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4832 | Rev. 4.0 del 27.05.2022 / Registro in allegato In allegato un Modello di Registro dei Controlli antincendio (formato .docx) completo di schede e check list di controllo per sistemi, dispositivi, attrezzature antincendio tipiche. Note in riferimento al nuovo "Decreto controlli" Decreto 1 settembre
2021. Rev. 4.0 del 27 Maggio 2022 Novità Rev. 4.0 2022 All’interno delle schede azzurre sono indicate le frequenze delle ispezioni da eseguire. Le frequenze indicate sono in parte tratte dalle norme tecniche, così come specificatamente indicato nelle stesse, ed in parte desunte dal loro
contenuto (frequenze in viola). Le altre indicazioni sulla frequenza (frequenze in verde) sono invece state inserite a seguito dell’analisi dei manuali di istruzioni dei dispositivi antincendio o seguendo un approccio discrezionale, basato sull’esperienza. In entrambi i casi, previa adozione delle checklist all’interno della propria organizzazione, sarà necessario confrontare le frequenze con quelle riportate nei manuali di istruzioni dei dispositivi/sistemi
antincendio. Il Registro dei Controlli antincendio proposto, è suddiviso in 2 parti (Decreto 1° settembre 2021), inerenti: P.1 P.2 Il "Registro dei Controlli antincendio" o "Registro antincendio" è stato istituito per la prima volta in modo cogente dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 Gennaio 1998, n. 37 poi abrogato da D.P.R. 151/2011. La predisposizione del Registro è prevista, ora, in modo esplicito, per tutte le attività lavorative, dal nuovo Decreto 1 settembre 2021 (GU n.230 del 25.09.2021) in vigore dal 25.09.2022. Il
Registro Antincendio, non ha una struttura e forma definita, ma dovrà essere articolato in accordo con le norme tecniche relative ai presidi antincendio da tenere sotto controllo, nonché dovrà essere compilato e custodito da Responsabile dell'attività o da Persona Responsabile o Persona competente, come definiti dalle norme tecniche antincendio di cui sotto (es. UNI EN 671-3:2009). MIUMIA: Il Prodotto sulla Manutenzione
Antincendio _______ 1. Registro / Contenuto | Decreto 1 settembre 2021 La
predisposizione del Registro e il suo contenuto è prevista, ora, in modo esplicito, per attività soggette PI e non dal nuovo Decreto 1 settembre 2021 (GU n.230 del 25.09.2021) in vigore dal 25.09.2022: Decreto 1 settembre 2021 Criteri
generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.230 del 25.09.2021) Entrata in vigore: 25.09.2022 ALLEGATO I (Art. 3, comma 1) 1 Manutenzione e controllo periodico Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio 1. Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo. 2. La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio. 3. La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili. 2. Sorveglianza Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.
Tabella 1: Possibili norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio 2. Registro / Contenuto | DPR 151/2011 Il Registro è predisposto in accordo anche con (attività soggette PI): DPR 1° agosto 2011, n. 151 DPR 1° Agosto 2011, n. 151 ... 1. Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all’Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all’articolo 4, comma 1, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando. 3. Registro / Contenuto | Decreto 3 agosto 2015 L'obbligo del Registro e suo contenuto, può essere desunto, anche, secondo quanto riportato dal nuovo Codice Unico di Prevenzione Incendi: Decreto del Ministero dell'Interno 3 agosto 2015 S.5.6.2 Registro
dei controlli S.5.6.3 Piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio 2. Sulla base del profilo di rischio dell'attività e delle risultanze della progettazione, il piano deve prevedere: a. le attività di controllo per prevenire gli incendi secondo le disposizioni vigenti; 4. Normativa antincendio generale Decreto del Presidente della Repubblica 12 Gennaio 1998, n. 37 (Abrogato da D.P.R. 151/2011) 1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal
comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 5. 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando. ... DM 20 dicembre 2012 3.3 Documentazione inerente l'esercizio Le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti oggetto del presente decreto, devono essere annotate in apposito registro istituito ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ovvero, dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale. 5. Norme UNI Di seguito alcune parti di norme tecniche per Presidi antincendio che riportano sia il "Registro" che la "Persona Responsabile" o "Persona competente". UNI 9994:2013 UNI EN 12845:2020 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione L’utente deve provvedere affinché il programma di prova, assistenza e manutenzione, sia eseguito per contratto dall’installatore del sistema o da un’azienda ugualmente qualifica. Dopo una procedura di ispezione, controllo, prova, assistenza o manutenzione, l’impianto e qualsiasi pompa automatica, serbatoio a pressione e serbatoio a gravità, devono essere riportati nelle corrette condizioni di funzionamento. Se appropriato, l’utente dovrebbe notificare alle parti interessate l’intenzione di eseguire delle prove e/o i risultati. UNI 10779:2014 Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio [UNI EN 671-3:2009, punto 3.3]. UNI EN 671-3:2009 La registrazione deve comprendere: 6. Normativa antincendio TUS Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 46 - Prevenzione incendi a) i criteri diretti atti ad individuare: b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione (2) (5). (1)
In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto 3 pubblicato il Decreto 1 Settembre 2021 (GU n.230 del 25.09.2021) 7. DM 10 Marzo 1998 (In abrogazione) D.M. 10 marzo 1998 (Abrogato dal Decreto 3 Settembre 2021 dal 29.10.2022) Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro 1. Gli interventi di manutenzione ed
i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore. In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo. Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza. Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti: a) controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto;
I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di
potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza. 8. Schede SC (Schede di Controllo) e SCPP (Schede dei Controlli Periodici e Prove) Il file "Registro controlli antincendio Rev. 4.0 2022.docx" contiene le seguenti schede di controllo e verifica - controlli e verifiche svolte direttamente da un addetto alla lotta antincendio o da un preposto interno all’azienda (Schede SC): (in rosso le novità) SC1 - Estintori CO2 - controlli, verifiche e manutenzioni svolte da un operatore esterno incaricato dall’Azienda (Schede SCPP): SCPP-1/1 Impianti mobili di estinzione di incendi (estintori) C02 Attenzione Certifico Srl - IT | Rev. 4.0 2022 Matrice revisioni
Collegati Allegati Riservati Tags: Prevenzione Incendi Abbonati Prevenzione Incendi Cos'è il registro dei controlli antincendio?Il registro antincendio è lo strumento che permette alle aziende di avere un quadro aggiornato delle diverse attività antincendio e dell'efficacia dei vari presidi (estintori, impianti e non solo).
Chi deve compilare il registro antincendio?Il registro antincendio risulta quindi obbligatorio in tutte le attività, ed è la persona responsabile a doverlo compilare e firmare. Per completezza di informazione ecco la definizione di persona responsabile secondo la UNI 9994-1 (punto 3.3.4):
Quando è obbligatorio il registro antincendio?Con la nuova norma di manutenzione UNI 9994-1 IL REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO È OBBLIGATORIO NON PIÙ SOLO NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO, MA AD OGNI ATTIVITÀ DOVE SIANO PRESENTI ESTINTORI.
Chi deve aggiornare il registro antincendio?La persona responsabile deve predisporre e tenere aggiornato un registro, firmato dalla stessa persona responsabile, in cui sono registrati: a) i lavori svolti; b) lo stato in cui si lasciano gli estintori.
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