In questo articolo vediamo brevemente chi sono i soggetti obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto in fattura indipendentemente dal comportamento applicato da un loro fornitore che potrebbe essersi sbagliato nell’indicarla
ovvero quando si applica in relazione alla qualifica e alla residenza fiscale dei due soggetti interessati cliente e fornitore dando alcuni chiarimenti alle vostre domande Show
Premessa: la residenza fiscale vostra o del fornitoreInutile dire che difficilmente se non è quasi impossibile che vi troverete ricevere una fattura da parte di un fornitore estero con applicazione della ritenuta d’acconto almeno che il fornitore non abbia qui in Italia una residenza fiscale nel qual caso vi consiglio di appurare con lui stesso dove si è identificato fiscalmente. Nel caso in cui invece voi siate residenti all’estero e riceviate una fattura con applicazione della ritenuta d’acconto e non abbiate qui in Italia una stabile organizzazione allora non dovrete applicare la ritenuta. Responsabilità nell’applicazione della ritenuta d’accontoFaccio una breve premessa in quanto potrei essere stato poco chiaro in quanto il soggetto che deve applicare la ritenuta d’acconto non è il fornitore che potrebbe sbagliarsi nell’indicarla in fattura chiedervi quindi più quello che gli spetta ma siete voi che siete i soggetti destinatari e obbligati ad effettuare la sostituzione dell’imposta ossia in poche parole a trattenere una certa percentuale al momento del pagamento di un provento da dare ad un fornitore e a versarlo allo Stato per suo conto. Voi non ci guadagnate niente in questo adempimento anzi scoprirete che questo meccanismo rappresenta un costo operativo a mio avviso enorme per via degli adempimenti a cui è sottoposto (vedi Certificazione Unica, Compilazione 770, Compilazione, Modello Unico, versamento con F24, rapporti con i fornitori, ritardi, scadenze sanzioni, ecc). Io capisco che dobbiamo far lavorare tutti ma i sostituti di imposta dovrebbero avere almeno un riconoscimento per questo anche perché in caso di errore si viene sanzionati e neanche poco. Quando parlo di soggetto obbligato non parlo del soggetto che emette la fattura ma del soggetto obbligato a trattenere le somme dal versamento che farà al fornitore indipendentemente dal comportamento applicato da questo in fattura. Vi ricordo inoltre che per il pagamento della ritenuta d’acconto responsabili entrambi i soggetti ossia il committente detto anche sostituto di imposta e il fornitore detto sostituito per cui pur essendo il primo ad essere direttamente interessato del mancato versamento di ritenute d’acconto nel caso in cui il primo non vi adempia sarà interessato anche il fornitore. Il sostituito di imposta comunque avrà diritto ad effettuare l’azione di regresso nei confronti il sostituto di imposta. Chi deve applicare la sostituzioneIn primis saranno pubblicate le società di persone ossia le società semplici, società in nome collettivo, Sas, società in accomandita semplice che abbiano la residenza fiscale in Italia. A tal proposito potete fare riferimento all’articolo dedicato alla individuazione del paese di residenza fiscale dei soggetti (il campo di ricerca è su tutte le pagine del sito, nella parte alta della barra laterale di destra). Poi saranno obbligati i clienti commerciali e ad essi equiparati sia pubblici che privati con residenza fiscale in Italia. Saranno soggetti anche gli enti non commerciali ossia gli enti pubblici come per esempio il Comune la Regione, le Università e tutte le amministrazioni dello Stato sempre che siano residenti fiscalmente in Italia come anche le associazioni non riconosciute. Saranno poi assoggettate all’obbligo di applicazione della ritenuta di acconto le società commerciali senza personalità giuridica nonché le società di fatto anche le società irregolari, come anche, professionisti esercenti attività di lavoro autonomo, liberi professionisti, Compresi anche liquidatori curatori fallimentari, come anche gli amministratori straordinari o commissari di amministrazione straordinaria. Nuova ritenuta d’acconto per i contribuenti del Regime Forfettario che assumono dipendentiNel seguito vi segnalo la nuova guida all’applicazione della ritenuta d’acconto prevista per gli aderenti al regime forfettario dei minimi ce assumono lavoratori dipendenti in vigore dal primo maggio 2019 ma con efficacia retroattiva al primo gennaio dello stesso anno. http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/nuova-ritenuta-acconto-forfettario-minimi-dipendente-cococo-come-quando-percentuale-quanto/44353/
Aggiornamenti: Semplificazione nell’utilizzo dei codici tributoCome vedete nel seguito nell’ottica della semplificazione sono stati eliminati, o meglio accorpati, alcuni codici tributo in altri con particolare riferimento ai versamenti delle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 25-bis e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle somme trattenute ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i codici tributo attualmente esistenti sono stati sottoposti ad un processo di revisione rivolto alla riduzione del loro numero complessivo ed all’aggiornamento della loro denominazione. Pertanto, dal 1° gennaio 2017, per confluenza, sono soppressi i codici tributo riportati nella sottostante tabella e contemporaneamente, nella stessa tabella, sono indicati i codici che, dalla stessa data, dovranno essere utilizzati in luogo di quelli soppressi.
Con riferimento all’utilizzo dei codici tributo 1001, 1601, 1901 e 1920 (nei quali sono confluiti i codici tributo 1013, 1613, 1913 e 1916) per il versamento delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo, si precisa che, in sede di compilazione del modello F24, nel campo “rateazione/regione/prov/mese rif.“ è indicato il mese “12″, (nel formato “00MM”) e nel campo “anno di riferimento” l’anno di competenza del conguaglio (nel formato “AAAA”). Analogamente, per i codici tributo 100E e 192E (nei quali sono confluiti i codici tributo 111E e 122E), in caso di versamento tramite modello F24 EP delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo, nel campo “riferimento A” è indicato il mese “12” (nel formato “00MM”) e nel campo “riferimento B” è indicato l’anno di competenza del conguaglio (nel formato “AAAA”). Leggi anche: compilazione del codice tributo 1040 Irpef Cosa dice la norma a proposito dei soggetti obbligatiL’Articolo 23 del DPR 600 del 1973 indica i soggetti che sono obbligati all’applicazione delle ritenuta d’acconto ossia artatamente delle somme rispetto a quanto versato al proprio fornitore a fronte della prestazione. 1. Gli enti e le società indicati nell’articolo 87, comma 1, del TUIR, le società e associazioni indicate
nell’articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio quale sostituto d’imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all’articolo 48 dello stesso testo unico, devono 1-bis. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all’estero di cui all’articolo 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute. […] Non assumono, invece, la veste di sostituto d’imposta, in virtù dell’esclusione contenuta nel primo comma dell’art. 25-bis, le imprese agricole che esercitano le attività indicate nell’art.
2135 del codice civile. L’anzidetto esonero non trova applicazione nei riguardi delle associazioni di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 597 costituite fra artisti e professionisti per l’esercizio in forma associata dell’arte o della professione. Residenza fiscale all’esteroNel caso di ricevimento di fatture da parte di soggetti esteri come anticipato in premessa sarà molto difficile che riceviate una fattura con applicazione della ritenuta, anche se voi a questo punto siete coscienti di non doverla applicare. Fatture sbagliate? NO problem con la nota di creditoPotete consultare il nuovo articolo dedicato non solo all’emissione della nota di credito ma in cui troverete anche le modalità per recuperare l’Iva e versare eventualmente minori imposte se vi siete sbagliati. A tal proposito potete leggere la Guida all’emissione della nota di credito. Articoli CorrelatiTutte le ritenute d’acconto da applicareVi segnalo l’articolo dedicato alle varie tipologie di ritenuta d’acconto e quando si applica alla luce sempre dei soggetti che ne sono obbligati e dove troverete anche i principali riferimenti per il pagamento con il modello F24. Guida alla fatturazionee se ormai siete più bravi leggete anche l’articolo dedicato al Calcolo della ritenuta d’accontoRiferimenti normativi sono contenuti all’interno dell’articolo 23 del d.p.r. numero 600 nel 1973 http://www.tasse-fisco.com/case/locazioni-brevi-cosa-cambia-tassazione-sintesi-servizi-accessori-convenienza-cedolare/35957/ Chi è esonerato dalla ritenuta d'acconto?Ai forfettari non viene applicata la ritenuta d'acconto sulle prestazioni offerte. Questo significa che potranno percepire il 100% della somma, senza che l'altra parte trattenga il 20%.
Quando il professionista applica la ritenuta d'acconto?La ritenuta di acconto viene applicata sui compensi di lavoro autonomo e sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Le tasse di una ritenuta di acconto vengono pagate dal sostituto di imposta, ovvero dal datore di lavoro che paga la retribuzione o dal sostituto di imposta in genere.
Come funziona la ritenuta d'acconto per un libero professionista?La ritenuta d'acconto si calcola sulla base imponibile del reddito/compenso che viene moltiplicato per la relativa aliquota (solitamente il 20%). Si parte quindi sempre dall'importo lordo senza includere IVA.
Quando si emette una fattura con ritenuta d'acconto?Possono operare con ritenuta d'acconto tutti i professionisti che lavorino autonomamente oppure coloro che debbano emettere ricevute per prestazioni occasionali. Solitamente, la ritenuta è del 20% e viene calcolata sull'imponibile non considerando IVA o spese anticipate.
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