Ecobonus 110 fotovoltaico limite di spesa 2022

Ecobonus 110 fotovoltaico limite di spesa 2022

ll limite di 48 mila euro per l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo non è cumulativo, ma riferito al singolo intervento

L'installazione di un impianto solare fotovoltaico con installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrato, permette di fruire di un doppio limite di spesa di 48 mila euro, riferito distintamente ai due interventi, e svincolato dal limite di spesa previsto per il Sismabonus (fissato appunto a 96 mila euro dal TUIR dell’86). La risoluzione 60/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate rappresenta una piccola rivoluzione nell’ambito del Superbonus 110%, e un dietrofront rispetto a quanto precedentemente affermato dalla stessa Agenzia con la Circolare 24/E/2020 dell’8 agosto 2020. 

Entrando nel dettaglio, tra gli interventi “trainati” che ottengono la detrazione al 110%, l’Agenzia distingue:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48 mila euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, alle stesse condizioni degli impianti solari e nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.

Nella circolare 24/E l’Agenzia aveva invece specificato come “cumulativo" il limite di spesa di 48 mila euro, cioè riferito sia all’installazione degli impianti solari fotovoltaici sia dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. La marcia indietro della risoluzione 60 è arrivata dopo un parere del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo cui il limite di spesa doveva essere distintamente riferito all'installazione degli impianti e dei sistemi di accumulo.

Nel Decreto Rilancio, le due tipologie di intervento si trovano rispettivamente al comma 5 e al comma 6 dell'art. 119. Il comma 5 prevede, per l'installazione del fotovoltaico, un limite di spesa autonomo di 48 mila euro per unità immobiliare “e comunque di 2400 euro per ogni kWh di potenza nominale installata”, che scende a 1600 in caso di contemporaneo intervento di ristrutturazione. Per l’installazione dei sistemi di accumulo, il comma 6 prevede che l’agevolazione al 110% avvenga “con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.” Di qui l'interpretazione della circolare 24/E, che aveva inteso il limite dei 48 mila euro come unico e complessivo.

La Risoluzione 60 chiarisce che invece vanno considerati autonomamente, e allo stesso tempo sembra confermare che si tratti di un limite autonomo rispetto ai 96 mila euro previsti come massimale del Sismabonus dal TUIR, che di norma assorbe quello degli altri interventi (cfr. Risoluzione n. 147/E/2017) ma non in questo caso, dato che il fotovoltaico rientra nell'art. 119 del Decreto Rilancio.

FONTE:  https://www.casaeclima.com

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La loro installazione può avvenire con procedure semplificate e varie detrazioni fiscali.

Negli ultimi anni la realizzazione di impianti fotovoltaici è stata oggetto di costante semplificazione nelle procedure edilizie, soprattutto per favorire la migrazione dai consumi di energie fossili a quelle rinnovabili.

Diciamo pure che la loro installazione in certi casi potrebbe “scontrarsi” con aspetti di natura paesaggistica e architettonica, soprattutto quando dovrebbe avvenire su edifici storici o vincolati.

Approfitto per rammentare l’ultima delle semplificazioni apportate dal Legislatore, cioè l’articolo 9 del Decreto Legge 17/2022, il quale sostituisce il previgente art. 7-bis D.L. 28/2011 come segue:

Art. 9 Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili 1. All’articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 5 e’ sostituito dal seguente: «5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.».

Facciamo comunque il punto delle agevolazioni fiscali e bonus previsti per impianti fotovoltaici

L’accesso alle detrazioni e benefici fiscali per istallare il fotovoltaico merita attenta disamina, da riferire a ciascuna delle seguenti normative speciali, che possono essere anche supportate da cessione del credito o sconto in fattura ove previsti:

  1. Superbonus 110, Fotovoltaico “trainato” da Sismabonus ed Ecobonus 110
  2. Bonus Ristrutturazioni 50%
  3. Ecobonus 50-65%
  4. Bonus Fotovoltaico 50%

Analizziamoli brevemente facendo le opportune distinzioni, rinviando alla lettura delle norme di riferimento.

1. Superbonus 110%, Fotovoltaico “trainato” da Sismabonus ed Ecobonus 110%

Il comma 5 art. 119 D.L. 34/2020 prevede la possibilità di incentivare come opere trainate (eseguite congiuntamente) con Ecobonus 110% e Sismabonus 110% gli impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica realizzati su:

  • edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR 412/1993 (cioè edifici esistenti e nuove costruzioni, di tipo privato, pubblico o adibito ad uso pubblico);
  • strutture pertinenziali agli edifici (su cosa si intenda per strutture pertinenziali, è possibile ritenere qualsiasi manufatto ad uso pertinenziale di edifici principali, seguendo il criterio urbanistico);

Per il fotovoltaico “trainato” nel Superbonus gli incentivi previsti, anche con cessione del credito o sconto in fattura sono:

1) Massimale complessivo previsto: 48.000 euro per installazione.

2) Limite di spesa unitario previsto in base alla potenza nominale:

  • 1.600 euro/kW per interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione ex art. 3 c.1. lettere d), e) e f) del DPR 380/01;
  • 2.400 euro/kW in tutti i restanti casi;

La prima casistica intende applicare riduzione commisurata ai minori costi di installazione che probabilmente si verificano negli interventi edilizi rilevanti.

Faccio notare che il D.L. 77/2021 ha introdotto la possibilità di presentare la CILAS (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata per Superbonus), valevole per i soli interventi rientranti nel Superbonus ad eccezione di quelli comportanti demolizione e ricostruzione di edifici (vedi comma 13-ter art. 119 DL 34/2020); contestualmente, questi interventi vengono equiparati a manutenzione straordinaria, con l’effetto di spostarvi molti interventi che sarebbero rientrati in categoria di Ristrutturazione edilizia del DPR 380/01.

Questa disposizione normativa comporta l’applicazione del limite di spesa unitario del Fotovoltaico maggiorato da 1.600 €/kW a 2.400 €/kW. Possiamo forse considerarlo come un autogol del legislatore?

Chiudo il paragrafo sottolineando che possono aggiungersi gli incentivi per l’installazione contestuale o successiva dei sistemi integrati di accumulo alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo (48.000 euro) e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

Bonus Ristrutturazioni 50%

La realizzazione di impianti fotovoltaico è prevista anche dalla categoria più ampia di detrazioni edilizie, cioè il Bonus Ristrutturazioni con aliquota al 50%, da ripartirsi in dichiarazione dei redditi con dieci rate annuali (con eventuale applicazione di cessione del credito o sconto in fattura in base all’art. 121 c.2 DL 34/2020). Certamente, si può scegliere di effettuare l’installazione del fotovoltaico contestualmente alle normali opere di ristrutturazione edilizia incentivate dall’ampia categoria prevista dall’art. 16-bis DPR 917/1986, oppure se effettuarlo anche in maniera disgiunta e autonoma con l’apposito “bonus fotovoltaico” che vedremo più avanti.

Tale possibilità è espressamente prevista dall’articolo 16-bis comma 1 lettera h), ampiamente confermata da molto tempo tramite provvedimenti del Fisco, ad esempio Risoluzione n. 22/E/2013 e Guida Fiscale aggiornata:

h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;

L’ammontare di spesa o massimale dirsi voglia è di 96.000 euro, riferito alla singola unità immobiliare.

Ecobonus 50-65%

Qui c’è una brutta notizia: il legislatore non ha inserito i pannelli solari fotovoltaici tra le opere rientranti nell’ecobonus ordinario (non parliamo della versione 110%, ok?), bensì soltanto quelli solari termici, cioè previsti per produzione acqua calda.

Ciò emerge dalla lettura combinata della normativa dell’Ecobonus ordinario, cioè con aliquote 50 e 65%. L’ammissione dei soli pannelli solari termici discende dalla L. 296/2006 art. 1 commi da 344 a 349; quest’ultimo ha trovato attuazione dettagliata degli interventi ammissibili nel successivo DM del 19 febbraio 2007.

A riprova di tutto, nella Guida fiscale aggiornata sul Risparmio energetico non compare neppure la parola “fotovoltaico”.

Bonus Fotovoltaico 50%

In estrema sintesi possiamo dire che si tratta di una particolare “costola” o sottocategoria di intervento facente parte del più ampio Bonus Ristrutturazioni 50% già affrontato sopra.

Diciamo tuttavia che è prevista la possibilità di effettuare la sola installazione di fotovoltaico e accedere alle medesime detrazioni fiscali previste per il Bonus Ristrutturazioni, cioè aliquota 50%, massimale 96.000 euro per unità immobiliare, eccetera.

Il vantaggio però è nel fatto di non dover rientrare in apposite categorie di intervento previste dal Testo Unico Edilizia DPR 380/01 articolo 3 comma 1, come invece stabilito dal comma 1 lettera a) e b) dell’art. 16-bis DPR 917/86.

In altre parole, l’intervento di sola installazione fotovoltaica è il vero oggetto di incentivo, e può avvenire a prescindere della relativa categoria di intervento o procedura edilizia, cioè anche in caso di edilizia libera.

E questo casca a fagiolo proprio con la nuova disciplina semplificata prevista per pannelli fotovoltaico dal D.L. 17/2022.

Conclusioni

Spero di aver dato una chiave di lettura ampia e collegata alle relative norme aggiornate. Puoi anche condividere questo articolo se ti è stato utile.

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Cosa è compreso nel massimale del fotovoltaico?

Superbonus 110%, nuovi limiti di spesa Secondo l'ultima circolare, infatti l'installazione del fotovoltaico rientra nel superbonus con un limite di spesa autonomo di 48mila euro per ogni unità immobiliare. A questo si aggiunge anche il limite di 2.400 euro per ogni kWh di potenza nominale installata.

Come funziona il bonus 110 per il fotovoltaico?

Con questa misura incentivante puoi avere la detrazione fiscale al 110% spalmato in 5 anni sulla spesa massima ammissibile. Quindi ad esempio se spendi 10.000 euro, ogni anno potrai vantare un credito di imposta di 2.200 euro per 5 anni. Tale importo va a diminuire in compensazione ciò che avresti pagato in tasse.

Quali sono i massimali per il Superbonus 110?

2.000 € per unifamiliari o unità indipendenti, 1.500 € per condomìni con max otto colonnine; €1.200 se superano le otto colonnine. Nel caso di edifici plurifamiliari, questi massimali vanno moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono il fabbricato.