Differenza tra amministrazione di sostegno e interdizione

Non è sempre facile capire quali sono le differenze tra queste tre misure che intervengono a favore di individui che per qualche motivo, non legato all’età anagrafica, non sono pienamente capaci di agire in autonomia. 

Il concetto di amministrazione di sostegno è forse più semplice da comprendere, almeno perché il suo scopo è nell’espressione stessa dei termini. Tuttavia, accanto all’amministrazione di sostegno si collocano altre due figure di protezione, o sostituzione, che prendono il nome di interdizione e inabilitazione.

A cosa servono queste tre figure?

Come già accennato, tutte e tre le figure citate intervengono a salvaguardia di individui che pur avendo raggiunto la maggiore età, non sono in grado di provvedere a se stessi, non sono completamente autosufficienti. Ciò implica la necessità di qualcuno che intervenga a loro protezione o che agisca in loro sostituzione.

Che cos’è l’interdizione?

Si tratta, fra le tre, della figura più invasiva di salvaguardia del diritto altrui, che interviene proprio in situazioni di grave menomazione dell’interessato, in particolare a livello psichico, tale per cui viene meno qualsiasi possibilità di agire sulla e nella realtà. Le limitazioni sono tali, che l’intervento di interdizione non mira alla soddisfazione dei bisogni dell’interessato ma piuttosto per salvaguardare i diritti dei suoi familiari, difendendo così il patrimonio domestico.

Chi può richiedere l’interdizione?

Ove possibile, l’interdizione può essere richiesta anche dal diretto interessato, se la sue psiche non è ancora compromessa. In caso contrario, l’interdizione può essere richiesta dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, quindi che non è necessariamente il coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero.

Chi sceglie il tutore?

Il tutore dell’interdetto è scelto dal tribunale.

Cosa fa il tutore per l’interdetto?

Dal momento che in caso di interdizione, l’incapacità legale è completa, il tutore interviene in tutti gli atti, anche quelli relativi all’ordinaria amministrazione. Infatti il tutore ha la cura completa della persona affidata e la rappresenta in tutti gli atti. Per questo motivo, il tutore ha come primo compito, una volta nominato, di eseguire una ricognizione e un inventario dei beni del rappresentato, al fine di riconoscersi un budget mensile per l’espletamento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, da rendicontare su base annuale.

Può agire sempre senza autorizzazione del giudice?

Assolutamente no. Vi sono atti in cui è necessaria l’autorizzazione del giudice. Ad esempio per l’acquisto e l’alienazione dei beni, la riscossione dei capitali, le accettazioni o le rinunce alle donazioni e la promozione di giudizi.

Quando si applica l’inabilitazione?

Quando l’infermità è meno grave di quella necessaria per l’interdizione. I destinatari dell’inabilitazione sono i maggiorenni, infermi di mente ma non talmente gravi da necessitare dell’interdizione. I ciechi o i sordi di nascita che non hanno ricevuto la giusta educazione. Chi è soggetto a uso massivo di droghe o alcool e che può avere importanti ripercussioni negative sul patrimonio della propria famiglia.

Cosa cambia negli atti tra inabilitazione e interdizione?

Se nel secondo vi è la sostituzione completa, nel caso dell’inabilitazione vi è invece il controllo sugli atti di straordinaria di amministrazione, che l’assistito può compiere autonomamente ma sempre con l’autorizzazione dell’tutore. Per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione, invece, l’assistito può procedere autonomamente.

Di cosa si occupa l’amministratore di sostegno?

È la terza figura che opera in assistenza ad un individuo incapace di agire autonomamente. Rispetto alle altre figure, è quella considerata più snella, in quanto interviene senza limitazioni. Anche la nomina avviene in maniera abbastanza agevole. Tant’è che la nomina avviene entro 60 giorni dalla richiesta del giudice tutelare. È quest’ultimo che stabilisce tutto ciò che  è nel potere dell’amministratore, stabilendo di volta in volta un progetto di assistenza, ed eventualmente ritirando la nomina qualora si presentassero gravi motivi di inadempimento.

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I presupposti delle tre ipotesi di assistenza e tutela variano a seconda delle condizioni personali della persona da proteggere e delle finalità che si intendono perseguire.

Vediamo ora di comprendere nel dettaglio le differenze tra i tre istituti e il loro campo di applicazione.

Amministratore di sostegno

La figura dell’amministrazione di sostegno è stata introdotta con la L. n. 6/2004.

La funzione primaria di questo istituto è di tutelare quei soggetti che, a causa di una infermità o menomazione fisica o psichica, siano impossibilitati, anche solo parzialmente o temporaneamente, a provvedere ai propri interessi.

Rispetto all’interdizione ed all’inabilitazione tale forma di tutela è quella che limita meno di tutte la capacità di agire del soggetto tutelato.

Con la sua introduzione, l’amministrazione di sostegno è divenuta la misura di protezione prioritaria per la tutela dei soggetti privi di autonomia, relegando interdizione ed inabilitazione al ruolo di soluzioni residuali applicabili solo laddove la prima non sia adeguata.

Viene largamente utilizzata a tutela delle persone anziane, quando, magari ancora perfettamente lucide, per problemi di natura fisica non riescono più ad occuparsi dell’amministrazione del proprio patrimonio.

Un amministratore di sostegno, nominato dal tribunale con decreto, avrà cura del beneficiario e del suo patrimonio nell’ambito dei poteri che gli sono attribuiti con il decreto di nomina. 

Il beneficiario conserverà in ogni caso la capacità di compiere tutti gli atti non indicati dal giudice.

In particolare, il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non perde la facoltà di compiere gli atti cosiddetti personalissimi, attinenti alla sua persona, come contrarre matrimonio o separarsi, fare testamento o riconoscere un figlio, per fare alcuni esempi.

Quello dell’amministratore di sostegno è uno strumento che consente notevole efficacia e flessibilità per la cura e gli interessi della persona, sia per quanto concerne gli aspetti patrimoniali, ma anche i bisogni e la volontà del beneficiario, dal momento che l’amministratore di sostegno deve tenere conto delle richieste, dei bisogni e della volontà del destinatario degli interventi. 

La scelta dell’amministratore di sostegno, avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario, che può designare anche personalmente il proprio amministratore, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, rivolgendosi quindi ad uno studio legale che possa seguire l’intera pratica.

Interdizione

L’interdizione della persona è prevista a tutela del maggiore d’età e del minore emancipato, che si trovino a vivere in condizioni di abituale infermità mentale, condizioni tali da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi.

Essa rappresenta l’“extrema ratio”, in caso di previsto e constatato fallimento di ogni diversa modalità di protezione, essendo questo uno strumento che produce l’effetto di togliere al soggetto la capacità di agire in ogni ambito.

Essa ha infatti come conseguenza l’ablazione totale della capacità di agire della persona interdetta.

Un tutore, nominato dal tribunale, lo sostituirà nel compimento di tutti gli atti, sia essi di ordinaria che di straordinaria amministrazione.

Pertanto, gli atti eventualmente compiuti dall’interdetto dopo la pubblicazione della sentenza di interdizione potranno essere annullati su istanza del tutore, dell’interdetto, dei suoi eredi o aventi causa.

Inabilitazione

L’inabilitazione è, invece, prevista a tutela del maggiore d’età infermo di mente, il cui stato non è però talmente grave da dar luogo all’interdizione.

Mira a proteggere anche coloro che, per prodigalità o per uso abituale di sostanze alcooliche o di stupefacenti, espongono se stessi o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Un curatore, nominato dal tribunale, avrà il compito di assistere l’inabilitato negli atti di straordinaria amministrazione, mentre quelli definiti di ordinaria amministrazione continueranno ad essere validamente posti in essere dal solo inabilitato.

Anche in questo caso gli atti di straordinaria amministrazione eventualmente compiuti dall’inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio potranno essere annullati.

Assistenza

Se desiderate ricevere ulteriori informazioni su questi istituti del diritto civile di Interdizione, Inabilitazione e Amministrazione di sostegno introdotti con la legge del 9 gennaio 2004, n. 6, i campi applicavi pratici o su altri argomenti riguardanti il diritto di famiglia, potete rivolgervi al nostro studio legale Micheloni avvocato Verona, contattandoci per telefono o compilando il FORM che trovate a questa PAGINA.

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Qual è la differenza tra interdizione e inabilitazione?

L'inabilitazione riguarda l'infermo di mente il cui stato non è talmente grave da dar luogo a interdizione. Può essere inabilitato anche colui che, per prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, espone sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici.

Che differenza c'è tra amministratore di sostegno e curatore?

L'amministratore di sostegno è assimilabile ad un curatore speciale che può compiere tutti gli atti necessari per gestire il patrimonio del soggetto debole, incapace, compresi gli atti di natura personale del beneficiario, ma non gli atti personalissimi, come il testamento.

Quali sono i tipi di interdizione?

L'interdizione può essere giudiziale o legale. Si tratta di due concetti differenti. Nel primo caso vengono protetti gli interessi di soggetti incapaci, nel secondo invece si tratta di pene accessorie in seguito a una condanna penale.

Cosa si intende con amministratore di sostegno?

L'amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.