Superbonus 110 pompa di calore e fotovoltaico

La Legge di Bilancio, varata nel dicembre 2020, ha prorogato i termini per il bonus 110 fotovoltaico: gli straordinari incentivi per i pannelli solari e l’accumulo saranno quindi attivi anche per tutto il 2021 e, con scadenze differenziate, per il 2022. Vediamo le caratteristiche e le modalità per usufruirne.

Fotovoltaico e 110%: di cosa si tratta

Il Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto, oltre al sismabonus, il superbonus con detrazioni al 110% per interventi di efficientamento energetico sull’abitazione, suddivisi in principali (o trainanti) e aggiuntivi (o trainati). Tra questi ultimi è stato incluso anche il fotovoltaico con accumulo che per poter quindi beneficiare del superbonus 110% dovrà essere trainato da altre tipologie di intervento considerate trainanti, come per esempio l’installazione di una pompa di calore o il cappotto termico. Insieme dovranno consentire il doppio salto di classe energetica o comunque il conseguimento di quella più elevata. Per accedere al superbonus 110%, è dunque necessario inserire l'installazione di un impianto fotovoltaico all'interno di un investimento più ampio.

Quando parliamo di bonus fotovoltaico 110 (che molti chiamano anche ecobonus fotovoltaico, riferendosi alla medesima agevolazione), richiamiamo dunque la possibilità di accedere a queste importanti detrazioni per i pannelli solari con accumulo nell’ambito di quanto previsto dal Decreto Rilancio.

Chi può beneficiare del bonus fotovoltaico al 110%

Lo stesso Decreto Rilancio individua con precisione i soggetti beneficiari del Superbonus 110%: le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, i condomìni, gli Istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le Onlus, le associazioni e società sportive dilettantistiche. Altrettanto interessante anche il tipo di edifici che potranno beneficiarne:

  • Edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze ovvero le classiche abitazioni di famiglia che costellano città e paesi italiani
  • Condomìni per cui il superbonus è fruibile sia per le parti comuni, come intervento trainante e trainato, sia per le singole unità immobiliari, come intervento trainato.
  • Edifici con più unità immobiliari (da 2 a 4), accatastate distintamente, con un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche come accade per molte bifamiliari.
  • Unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze. Il caso più classico è quello delle villette a schiera.

È possibile fruire del bonus 110 fotovoltaico relativamente agli interventi realizzati su massimo due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Non è necessario avervi posto la residenza e nemmeno essere proprietari: è sufficiente avere la disponibilità dell’immobile secondo i casi previsti dalla normativa, ad esempio con un contratto di locazione o di comodato d’uso regolarmente registrato.

Fotovoltaico e 110%: le scadenze per accedere

Il superbonus 110 fotovoltaico può essere riconosciuto per le spese effettuate dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Condomini ed edifici con più unità familiari (da 2 a 4) accatastate distintamente e con un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche hanno come ultima scadenza il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 30 giugno 2022 sia terminato il 60% dell’intervento complessivo previsto. L’unica eccezione riguarda Istituti autonomi case popolari (Iacp) e altri enti di "in house providing” che hanno come ultima scadenza il 30 giugno 2023, con il 60% dei lavori al 31 dicembre 2022.

Condizioni e documenti necessari

Usufruire dei vantaggi del superbonus 110% richiede una serie di passaggi burocratici che coinvolgono figure professionali adeguate. La buona notizia è che anche le spese per questi professionisti sono conteggiate tra le voci detraibili. Tra i passaggi fondamentali spiccano il visto di conformità che commercialisti e CAF dovranno rilasciare per poter procedere con la richiesta del bonus e la cessione del credito, e l'asseverazione, ovvero la documentazione che attesta l'idoneità degli interventi effettuati, a sua volta rilasciata da tecnici abilitati. A certificare invece il miglioramento energetico dell'edificio è l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), da presentare a inizio lavori e da redigere nuovamente a fine lavori, per confermare l'effettivo efficientamento energetico dell'immobile.

Fotovoltaico con detrazioni al 110 o al 50%: le differenze e quale conviene scegliere

Il superbonus 110% non è l’unica possibilità per fruire di interessanti detrazioni legate al fotovoltaico. Infatti è tuttora attivo il Bonus per le ristrutturazioni edilizie al 50% che comprende anche l’installazione e l’acquisto di un impianto fotovoltaico e di un sistema di accumulo dell’energia. La differenza fondamentale tra i due bonus è nella quota di spesa che si può portare in detrazione (110% contro 50%) e nel numero di rate annuali in cui è ripartita (4 o 5 per il superbonus 110% contro le 10 del Bonus ristrutturazioni). Per entrambi è invece possibile l’opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito.

La differenza maggiore riguarda, però, la fruibilità: il Bonus ristrutturazioni può interessare anche singoli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, il superbonus 110% necessita sempre della combinazione tra interventi trainanti e trainati e il connesso miglioramento delle prestazioni energetiche. Chi, ad esempio, non può aumentare la classe energetica perché già nella più alta possibile o chi non vuole compiere interventi importanti sulla propria abitazione, può comunque utilizzare il Bonus ristrutturazioni. Anche chi possiede già un impianto fotovoltaico e vuole semplicemente dotarsi di un sistema di accumulo può seguire questa strada. Il Bonus ristrutturazioni inoltre rappresenta una valida opzione anche per chi ha già fruito del 110 fotovoltaico per due unità immobiliari e perciò non potrebbe più richiederlo.

In tutti gli altri casi, invece, il fotovoltaico 110 risulta la scelta privilegiata e non soltanto per una questione di risparmio economico. Mettere mano in modo complessivo all’efficienza energetica di casa, dotandosi ad esempio di pompa di calore e stazione di ricarica per l’auto elettrica, permette infatti di ottenere un risparmio molto consistente, sia nel breve sia nel lungo periodo. L’autoconsumo, ovvero l’utilizzo di energia autoprodotta, consente di prelevare meno energia dalla rete e quindi abbattere tutte le componenti legate al consumo. Se in questa quota rientrano, oltre ai normali consumi elettrici, anche parte di quelli legati al riscaldamento e alla mobilità, il risparmio si moltiplica. A questo si aggiunge l’alto valore per l’ambiente e la comunità: l’energia autoprodotta e autoconsumata è pulita, rinnovabile e riduce la nostra impronta ecologica.

Come smaltire le lampadine a risparmio energetico?

Ricapitolando, per ferrarsi in materia di smaltimento dei rifiuti luminosi, è necessario prestare attenzione al fatto che non tutte le tipologie di lampadine appartengono alla stessa categoria di rifiuti. Le apparecchiature per l'illuminazione e le lampadine a basso consumo sono rifiuti speciali, in quanto fragili e costituiti soprattutto da vetro, oltre che da materiali in parte potenzialmente pericolosi.

La raccolta differenziata è prevista per lampade fluorescenti compatte, tubi fluorescenti, lampade a scarica ad alta intensità, lampade a vapori di sodio e le lampade LED e deve avvenire secondo le norme previste dalla legge in materia per i materiali RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Le lampade a incandescenza, invece, non rientrano nella categoria RAEE, tuttavia non possono essere buttate come un rifiuto qualunque nel vetro o nell’indifferenziato. A questo proposito, ricordiamo che nessuna lampadina va gettata nella raccolta differenziata del vetro. Si tratta infatti di oggetti che oltre al vetro, contengono anche plastica e metalli, quindi la loro raccolta deve avvenire separatamente, per non ostacolare il riciclo del vetro.

Le lampadine a risparmio energetico, LED compresi, non possono essere smaltite né nel cassonetto del vetro, né nella spazzatura indifferenziata. Su questi prodotti, infatti, è riportato il simbolo del cassonetto barrato a indicare che è necessario smaltire il prodotto separatamente.

Le alternative percorribili, ed ecologicamente sostenibili, per liberarsi delle lampadine usate sono due:

  • È possibile riconsegnarle nei punti di vendita, all'acquisto di una nuova lampadina: il ritiro è gratuito per legge e deve avvenire da parte dei negozianti in seguito all'acquisto di un prodotto elettronico equivalente a quello consegnato.
  • È possibile gettarle nei centri di raccolta abilitati (isole ecologiche) perché vengano avviate al corretto processo di raccolta, per smaltirle o riciclarle.

Per legge, infatti, sono stati disposti nelle città e nei comuni appositi centri di raccolta, noti anche come isole ecologiche. Per conoscere il punto di raccolta più vicino, è possibile consultare il sito del Centro di Coordinamento RAEE. Possono essere individuati grazie a una mappa presente online o scaricando l'applicazione Ecolamp: l'isola che c'è, per dispositivi Apple o Android. Si tratta della app sviluppata dall'omonimo Consorzio senza fini di lucro per il recupero e lo smaltimento delle apparecchiature per l'illuminazione, che garantisce il riciclo del 95% dei materiali.

Seguendo queste semplici indicazioni, la sostituzione e lo smaltimento delle vecchie lampadine diventa un’attività sicura per noi e per il nostro pianeta.

Fotovoltaico 110: i massimali di spesa

Le spese per l'installazione di un impianto fotovoltaico sostenute all'interno di un più ampio intervento di efficientamento energetico (e relativi lavori trainanti) possono essere portate in detrazione al 110% in quote annuali di pari importo. L'ammontare complessivo delle spese detraibili per l'impianto fotovoltaico è fissato a 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema. Anche nel caso di sistemi di accumulo, il limite di spesa è fissato a 48.000 euro. Questo significa che tra impianto fotovoltaico e sistema di accumulo si arriva a un limite di 96.000 euro.

Ovviamente, le spese per questi due interventi possono sommarsi alle spese sostenute per i lavori trainanti, che a loro volta hanno massimali di spesa fissati nel Decreto Rilancio.

Fotovoltaico 110: è cumulabile con altre detrazioni fiscali?

La risposta è no: questo incentivo non è cumulabile con altre agevolazioni o incentivi di qualsiasi natura previsti dalla normativa europea, nazionale o regionale. Questo comporta anche che l'energia non autoconsumata in sito debba essere ceduta al GSE, senza poter usufruire dello scambio sul posto, poiché sarebbe un ulteriore incentivo. Proprio per questo è ulteriormente vantaggioso installare un sistema di accumulo, così da aumentare l'autoconsumo e amplificare al massimo i benefici del proprio impianto fotovoltaico.

L'alternativa di sconto in fattura e cessione del credito

Finora abbiamo parlato di detrazione fiscale del 110%. Ma ci sono altre due modalità per usufruire del superbonus 110%, decisamente vantaggiose, come lo sconto in fattura e la cessione del credito. I benefici sono evidenti: in entrambi i casi non occorrerà attendere il recupero delle detrazioni fiscali, ma la spesa sarà sostenuta direttamente dall'impresa che sosterrà i lavori o da un altro soggetto al quale viene ceduto il credito. Inoltre, sconto in fattura e cessione del credito sono l'unica strada percorribile per chi non ha una capienza Irpef sufficiente per portare in detrazione le spese, come nel caso dei contribuenti a partita IVA con regime forfettario. Riepilogando le tre soluzioni sono:

  • detrazione 110%: L'importo detraibile viene portato in detrazione IRPEF al 110% in rate annuali di pari importo (se per esempio la cifra spesa detraibile è di 40.000, le detrazioni complessive ammonteranno 44.000 euro). Le detrazioni per le spese compiute fino al 2021 saranno ripartite in cinque quote annuali, quelle sostenute nel 2022 in quattro.
  • sconto in fattura: se l'azienda che esegue i lavori accetta, lo sconto in fattura per i lavori fatti può arrivare fino al 100% dell'importo complessivo. Sarà poi l'azienda ad usufruire del credito d'imposta.
  • cessione del credito: il credito d'imposta – pari alla detrazione spettante – viene ceduto ad un soggetto terzo (aziende, istituti finanziari o altri intermediatori finanziari) ottenendo così la liquidazione del corrispettivo contrattuale senza dover attendere il recupero delle detrazioni fiscali.

Quanti kW di fotovoltaico per la pompa di calore?

Per ottenere il massimo rendimento energetico, la pompa di calore dovrà mantenersi attiva per almeno 8 ore. Considerando i valori cui sopra, orientativamente per 8 ore di utilizzo la pompa di calore consuma circa 5,5 kWh (2 kWh + 0,5 kWh * 7 ore).

Cosa rientra nel Bonus 110 fotovoltaico?

La norma prevede che è possibile detrarre al 110% le spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

Quanto costa un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo e pompa di calore?

Considerando i vari fattori, il prezzo di un impianto fotovoltaico da 6 kW può andare da 1.500 a 2.500 euro per kW, con un costo complessivo di circa 9.000-16.000 euro. La spesa può aumentare in base ai costi di installazione e manutenzione, al montaggio di una pompa di calore integrata e al sistema di accumulo.

Quanti kW di fotovoltaico si possono installare con il superbonus?

- che in caso di installazione, da parte di tali soggetti, di impianti fino a 200 kW, il superbonus del 110% si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW, mentre per l'eccedenza spetta la detrazione ordinaria prevista dall'articolo 16-bis del Tuir, nel limite massimo di spesa complessivo ...