Rimborso spese a piè di lista in fattura

Rimborso spese a piè di lista in fattura
Il rimborso spese per i professionisti deve considerare due classi di appartenenza. Il rimborso delle spese può riguardare le anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente che devono essere documentate dalla fattura d’acquisto intestata allo stesso cliente.

Quali sono i rimborsi spese dei professionisti

Iniziamo con il dire che si pososno dividere in due grandi macrocategorie ossia quelle addebbitate ai propri clienti che a loro volta si dividono tra addebbitati in fattura o meno e poi la categoria di rimborsi spese addebbitati da altri professionisti (come per esempio può accadere nel ribaltamento della quota parte di spesa per lutilizzo di uno studio professionale o della stanza e spazi comuni di uno studio medico, ecc).

Le problematiche ruotano attorno a queste spese sono diverse e le elenco nel seguito:

  • Applicazione dell’IVA
  • Applicazione della riteuta d’acconto
  • Applicazione del contributo INPS
  • Deducibilità nel reddito professionale
  • Detraibilità Iva esposta nella fattura che paghiamo e che vi vorremmo far rimborsare

In estrema sintesi possiamo avere il caso di spese per ristoranti alberghi viaggi e trasferte effettuati fuori dal comune e sostenute direttamente in nome del professionista che vengono addebitati in fattura e come tali assoggettate ad Irpef e alla ritenuta d’acconto. Tali spese saranno deducibili per il 75% dell’ammontare effettivamente rimasta a carico del professionista e sempre nel limite dell’1% dei compensi annui percepiti.

Nel caso invece siano sostenute in nome per conto del cliente allora dovranno comunque essere esposte in fattura ma non saranno assoggettate ne ad Iva, né ad Irpef, né ad INPS né a Ritenuta d’acconto.

Talvolta si riscontra anche il caso di rimborsi spese forfettari disciplinati ex ante tra cliente e professionista che dovranno essere trattati al pari di un onorario anche se avranno una autonoma indicazione all’interno della fattura.

Nella sostanza possiamo elencarle o fare alcuni esempi per dare qualche chiarimento come nel caso di spese di cancelleria, valori bollati, vidimazioni e altre spese anticipate dal professionista che non rientrano nel reddito del professionista e non sono soggette a ritenuta d’acconto o a rivalsa nei confronti dell’INPS.

Inoltre non sono soggetti ad IVA da parte del professionista perché già calcolata nella fattura d’acquisto. Quando il rimborso riguarda spese sostenute per lo svolgimento dell’attività professionale esso concorre alla formazione del reddito del professionista per cui tali spese sono soggette a ritenuta d’acconto, a rivalsa INPS e al trattamento IVA. Rientrano in questa categoria i rimborsi forfettari per indennità di trasferta, le diarie, le indennità chilometriche e di viaggio non documentate oppure le spese di vitto, viaggio e alloggio documentate e sostenute al di fuori del Comune dove il professionista ha il domicilio fiscale.

Vi segnalo il nuovo articolo dedicato proprio al riaddebito delle spese di viaggio, trasferta e ristorazione del professionista

In sintesi le spese anticipate dal professionista

Schematicamente possiamo dire che:

  • Le spese anticipate dal professionista in nome e per conto sono escluse dall’Iva ex articolo 15 e non andranno ad aumentare il reddito del professionista che le inserisce in fattura (esempio le marche da bollo)
  • Le spese inerenti l’attività svolta (cancelleria per esempio) sono soggette ad Iva e costituiscono reddito del professionista
  • I rimborso per spese di trasferta sono sia soggette ad Iva sia costituiscono reddito del professionista come anche nel caso di rimborso stabiliti forfettariamente con il clinete per evitare le lungaggini buroctartiche della raccolta di documentazione.

Le disposizioni di legge in materia di rimborso spese professionisti

Con l’art. 10 del decreto legge 21 novembre 2015 sono state introdotte delle norme nell’ambito della semplificazione fiscale in materia di spese dei professionisti per vitto e alloggio. Si tratta del trattamento fiscale delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sia nel caso siano direttamente sostenute dal committente, sia nel caso di costo anticipato dal professionista con riaddebito delle spese in fattura. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande non sono considerate più come compensi in natura a favore del professionista non partecipando alla formazione del suo reddito autonomo.

Il committente può dedurre le spese integralmente tranne nel caso in cui siano anticipate dal professionista o che non siano state strumentali all’attività svolta dal professionista e a quella del committente. Al verificarsi di questa condizione il professionista deduce le spese dal suo reddito autonomo in misura del 2% fino al valore del 75% del relativo importo. Se si tratta di spese di rappresentanza la deducibilità dal reddito autonomo è dell’1%. La deducibilità si applica anche ai lavoratori autonomi occasionali ma in ogni caso si deve dimostrare attraverso la fattura che esiste una corrispondenza biunivoca tra la prestazione del professionista e quanto sostenuto per conto del committente.

Confronto tra il vecchio regime e le nuove disposizioni

Con il vecchio regime la procedura era più complessa perché il Fisco considerava le spese in questione come compenso per il professionista sia nel caso in cui fossero a nome e per conto del committente sia nel caso fossero a nome del professionista. Inoltre la deducibilità era limitata al 75% dell’importo sostenuto a fronte di un compenso tassabile in pieno. Se invece il costo era sostenuto in nome per conto del committente si poteva ottenere la piena deducibilità ma dopo una complessa procedura. Il committente doveva richiedere la fattura per le spese di vitto e alloggio a lui intestata facendo riferimento al professionista fruitore del servizio. La copia della fattura veniva inviata al professionista. Il professionista la includeva nella parcella dei compensi da lui percepiti per cui rientrava nella sua fattura l’importo delle suddette spese soggette ad IVA e ritenuta scomputandole da quanto già pagato dal committente.

Per il professionista il costo diventata pienamente deducibile mentre per il committente la deducibilità si concretizzava all’arrivo della parcella attraverso la quale imputava a costo anche le spese per vitto e alloggio. A decorrere dal 2015 se le spese sono sostenute direttamente dal committente non è necessario l’invio della fattura al professionista per cui il costo è immediatamente deducibile dal committente senza aspettare la parcella del professionista.

Per il Fisco la deducibilità a favore del committente si manifesta dietro la presentazione di apposita fattura dove deve essere dimostrata la correlazione tra spese sostenute e prestazione del professionista. Il professionista non dovrà presentare la fattura in sede di dichiarazione dei redditi per cui il costo non sarà più deducibile. Il committente non deve più inviare la fattura al professionista e per lui il costo diventa deducibile secondo le norme del reddito d’impresa o di lavoro autonomo. Non rientrano in questa semplificazione le altre spese come quelle di trasporto anche se anticipate dal committente.

Riaddebito in fattura delle spese sostenute dal professionista

All’emissione della parcella il professionista deve far rientrare nella base imponibile ai fini IVA le spese relative alla prestazione professionale sostenute per conseguire l’incarico. Nel caso di spese di rappresentanza le spese sono anticipate dal libero professionista per conto del committente per cui non sono assoggettabili ad IVA nella parcella dei compensi ma serve una fattura per il costo sostenuto in cui deve essere indicato il nome del committente.

Ai fini del calcolo delle imposte dirette per i sostituti d’imposta che pagano compensi ai professionisti è previsto il calcolo di una ritenuta del 20% come acconto IRPEF. Per i residenti all’estero la ritenuta sale al 30%. Ovviamente le spese sono soggette a ritenuta se rientrano in quelle inerenti alla prestazione professionale. In questo modo concorrono alla formazione del reddito autonomo. Nel caso di altre spese anticipate dal professionista non si ha la partecipazione delle stesse alla formazione del reddito imponibile per lavoro autonomo per cui non sono soggette a ritenuta.

Più avanti invece parliamo anche delle modalità di ribaltamento delle spese per lo studio ai propri colleghi.

Deduzione abiti da lavoro, vestiti, borse etc

Potete leggere il nuovo articolo dedicato alla possibilità di portare in deduzione i costi sostenuti per l’acquisto di abiti, vestiti, scarpe, borse etc.

Come si fattura il rimborso spese?

Il rimborso è richiesto direttamente in fattura elettronica, con una voce specifica relativa la prestazione effettuata. La voce deve essere accompagnata dalla dicitura: “spese anticipate ex. Art. 15 DPR 633/72”.

Cosa vuol dire rimborso a piè di lista?

Il rimborso a piè di lista, anche detto rimborso spese analitico, è la seconda opzione prevista dalla legge per indennizzare le spese dei lavoratori in trasferta. Questo tipo di rimborso spese dipendenti ha due principali aspetti positivi. Il primo è che devi risarcire solo i costi effettivi della trasferta.

Come inserire rimborso spese in fattura elettronica?

Una delle modalità per riportare tali spese nella fattura elettronica può essere quella di inserire un blocco “DatiBeniServizi” riportando l'importo delle spese, la loro descrizione e, al posto dell'aliquota IVA, il codice natura “N1” (“escluse ex art. 15”).

Come fatturare i rimborsi spese professionisti?

Spese sostenute dal professionista la documentazione fiscale delle spese è intestata direttamente al professionista; nella fattura finale all'azienda cliente, il professionista inserisce anche le spese anticipate; il professionista dovrà pagare le tasse anche sulle somme ricevute come rimborso spese.