitare che – come conseguenza dell’estinzione del titolo su richiesta di uno solo degli aventi diritto – cessi la sua fruttuosità, anche in danno di coloro che non sono intervenuti alla quietanza. Secondo motivoCon il secondo motivo Poste denuncia la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1100, 1102, 1111 c.c.”. In particolare, Poste afferma che il quadro normativo della comunione ordinaria si applica “quando la proprietà di un bene, e dunque anche di un diritto di credito, spetta a più persone”. Un tenore letterale che smentirebbe dunque la soluzione adottata dal Tribunale. Ad avviso di Poste, dunque, nel caso di morte di un cointestatario entra in applicazione la norma dell’art. 1102 c.c.:
Verificata la sussistenza di una comunione, “si può addivenire al rimborso della propria quota solo attivando la procedura di scioglimento della comunione prevista dall’art. 1111 c.c.”. Terzo motivoInfine, con terzo e ultimo motivo di ricorso, Poste Italiane lamenta la “violazione del D.Lgs. n. 346 del 1999, art. 48, commi 3 e 4 (Testo unico in materia di imposta sulle successioni e donazioni)”. In particolare, Poste rammenta come il provvedimento stabilisce che:
Nel caso in cui non ci si attenga a questa disposizione, la banca è soggetta a sanzioni amministrative, ricorda la ricorrente. Poiché, in effetti, si tratta di un vincolo di indisponibilità della prestazione, imposto in via automatica da una norma di tipo imperativo. La sentenza della CassazioneNell’ordinanza interlocutoria, ricorda la Corte di Cassazione, si è già affermato come la questione relativa alla clausola pari facoltà di rimborso non fosse ancora stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità. In realtà, affermano gli Ermellini, non è così: ci si può infatti riferire alla sentenza n. 11137/2020, che aveva accolto senza riserve la tesi delle Poste. In ogni caso, la pronuncia sopra citata non propone degli approfondimenti utili per orientare la decisione in questa fattispecie. Pertanto, essa non può essere scrutinata in modo specifico, né può essere ritenuta in grado di nuocere all’ordinanza interlocutoria che, dal canto suo, si limita ad affermare che:
La richiesta di rimborso per ogni cointestatarioQuindi, i giudici della Suprema Corte evidenziano come sia necessario ribadire che la clausola contrattuale apposta sul buono postale in questione prevede la distinta facoltà di ogni cointestatario di ottenere il rimborso dell’intero dovuto, senza limitazioni e senza riserve di sorta. In questo senso Poste Italiane non contesta la lettura del Tribunale, ma vi contrappone la presenza di norme imperative che hanno segno diverso. Dunque, si tratta di comprendere se la portata del testo sulla clausola sia o meno in grado di scontrarsi con l’applicazione di norme imperative. La natura dei buoni postaliI giudici di legittimità ritengono infondato il secondo motivo, ovvero il rischiamo alla disciplina della comunione di diritti reali e alle norme ex artt. 1102 e 1111 c.c. La Suprema Corte si limita in questo caso a ribadire quanto già affermato nell’ordinanza interlocutoria, ovvero che:
Libretti di risparmio e buoni postaliProseguendo con i motivi di esclusione, si ritiene poi non essere applicabile l’art. 187 del DPR 256 del 1989, concernente i libretti di risparmio, ai buoni fruttiferi postali, per il tramite dell’art. 203 dello stesso decreto. Rubricato Rimborso a saldo, l’art. 187 del decreto stabilisce infatti che:
Il successivo art. 203, rubricato Applicabilità al servizio dei buoni delle norme relative alle casse postali di risparmio, afferma invece che:
Per i giudici di legittimità, la tesi dell’applicabilità dell’art. 187 ai buoni postali fruttiferi tramite quanto introdotto dall’art. 203, muove dall’assunto dell’omogeneità morfologica tra i due prodotti e dalla constatazione dell’assenza di una deposizione dedicata alla riscossione dei buoni nelle ipotesi di decesso di uno dei cointestatari del prodotto. Il decesso di uno degli intestatariPartendo da tale esposizione i giudici osservano come l’assunto secondo cui la disciplina dei buoni postali fruttiferi non regolerebbe l’ipotesi del decesso di uno degli intestatari non possa essere collocato come una “scontata premessa” del ragionamento, valutato che l’art. 208 del Decreto contiene una disciplina specifica che è relativa proprio alla riscossione dei buoni postali, rimborsabili a vista. Gli Ermellini ricordano inoltre che non solamente i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali, sono riconducibili alla specie dei documenti di legittimazione di cui all’art. 2002 c.c. e non hanno dunque natura di titoli di credito. La clausola di pari facoltà di rimborsoTuttavia, tra libretti e buoni esiste una notevole differenza, rappresentata dal funzionamento della clausola di pari facoltà di rimborso in caso di morte di uno dei cointestatari. La differenza consiste in ciò che in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, stabilita dall’art. 1260 c.c., dell’art. 204 co. 3 del Derceto, sancisce l’intrasferibilità del credito portato dai buoni postali:
In altre parole, i buoni fruttiferi postali si contraddistinguono per un rafforzamento piuttosto marcato del diritto di credito dell’intestatario sulla somma portata dal documento a ottenere il rimborso a vista. Il che si traduce quindi nell’incanalamento della fase di pagamento della somma che è riportata sul titolo sul binario del pagamento a vista dell’intestatario. La previsione concernente la riscossione in clausola di pari facoltà di rimborso dei libretti di deposito non è pertanto esportabile al campo dei buoni fruttiferi. Di contro, la lettura del nato normativo di Poste, secondo cui la clausola pari facoltà di rimborso dei buoni cointestati a due o più persone, farebbe sì che in caso del decesso di uno di essi sarebbe precluso il rimborso dell’intero agli altri, finirebbe per penalizzare proprio uno degli aspetti per cui i buoni si contraddistinguono. La funzione di protezione dell’eredeIn ulteriore aggiunta, i giudici evidenziano come non rileverebbero la funzione di protezione dell’erede o dei coeredi del cointestatario defunto ex art. 187. Per sostenere tale valutazione, i giudici della Suprema Corte richiamano il Collegio di coordinamento ABF n. 22747/2019, che all’epoca aveva osservato che
Dunque, non si può che considerare la distinzione concettuale tra la titolarità del credito e la legittimazione alla riscossione nel buono fruttifero. Considerato evidentemente che in caso di cointestazione con clausola pari facoltà di rimborso, l’obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, “si divide fra gli eredi in proporzione delle quote” (art. 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario superstite, la riscossione riservata all’intestatario superstite non interferirà con la spettanza del credito. Colui che ha riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto. Il principio di dirittoIl ricorso di Poste è dunque respinto in applicazione del principio di diritto
Avv. Bellato – diritto bancario Quanto si paga di successione sui buoni fruttiferi postali?Buoni per ogni occasione
Puoi richiedere in qualsiasi momento il rimborso del capitale investito entro il termine di prescrizione. Hai il vantaggio di una tassazione agevolata al 12,50%. Inoltre, i Buoni fruttiferi postali sono esenti da imposta di successione.
Come funziona la successione dei buoni fruttiferi postali?«In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento»
Quali prodotti postali vanno in successione?Buoni fruttiferi postali in successione: cosa devono fare gli eredi? Se invece il Buono non è cointestato e l'intestatario viene a mancare, i BFP cadono in successione, proprio come il resto dei beni del defunto, e gli eredi possono richiedere il rimborso del titolo.
Come si presentano i buoni fruttiferi postali?Questi prodotti finanziari costituiscono il cosiddetto risparmio postale e si presentano sia nella forma tradizionale cartacea, rappresentati quindi da titoli cartacei, sia nella forma dematerializzata, ovvero come registrazioni contabili di un credito in favore del titolare nei confronti dell'emittente.
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