Art 2120 codice civile tfr in azienda

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Un nuovo modello TFR2

Il Decreto del Ministero del lavoro del 23-3-2018 (pubblicato sulla GU n. 91 del 19-4-2018) contiene alcune modifiche al modello Tfr2 che devono compilare i dipendenti per manifestare la volontà di conferire o meno il Tfr a una forma di previdenza complementare. 

La modifica è dovuta all'art. 1, comma 38, lett. a) della legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che ha integrato l'articolo 8, comma 2, del decreto Dlgs 251/2005 prevedendo che “gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale”.

In precedenza per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria dopo il 29-4-1993 (nuovi iscritti) il conferimento era totale.

I contratti collettivi dovranno, se lo vorranno, adeguarsi a questa normativa. Fino ad oggi in genere per i nuovi scritti era previsto il conferimento completo del Tfr. 

La modifica riguarda le due opzioni della sezione 1 relativa appunto ai nuovi iscritti che vengono così sostituite:

  • che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile; (1)
  • che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella seguente misura in conformità alle previsioni delle fonti istitutive: ... %, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ................................ alla quale il sottoscritto ha aderito in data …/…/…, fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell'art.2120 del codice civile. (2). Allega copia del modulo di adesione». 

La formulazione precedente era la seguente:

  • che il proprio trattamento di fine rapporto venga integralmente conferito, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ……………………….......... alla quale il sottoscritto ha aderito in data ....../....../……; Allega: copia del modulo di adesione
  • che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile. (1) 

Come si vede le due opzioni sono invertite, probabilmente per rendere questa sezione omogenea a quella successiva. La prima relativa al mantenimento in azienda del Tfr ovviamente non è modificata. La seconda invece contiene l'opzione per il conferimento parziale. 

È quindi necessario che i datori di lavoro modifichino la modulistica da consegnare ai lavoratori.

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Riproduzione riservata © venerdì 11 maggio 2018

Art. 2120.

(Disciplina del trattamento di fine rapporto).

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota e' proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto e' corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonche' in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT e' quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo' chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. (55)

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessita' di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentato con atto notarile. ((78))

L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione e' detratta dall'indennita' prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri di priorita' per l'accoglimento delle richieste di anticipazione. (55)

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AGGIORNAMENTO (12)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 giugno 1968, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 06/07/1968, n. 170), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2120, primo Comma, del Codice civile, nella parte in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, esclude il diritto del prestatore di lavoro ad un'indennita' proporzionale agli anni di servizio, allorquando la cessazione stessa derivi dal licenziamento per colpa di lui o da dimissioni volontarie".

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AGGIORNAMENTO (27)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 28 dicembre 1971, n. 204 (in G.U. 1a s.s. 05/01/1972, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2120, comma primo, del codice civile nella parte in cui esclude che l'indennita' di anzianita' sia dovuta al prestatore di lavoro, il cui servizio abbia avuto una durata inferiore all'anno".

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AGGIORNAMENTO (55)

La Legge 29 maggio 1982, n. 297 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 2120 del codice civile non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della Legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni".

Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 4) che "Le norme di cui all'articolo 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 5 della presente legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennita' di anzianita', di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate".

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AGGIORNAMENTO (78)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 marzo-5 aprile 1991, n. 142 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1991, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'ottavo comma, lett. b), dell'art. 2120, come novellato dall'art. 1, Legge 29 maggio 1982, n. 297, ("Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica"), nella parte in cui non prevede la possibilita' di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettivita'".

Come si calcola l accantonamento del TFR secondo l'art 2120 cc?

Secondo l'art. 2120 Codice Civile, come modificato della L. 297/1982, il TFR si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari, e comunque non superiore, all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5 (art. 2120 c.c., c.

Cosa dice la legge sul TFR?

2120 c.c., prevede che il TFR si calcoli sommando per ogni anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione annua dovuta, divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.

Che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato?

che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell'articolo 2120 del codice civile.

Quando si pagano le competenze di fine rapporto?

Entro 10 giorni dalla data di cessazione del rapporto, se intervenuta non oltre il giorno 14 del mese, e se posteriore, entro il giorno 10 del mese successivo, l'azienda corrisponderà al lavoratore, le competenze di fine rapporto.