Dott. Giuseppe Marino - specialista in ricorsi tributari - www.studiomarino.com Copyright�Riproduzione riservata Show 081/5706339 081/0060351 Consulenza Gratuita (solo per e-mail o via fax) Orari d'ufficio 9.30-12.30 e 15.30 - 18.30 La consulenza gratuita e' ammessa via e-mail o via fax ,viene fornita a campione non e' garantita la risposta a tutti. EFFETTUIAMO RICORSI IN TUTTA ITALIA - VISITA IL NUOVO SITO WWW.DIFESATRIBUTARIA.IT RICCO DI SENTENZE AGGIORNATE FAVOREVOLI AL CONTRIBUENTE le sanzioni tributarie, i principi, la trasmissione delle sanzioni agli eredi Ultimo aggiornamento 28/02/2016 SPECIALISTA I RICORSI AVVERSO AVVISID DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, INTIMAZIONI, IPOECHE E FERMI AMMINISTRATIVI Per un parere via fax compilare il modulo e allegare copia dell'accertamento e inviarlo allo 081/0060351
EFFETTUIAMO RICORSI IN TUTTA ITALIA LE SANZIONI TRIBUTARIE LE SANZIONI PENALI TRIBUTARIE SANZIONI PENALI SOCIETARIE TABELLA SANZIONI INDICE: 1. SANZIONI TRIBUTARIE L'EVOLUZIONE STORICA - 2. I PRINCIPI GENERALI - 3. SANZIONI E INTRASMISSIBILITA� AGLI EREDI � 4. LA RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE - 5. LA SOSPENSIONE DELLE SANZIONI PER I CONTRIBUENTI TRUFFATI - 6. SANZIONI OMESSO VERSAMENTO SU DICHIARAZIONI - 7. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOLE SANZIONI SU VERBALI E AVVISI DI ACCERTAMENTO - 8. COME EVITARE LE SANZIONI, IL RAVVEDIMENTO OPEROSO - 9. Il Dlgs 471/97 I Debiti tributari non passano agli Eredi se non c'� l'accettazione dell'eredit�: Molte persone quando perdono i loro cari,
non rinunciano all'eredit�, atto essenziale quando ci sono debiti fiscali, ma nello stesso tempo indispensabile quando non c'� niente da ereditare, quel niente si riferisce solo alle attivit�, ma non anche ai debiti. Nel caso si accetti l'eredit�, ricordate!, che le sanzioni non passano agli eredi; per cui le sanzioni amministrative (multe auto etc..) e le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi, che pagheranno soltanto
tributi e interessi.
I Debiti tributari bloccati dall'accettazione con beneficio d'inventario: La limitazione della responsabilit� dell�erede per i debiti ereditari, derivante dall�accettazione dell�eredit� con beneficio d�inventario, � opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l�erario, il fisco non pu� liquidare od esigere nei confronti dell�erede l�imposta ipotecaria, catastale o di successione, sino a quando non si sia
chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, a condizione che sussista un residuo attivo in favore dell�erede. L'obbligazione tributaria non pu� eccedere il valore dei beni a lui pervenuti (Cass. Sez. trib., 12/12/2000, n. 15632), ai fini di poter provvedere alla concreta quantificazione del debito tributario incombente sul singolo erede � imprescindibile la previa definizione l�inventario. 1. Le sanzioni Tributarie l�evoluzione storica La sanzione � la conseguenza giuridica tipica che l'ordinamento collega all'illecito, ossia alla violazione del precetto. Il dovere, posto in capo ad un soggetto, di sottostare alla sanzione � detto responsabilit�. Evoluzione normativa storica L.n.4/1929 dal 1929 al 1950 Dal 1950 al 1997 Frammentazione Dal 1997 al 2000 le riforme del 97 e del 2000 La l. n. 4/1929 �norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie� Caratteristiche: Molto repressiva non si stabilivano criteri generali con principi di applicazione penale alle fattispecie piu� grave Sanzioni civili: pena pecuniaria (obbligo di pagare una determinata somma ) e sopratassa (assolve alla funzione degli interessi ) entrambe basate sul principio risarcitorio. Queste queste sanzioni erano di tipo risarcitorio, mentre quelle penali di tipo afflittivo, la differenza sta nel fatto, che solo la persona fisica puo� essere responsabile per la sanzione afflittiva. La sopratassa era applicabile ad entrambi i tipi di sanzioni afflittiva o risarcitoria. Summa divisio La suddivisione delle sanzioni in due sfere di competenza una civile e una penale indipendenti e concluse detta summa divisio caratterizzava la legge del 1929. La Fissit�, ogni modifica o abrogazione della legge n.4/29 doveva essere espressa. L� alter nativit� si poteva alternativamente comminare sia la sanzione penale che quella amministrativa La frammentazione Man mano le sempre piu� numerose deroghe alla fissit� e all�alternativit� alla legge n.4/29 comporta non poca confusione applicativa. Con la riforma delle imposte del 1972-1973 si creano dei microsistemi sanzionatori per ogni imposta. La Legge 689/81 dota alla sanzione amministrativa la natura di sanzione afflittiva, a seguito della depenalizzazione delle sanzioni amministrative. Tale legge crea un disallineamento con la legge n.4/29 che attribuiva alle sanzioni natura risarcitoria. Negli anni 80 per contrastare l�evasione fiscale dilagante , si ricorre sempre di piu� alle sanzioni penali co la cosidetta manette agli evasori legge 516/82, Una legge che si concretizza a costituire piu� reati di pericolo che di danno vero e proprio. Si crea pertanto un grave problema interpretativo, alla sanzione tributaria quale modello si applica, quello afflittivo o quello risarcitorio? Con le riforme del 1997 e del 2000, con l�art.3 comma 133 della legge delega n. 662/96 si opta per il modello afflittivo per la sanzione amministrativa deve basarsi sulla personalit� del trasgressore. Con l�art.9 della L.205/99 si torna ai principi generali ai fini della sanzioni tributarie penali. L�attuale sistema sanzionatorio tributario e� disciplinato quindi da tre Dlgs n.471/97 (imposte dirette) � 472/97 (principi generali) � 473/1997 (imposte indirette) Che suddivide le sanzioni in principali ed accessorie, quelle accessorie si concretizzano nel divieto di rivestire cariche di amministratori o sindaci o pubblici uffici, chiusura dell�esercizio etc.. Il Dlgs 472 contiene i principi generali e il 471 e 473 le fattispecie di illecito. Le sanzioni penali invece vengono riformate con il Dlgs 74/2000 che prevede l�arresto e l�ammenda per le contravvenzioni e multe e reclusione per i delitti. Considerato quindi che sia la sanzione penale sia quella amministrativa sono di carattere afflittivo, e� inutile applicarle contemporaneamente, ma sar� una sola pena ad essere applicata quella amministrativa o quella penale. Quindi si applica il principio di specialit� o �ne bis in idem sostanziale�, che si utilizza quando c�e� un solo modello sanzionatorio nelle fattispecie afflittivo, per cui su un determinato comportamento finalizzato a violare le norme tributarie si applichera� la disposizione speciale, che prevarr� su quella generale. 2. I principi Generali Il principio della legalit�: nessuno puo� essere punito se non in base ad una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto con tutti i suoi corollari come la riserva di legge assoluta, tassativit�, divieto di analogia applicabile dal penale alle sanzioni tributarie. Principio della Riserva di legge: inserita nella Costituzione, prevede che la disciplina di una determinata materia sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti di tipo secondario. La riserva di legge ha una funzione di garanzia in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo pi� rappresentativo del potere sovrano ovvero dal Parlamento come previsto dall'articolo 70. Principio della Tassativit�: richiede che la violazione sia descritta in modo chiaro e non lasci discrezionalit� nell'individuazione della condotta punibile al Giudice. Principio del divieto di analogia: � il meccanismo con il quale determinate casistiche, non specificatamente disciplinate normativamente, sono regolate secondo la normativa che disciplina casi simili (analogia legis) o in base ai principi desumibili dall'ordinamento giuridico (analogia iuris). Nell'ambito del diritto penale il meccanismo giuridico dell'analogia trova un ostacolo nel necessario rispetto del principio di legalit� e del suo corollario costituito dal principio di tassativit�. L�abolitio criminis : se dopo la condanna la fattispecie viene abrogata il trasgressore non sara� piu� punibile Il favor rei: se dopo c�e� una norma piu� favorevole sara quest�ultima applicabile. L�imputabilit�: il soggetto trasgressore deve essere imputabile quindi capace di intendere e di volere. Colpevolezza: dolo intenzionalit� o colpa, negligenza o imperizia Assenza di causa di esclusione: semplice violazione formale, imputabilit� ad altrui comportamento, causa di forza maggiore, obbiettiva incertezza della norma quando la legge e� poco chiara e di difficile applicazione Le condizioni personali: la recidiva, in tal caso si applica la sanzione maggiore Il Ravvedimento operoso: consente di avere una sanzione ridotta per chi si ravvede Il concorso di violazione e progressione: tot criminis tot pene, tante violazioni si commettono tante sanzioni si applicano tale principio ai sensi dell�art.12 del dlgs 472/97 prevede uno sconto per le violazioni formali o per violazioni finalizzate tutte ad unico scopo evasivo societas delinquere non potest: la societ� non pu� commettere reati, con l�art. 7 della legge 326/2003 tale principio e� stato abrogato, per cui anche le persone giuridiche rispondono in diretta imputabilit� della sanzione. 3. Le sanzioni tributarie intrasmissibilit� agli eredi Dottrina e giurisprudenza di merito, hanno sempre concordato nello stabilire che la pena pecuniaria, comminata per la violazione della legge tributaria, non si trasmette agli eredi dell�autore della violazione, essendo applicabile anche alle pene pecuniarie previste per violazioni delle leggi finanziarie non depenalizzate la norma della non trasmissibilita� di cui all�art. 7 della L. 24 novembre 1981, n. 689.In realta� non sembra necessario il richiamo alla L. n. 689 per affermare l�intrasmissibilita� della pena pecuniaria agli eredi del trasgressore di leggi tributarie. Il principio, anche se non espressamente stabilito, e� insito nella L. n. 4 del 1929 ed il legislatore, forse per evitare nella piu� recente materia delle sanzioni amministrative il ripetersi di interpretazioni contrastanti, ha ritenuto di introdurre esplicitamente nelle leggi n. 706 del 1975 e n. 689 del 1981 quella disposizione di intrasmissibilita� che, quantunque non espressa, e� tuttavia connaturata nella legge del 1929.Gli artt. 3 e 15 della L. 7 gennaio 1929, n. 4 esplicitamente considerano la pena pecuniaria nascente dalla violazione, per cui l�obbligazione per il pagamento della pena pecuniaria sorge al momento della violazione ed il successivo provvedimento di irrogazione costituisce non un provvedimento costitutivo, ma un semplice provvedimento di liquidazione di un�obbligazione gia� sorta, con valore dichiarativo (Cassazione 30 novembre 1985, dec. n. 5980). Ne deriva, in relazione a tale natura, che deve ritenersi fondata la concezione che considera non trasmissibile agli eredi la pena pecuniaria, di guisa che la sua applicazione e determinazione in concreto non puo� non avvenire che nei confronti dell�autore della violazione. Se, pertanto, esiste un principio presuntivo di carattere generale di non trasmissibilita� agli eredi della sanzione pecuniaria, gia� nella stessa L. n. 4/1929 si sarebbe dovuto sancire, per la sua trasmissibilita�, una regola espressa contraria al detto principio, che invece nella legge del 1929 manca del tutto.Espressione di tale principio generale di intrasmissibilita� e� stato, invero, confermato nella disposizione contenuta nell�art. 7 della succitata legge di depenalizzazione n. 689/1981, che sancisce l�intrasmissibilita� agli eredi dell�obbligo di pagare le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, posto che l�art. 12 della stessa legge stabilisce che i principi ivi contenuti sono applicabili in tutti i casi in cui �non sia diversamente stabilito�.Motivo di ulteriore convincimento e delle affermazioni del ricorrente deriva dall�art. 39 della stessa L. n. 689/1981 nel sancire che alle violazioni finanziarie depenalizzate si applicano le disposizioni della L. n. 4/1929 �salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali�. E poiche� la L. n. 4/1929 non contiene alcuna norma contraria al principio generale di intrasmissibilita� della pena pecuniaria, la quale e� affine alla sanzione pecuniaria amministrativa, ne discende che �in mancanza di espressa diversa disciplina sul punto contenuta nella legge speciale, la normativa della L. n. 689 e, specialmente, i principi generali da essa codificati debbono ritenersi applicabili�, dal momento che il principio generale di intrasmissibilita� appare coessenziale alla natura della sanzione ed e� prevista dall�art. 7 della L. n. 689/1981, non potendo l�applicazione di un principio generale essere escluso se non da una contraria espressa previsione normativa. Ved. Commissione Tributaria di Monza primo grado 14 aprile 1994 Numero 1130 Tale interpretazione e� stata alla fine recepita dall�art. 8 D.Lgs. n. 472/1997 che prevede, in linea con l�art. 7 della legge n. 68 9 del 1981,la non trasmissibilit� della sanzione agli eredi dell�obbligazione avente ad oggetto il pagamento. Questa disposizione non fa venir meno la responsabilit� degli obbligati in solido che, come si dir�, assume particolare rilevanza nel nuovo sistema sanzionatorio anche quando la morte dell�autore della violazione si sia verificata anteriormente all�irrogazione della sanzione, secondo l�espressa prescrizione della delega. 4. le novit� della riforma delle sanzioni tributarie A partire dall�Aprile 1998 le vecchie sanzioni tributarie non penali (prima distinte in �pena pecuniaria� e �soprattassa�) sono state sostituite da un unico tipo di sanzione, la �sanzione amministrativa�, consistente nel pagamento di una somma di denaro. Le regole in base alle quali si applicano le nuove sanzioni possono essere riassunte nei seguenti punti: 1) Le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l�infrazione. Le sanzioni quindi non si trasmettono piu� agli eredi. 2) Nessuno pu� essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della violazione; 3) Le leggi intervenute dopo il fatto si applicano se pi� favorevoli al contribuente. Perci�, se il fatto commesso non � pi� qualificato come illecito da una norma successiva, le sanzioni non saranno pi� applicabili, a meno che non siano gi� divenute definitive. In questo caso, se rimane un debito residuo, questo non sar� pi� dovuto (ma non sar� restituito quanto gi� pagato). Se la nuova norma punisce il fatto con una sanzione pi� mite, si applica quest�ultima, sempre a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo; 4) Non pu� essere assoggettato a sanzioni chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacit� di intendere e di volere in base ai criteri indicati nel codice penale; 5) Oltre all�autore della violazione, responsabile personalmente del pagamento della sanzione, � obbligato solidale (quando esistono, ovviamente, le condizioni previste dalla legge) il soggetto nell�interesse del quale ha agito l�autore della violazione. Ad esempio, in caso di violazione commessa dall�amministratore, � responsabile anche la societ�, che pu� assumere il debito a suo carico, tranne nei casi in cui la violazione � stata commessa dallo stesso amministratore con dolo o colpa grave; 6) Le sanzioni non si applicano: nei casi di obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni; quando la violazione deriva da equivocit� dei modelli o delle richieste di informazioni dell�amministrazione finanziaria; quando le violazioni derivano da ignoranza della legge tributaria non evitabile; 7) Non � punibile il fatto commesso per causa di forza maggiore; 8) In caso di concorso di pi� violazioni o di violazioni continuate,si applica un�unica sanzione e precisamente quella stabilita per la violazione pi� grave, aumentata da un quarto al doppio; 9) Le sanzioni sono ridotte anche in caso di ravvedimento spontaneo,di accettazione della sanzione o di rinuncia a impugnazioni e ricorsi; 10) Le sanzioni devono essere sempre adeguate all�effettivo danno subito dall�erario e all�entit� soggettiva ed oggettiva delle violazioni, in modo da assicurare uniformit� di disciplina per violazioni analoghe. Se circostanze eccezionali rendono manifesta la sproporzione tra l�entit� del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa pu� essere ridotta fino alla met� del minimo. Alle sanzioni in denaro possono essere accompagnate le c.d. �sanzioni accessorie� (come, ad esempio, la sospensione dell�attivit� commerciale nei casi di ripetuta violazione delle norme su ricevute e scontrini fiscali ovvero l�interdizione dalla partecipazione a gare o dall�esercizio di cariche sociali). 5. La sospensione e l'annullamento delle sanzioni ai contribuenti truffati Purtroppo non sono rari i casi di consulenti che si appropriano illecitamente delle somme di denaro che i contribuenti gli avevano affidato per l�assolvimento dei propri obblighi fiscali. In questi casi, negli anni passati, i contribuenti apprendevano di essere vittime di un raggiro soltanto nel momento in cui ricevevano la cartella di pagamento ed erano costretti a far fronte all�improvviso al pagamento sia delle imposte per vari periodi arretrati, sia delle pesanti sanzioni previste dalle leggi tributarie. Per porre rimedio a queste situazioni � stata prevista (dalla legge 423 del �95) la possibilit� per i contribuenti di ottenere la sospensione della riscossione delle sanzioni amministrative irrogate per omesso, tardivo o insufficiente versamento di tributi, se la violazione � dovuta alla condotta illecita di un professionista iscritto negli appositi albi professionali. Per godere del beneficio il contribuente deve presentare alla Direzione regionale delle entrate un�istanza in carta libera corredata della copia della denuncia prodotta all�Autorit� giudiziaria o all�ufficiale di polizia giudiziaria contro il professionista. Successivamente, se il giudizio penale avviato con la denuncia si conclude con la condanna del professionista, il contribuente truffato beneficia dello sgravio delle sanzioni, il cui pagamento viene intimato al responsabile dell�illecito. Se l�imputato viene assolto, il contribuente decade dalla sospensione e deve versare,in aggiunta alle ordinarie sanzioni, anche una maggiorazione pari al 50% delle stesse. Se, infine, il procedimento penale si estingue per amnistia o per prescrizione del reato o, comunque, si conclude con una sentenza nella quale si dichiara di non doversi procedere per motivi processuali, il contribuente, per continuare ad usufruire della sospensione, deve promuovere un�azione dirisarcimento del danno davanti al giudice civile. L�art. 6 del Decreto legislativo n. 472/1997 ha inoltre previsto che �il contribuente, il sostituto e il responsabile d�imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non � stato eseguito per fatto denunciato all�Autorit� giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi�. 6..Sanzioni sull'omesso versamento delle dichiarazioni Per il controllo formale delle dichiarazioni art. 356bis e 36ter Dpr.600/73 sono previste sulle somme non versate una sanzione ridotta del 10% (1/3 del 30%) se entro 30 gg dalla ricezione dell'avviso bonario il contribuente paga, oltre tale termine, si applica la sanzione intera del 30%, ovviamente il tutto maggiorato degli interessi. 7. Definizione agevolata delle sanzioni sugli accertamenti Le sanzioni irrogate sui verbali della Guardia di finanza, e degli altri organi finanziari e' ammessa la definizione agevolata della sanzione pagando l'atto nei termini, pagando 1/4 della sanzione. Ad esempio per l'omessa emissione dello scontrino fiscale la multa e' di 1.000,00� all'atto che arriva la notifica della contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate che invita a pagare si paga 1/4 cioe' 250,00�. Attenzione: Il verbale elevato dalla Guardia di Finanza o dagli Ispettori delle Agenzie delle Entrate, non sono ne contestabili ne pagabili al momento che vengono elevati, ma il ricorso o il pagamento avviene solo quando L'Agenzia delle Entrate emette l'avviso di pagamento. 8. Come evitare le sanzioni, il ravvedimento operoso Le sanzioni molto spesso possono essere ridotte o eliminate ricorrendo all'istituto del RAVVEDIMENTO OPEROSO, che in sostanza si concretizza in un azione preventiva del contribuente prima che l'ufficio provveda. 9.IL D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 con gli importi delle sanzioni Copyright�Riproduzione riservata Quali sono i debiti non trasmissibili agli eredi?Ecco i debiti non trasmissibili agli eredi:
Lo stesso vale per le obbligazioni di carattere tributario: debiti con Inps, Inail, imposte dovute ad Agenzia Entrate, Comune, Provincia, Regione, cartelle esattoriali dovute all'Agente della Riscossione.
Cosa non pagano gli eredi?L'erede non paga i debiti fino all'accettazione dell'eredità
Non perché si è familiari del soggetto defunto si devono pagare i suoi debiti. Tale obbligo scaturisce solo dall'accettazione dell'eredità.
Cosa devono pagare gli eredi?Stando al principio legislativo, “gli eredi devono rispondere in solido delle obbligazioni tributarie impotutate al de cuius”. Significa, in parole povere, che l'Ente può pretendere che gli eredi paghino integralmente la cifra dovuta in origine dal defunto.
Quando si ereditano i debiti?Di regola, gli eredi acquistano sia i crediti, sia i debiti del de cuius, in proporzione alla quota ereditaria, mentre i legatari, cioè le persone che ottengono uno o più beni specifici del patrimonio, non acquistano debiti.
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