Quanto paga l assicurazione per una frattura

Quanto paga l assicurazione per una frattura

Per la frattura medio-distale del femore viene personalizzato il danno nella misura del 30% in considerazione della interruzione delle attività sportive agonistiche e del danno estetico (Tribunale di Rovigo, Sentenza n. 459/2021 del 21/06/2021 RG n. 990/2017)

Il danneggiato aziona ricorso ex art. 702 c.p.c., in relazione ad un sinistro stradale occorso in data 17 marzo 2012 in località Montagnana, mentre nello svolgimento dell’attività lavorativa di “rider” per una pizzeria della zona, a bordo del proprio ciclomotore, veniva travolto da un’autovettura. A seguito di tale sinistro, l’attore veniva trasportato presso l’Ospedale di Este -Monselice con diagnosi di frattura medio-distale esposta femore sinistro, per la quale veniva sottoposto ad “intervento chirurgico di riduzione incruenta e stabilizzazione con fissatore esterno assiale”.

I Carabinieri intervenuti sul luogo concludevano per l’attribuzione della responsabilità esclusiva al conducente dell’autoveicolo che ometteva di dare la precedenza all’attore.

Secondo la perizia prodotta dall’attore, il danno permanente risulta nella misura del 17-18%.

Dopo il deposito del ricorso, la Compagnia assicuratrice offriva all’attore la somma di euro 53.000,00, che veniva trattenuta a titolo di acconto sul maggior credito.

La causa viene istruita attraverso prove testimoniali e CTU Medico-Legale.

Nella perizia si legge: “La valutazione integrata delle informazioni documentali, cliniche ed anamnestiche consente di affermare che in occasione del sinistro stradale del giorno 17.03.2012 l’attore riportava un politraumatismo con frattura diafisaria scomposta ed esposta del femore di sinistra. Dalla documentazione medica esaminata emerge la definizione di un periodo di malattia e convalescenza che, considerati i consueti parametri medico legali, consente di identificare un danno biologico temporaneo totale di 22 (ventidue) giorni, un danno biologico temporaneo parziale al 75% di 130 (centotrenta) giorni, un danno biologico temporaneo parziale al 50% di 90 (novanta) giorni ed un danno biologico temporaneo parziale al 25% di ulteriori 80 (ottanta) giorni . Il periodo di inabilità al lavoro documentato corrisponde a 201 giorni. 4 – In sede di visita medico legale ho rilevato gli esiti chirurgici alla coscia di sinistra ed una sofferenza articolare cronicizzata all’anca ed al ginocchio a cui fa riscontro una ipotrofia mu muscolare alla coscia; il quadro menomante obiettivato configura una invalidità permanente biologica del 14%. Come sopra indicato, residuano esiti cicatriziali alla coscia; tali esiti menomanti non incidono in maniera significativa sulla vita di relazione”.

Il Tribunale da atto che la responsabilità del sinistro in capo all’autoveicolo è pacifica e che rimane da quantificare il danno spettante all’attore.

Per quanto riguarda il danno alla persona, vengono utilizzate le Tabelle milanesi che conducono, per il danno biologico, all’importo di euro 38.131,00; per inabilità temporanea euro 18.265,50, di cui euro 2178,00 per temporanea totale, euro 9652,50 per temporanea parziale al 75%; euro 4455,00 per parziale al 50%; euro 1.980,00 per parziale al 25%.

Oltre a ciò, il Giudice ritiene di incrementare tale importo, attraverso la personalizzazione, in considerazione degli aspetti specifici, eccezionali e peculiari, che fanno ritenere che l’attore abbia riportato danni ulteriori rispetto a quelli standardizzati.

La personalizzazione del danno, nel limite richiesto del 30% che si ritiene congruo, viene giustificata in considerazione della giovane età del danneggiato e dal fatto che in conseguenza del sinistro, è cessato lo svolgimento di attività sportive sino ad allora praticate a livello agonistico, dal danno estetico, riportando evidenti cicatrici sull’arto.

Conseguentemente, il danno alla persona viene quantificato in euro 67.836,00, tenuto conto della personalizzazione del danno al 30% calcolato sul danno biologico.

Da tale importo deve essere detratta la somma di euro 17.452,00 versata all’attore a titolo di danno biologico liquidato ex decreto 38/2000 dall’Inail.

Le tabelle del Tribunale di Milano, sono differenti e da quelle utilizzate ai fini del calcolo del danno biologico in ambito infortunistico al lavoratore, cui dovrà essere corrisposto solo il danno differenziale.

Dall’importo liquidato, deve anche essere decurtato l’importo di euro 55.030,51, corrispondente alla rivalutazione della somma pagata da parte dell’Assicurazione all’attore nel giugno 2017.

Ciò posto, il Giudice passa al vaglio le ulteriori domande dell’attore.

Relativamente alla lamentata perdita dell’anno scolastico, dai documenti prodotti risulta che nell’anno scolastico 2011/2012 ha riportato una bocciatura, non risultando idoneo al corso successivo “per mancata frequenza”.

La relativa domanda risarcitoria di euro 1.500,00 per spese di iscrizione, libri di testo e spese di trasporto, non viene accolta in quanto nulla è stato prodotto relativamente alle spese esposte.

La domanda inerente la perdita di chance, che consisterebbe -secondo l’attore- nell’avere ritardato di un anno l’ingresso al lavoro, viene invece accolta.

L’attore, non ha conseguito la qualifica professionale nell’anno 2013, al termine del ciclo di studi, bensì l’anno successivo (giugno 2014), a causa della bocciatura dell’anno 2011/2012.

Immediatamente veniva assunto con contratto percependo la retribuzione di euro 1264,00 mensili. E’ del tutto verosimile, quindi, che qualora l’attore avesse terminato gli studi nell’anno scolastico 2012/2013, avrebbe anticipato di un anno l’ingresso nel mondo del lavoro con contratto full time, considerato che per la qualifica professionale per la quale egli seguiva il corso di studi vi era offerta di lavoro, tanto più che egli non ha atteso nemmeno un mese dalla fine del percorso scolastico prima di essere inquadrato con rapporto di lavoro compatibile con gli studi.

Il contratto di lavoro di apprendistato è stato sotto scritto in data 23/06/2014 con busta paga netta di euro 1264,00.

Il diritto al ristoro della perdita di chance è dovuto qualora sussista il criterio prognostico basato su concrete e ragionevoli possibilità di risultati utili, prova che nel caso di specie è stata fornita dall’attore.

Quindi, la perdita della chance retributiva viene quantificata in euro 16.432,00 corrispondente a n. 13 mensilità, previste contrattualmente.

Inoltre l’attore ha diritto al rimborso delle spese mediche, quantificate in atti in euro 516,00.

Concludendo, l’attore ha percepito un danno non patrimoniale di euro 4646,51 maggiore di quanto è risultato in corso di causa, mentre a titolo di danno patrimoniale ha diritto a percepire l’importo di euro 16.948,00.

Conseguentemente, il credito residuo dell’attore ammonta ad euro 12.301,49.

Avv. Emanuela Foligno

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Quanto paga l'assicurazione per 30 giorni di prognosi?

30 giorni di inabilità parziale al 50% per ingessatura: € 49,00 (50% di 98) x 30gg + 10 giorni di inabilità al 25% per le residue difficoltà di deambulazione: € 24,50 (25% di 98) x 10 gg.

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