Quale condizione rende il lavoro al videoterminale un caso di rischio specifico

Quando parliamo di rischio da videoterminali ci riferiamo a quella parte del D.Lgs 81 che tratta l’argomento. Il Titolo VII attrezzature munite di videoterminali tratta proprio questa tematica ed indica alcune attenzioni da porre a riguardo.

Il rischio da videoterminale

Anzitutto è chiarita la definizione di “videoterminale” e di lavoratore “videoterminalista”. Questi sono i lavoratori addetti all’uso di un videoterminale in modo abituale o sistematico per almeno venti ore settimanali.

In questi casi, dal momento che l’utilizzo di un videoterminale espone il lavoratore a diversi fattori di rischio. Tra questi principalmente ci riferiamo a rischi per la vista e per gli occhi. Nonché possibili posture.

In tali casi, dal momento che l’esposizione a questi fattori di rischio non è trascurabile sarà necessario adottare tutta una serie di misure di prevenzione. Come sempre si tratta di obblighi del datore di lavoro per tutelare i lavoratori contro il rischio da videoterminale.

Come orientarsi

La regola di fondo è sempre la stessa. Tutto parte da una buona e seria valutazione dei rischi. Sarà quindi necessario procedere con una valutazione in tal senso.

Anzitutto occorrerà rilevare se vi sono in azienda lavoratori che possono essere inquadrati come “videoterminalisti”. Fatto questo sarà poi necessario andare a valutare nello specifico le attività svolte e come queste sono portate avanti.

Il riferimento alle “venti ore settimanali” infatti è, come tutti i riferimenti presenti nel testo unico sicurezza sul lavoro, da leggersi integrandolo con il principio di precauzione.

Dunque ogni storia sarà un caso a sé degno di essere valutato e gestito nel modo opportuno.

In particolare, il Lavoratore che fa un uso del Videoterminale abitualmente per 20 ore Settimanali, dedotte le interruzioni, è definito “Videoterminalista”. Il Videoterminalista rientra in una categoria di Rischi ben specifici, infatti il T.U. 81/2008 dedica un intero Titolo (VII) alle Attrezzature munite di Videoterminale (VDT).

Ma che cosa si intende per Videoterminale?

Il Videoterminale è uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.

Il Datore di Lavoro ha degli obblighi legati al Rischio Videoterminale?

Nello specifico il Datore di Lavoro è obbligato ad adottare le misure appropriate per ovviare ai Rischi legati all’uso del Videoterminale. Il DL è obbligato non solo ad analizzare, organizzare e predisporre i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di legge, ma deve anche tener conto dell’illuminazione artificiale e naturale nonché dello Spazio messo a disposizione del Lavoratore. Per quanto detto il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito, in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi da parte del lavoratore. Inoltre il Datore di Lavoro deve considerare il Rumore e quindi scegliere strumentazione poco rumorosa, mantenendo i livelli di rumore all’interno dei parametri definiti dalla legge. Quindi il DL prende in considerazione i parametri Microclimatici, le Radiazioni, i Software utilizzati, i principi dell’ergonomia e deve obbligatoriamente informare e formare i propri dipendenti dei Rischi legati all’utilizzo dei Videoterminali.

Quali sono i Diritti degli Operatori (Lavoratori) ai Videoterminali (VDT) che hanno un prolungato uso del computer?

Gli Operatori al Videoterminale hanno diritto ad una interruzione del lavoro mediante delle pause o comunque  al cambio di attività e tali procedure sono demandate alla contrattazione collettiva, comunque, anche in assenza di contrattazione il Lavoratore ha diritto ad una pausa di 15 Minuti ogni 120 Minuti di lavoro al Videoterminale.
Da sottolineare che la PAUSA è considerata parte integrante dell’orario di lavoro e che non è riassorbibile in accordi che prevedono la riduzione dell”orario complessivo di lavoro.

I Lavoratori addetti al videoterminale sono sottoposti a Sorveglianza Sanitaria quinquennale, salvo casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal Medico Competente.

Quando si rende necessario fornire ai lavoratori speciali occhiali da lavoro e di correzione, il costo è a carico del datore di lavoro.

Quali sono i lavoratori addetti a cui non si applica il Titolo VII dell’/81/2008

In particolare, non vengono considerati Videoterminali, i posti di guida di veicoli e macchine, i sistemi informatici montati a bordo di mezzo di trasporto, ed anche a quelli destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico. Ed Ancora le macchine calcolatrici, i registratori di casse e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati, ed infine le attrezzature di videoscrittura senza schermo separato.

Quindi per tutte le attrezzature sopra citate non si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII dell’81/08.

In quale rischio rientra il rischio da videoterminale?

Il lavoro al VDT è considerato un'attività rischiosa per la salute e sicurezza dei lavoratori, e in quanto tale risulta regolata all'interno del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (DLgs 81/08), modificato dal DLgs 106/09.

Quale dei seguenti rischi è presente nel lavoro al videoterminale?

ANALISI DEI RISCHI I disturbi che i lavoratori addetti ai videoterminali possono accusare sono: • disturbi alla vista e agli occhi; problemi legati alla postura; • affaticamento fisico e mentale.

Qual è il limite di ore settimanali per cui un lavoratore diventa videoterminalista?

Si definisce videoterminalista il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

Quando il lavoratore viene definito come videoterminalista?

Viene definito LAVORATORE AL VIDEOTERMINALE colui che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste.