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Il Senato approva l’emendamento per lo sblocco dei crediti, con l’eliminazione della responsabilità solidale. Nessuna proroga per le unifamiliari

Oggi martedì 13 settembre 2022 dalle ore 12:00 presso Palazzo Madama, il Senato (ultima seduta dell’aula di questa legislatura) è stato convocato per esaminare il disegno di legge di conversione del ddl aiuti-bis. Tale testo dovrebbe risolvere il problema dello sblocco del crediti edilizi.

Dopo la discussione generale che ha visto protagonisti vari Senatori, e dopo svariati stop and go, il Senatore Daniele Pesco (movimento 5 stelle) ha annunciato che la scadenza del 30 settembre per le unifamiliari non è stata prorogata. Ricordiamo che secondo le nuove regole dettate dalla legge di Bilancio 2022, l’agevolazione al 110% per gli interventi sugli edifici unifamiliari (e assimilabili) può godere della proroga al 31 dicembre 2021, a patto che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

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Cessione dei crediti e responsabilità solidale

Con voto unanime delle due Commissioni sul Superbonus 110% viene ristretto il campo della responsabilità in solido al solo dolo e colpa grave.

Il Governo ha previsto una riformulazione dell’emendamento 33.06, il quale rende la responsabilità in solido non applicabile nei casi di crediti maturati da interventi di Superbonus e non applicabile agli altri crediti maturati a partire dai primi di novembre 2021 (esplosione del fenomeno delle frodi).

Di seguito riportiamo il testo dell’emendamento approvato 33.0.6 (testo 3) con l’art. 33-bis.

«Art. 33-bis.

(Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.

        77)

            1. All’articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

        1-bis.1. All’articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole «in presenza di concorso nella violazione» sono aggiunte le seguenti: «con dolo o colpa grave». Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter.

            1-bis.2. I crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter, il cedente – a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209- e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, di cui al comma 6 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter.

In pratica, per le cessione successiva al 21 novembre 2021 (entrate in vigore del dl antifrodi) è abolita la responsabilità solidale del cessionario, eccezione fatta per il caso di dolo o colpa grave; per le cessione avvenute prima di tale data è necessario possedere la documentazione di cui al comma 1-ter dell’art.121 (asseverazione tecnica e visto di conformità).

Avanzamento lavori al 30% per unifamiliari

Infine, in questo articolo proviamo almeno a riepilogare come si determina il 30%, che non necessariamente coincide con il SAL 30 dell’ENEA. Un tema molto caldo che sicuramente farà passare “notti in bianco” non solo a Blanco, ma soprattutto imprese, tecnici e cittadini che hanno avviato i lavori agevolati da Superbonus, è quello relativo al raggiungimento del 30% del lavori complessivi.

E a lasciare ancora qualche piccolo dubbio sono le modalità con cui calcolare ed attestare il raggiungimento del 30%.

Per calcolare questo nuovo 30% dobbiamo riferirci all'”intervento complessivo” e vanno considerati non solo gli importi che superano i vari limiti di spesa ammessi al bonus (come avviene per il SAL del 30% nel caso di cessione del credito o dello sconto in fattura), ma anche gli importi agevolati con altri bonus diversi dal 110% (ad esempio, il bonus casa) o quelli non fiscalmente agevolati (come, ad esempio, una manutenzione ordinaria non assorbita nell’intervento superiore).

Quindi se l’importo complessivo dell’intervento è:

  • ecobonus 70.000
  • sismabonus 30.000
  • altri bonus 20.000

entro il 30 settembre dovrò realizzare almeno 36.000 € di lavori, a prescindere da quali essi siano. Per cedere il credito, poi, dovrò realizzare il 30% di eco e il 30% di sisma.

Attenzione: per determinare il raggiungimento del 30% dello stato avanzamento lavori, ai fini dell’asseverazione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, la verifica del SAL deve essere effettuata separatamente per sismabonus ed ecobonus, in quanto i due interventi richiedono differenti competenze tecniche per l’asseverazione e per il rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.
Lo ha chiarito anche la Risposta 53/2022 dell’Agenzia delle Entrate.

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/superbonus-110-chiesta-la-proroga-per-le-unifamiliari-al-31-dicembre/

Quali sono le ultime novità sul Superbonus 110?

L'ultima novità è quella introdotta dal Decreto Aiuti bis convertito in Legge che ha modificato il regime di responsabilità in caso di cessione del credito. Per i condomini il Superbonus 110% è stato esteso nel 2022 e 2023 ma sarà poi portato al 70% della spesa sostenuta nel 2024 e al 65% nel 2025.

Quando scade il Superbonus 110 per case singole?

In arrivo la scadenza del 30 settembre 2022, per i lavori da parte di persone fisiche su villette e case unifamiliari. Ecco i dettagli. Superbonus 110 villette unifamiliari, in arrivo la scadenza del 30 settembre 2022 dopo la proroga di tre mesi in più per eseguire i lavori (SAL almeno il 30%) del Decreto Aiuti.

Cosa rischia il committente con il 110?

Il rischio è una sanzione del 30% del credito utilizzato, con conseguente perdita parziale del beneficio, nelle ipotesi di utilizzo di un'eccedenza o di un credito di imposta esistente in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigente.

Quanto paga il proprietario con il Bonus 110?

In pratica il proprietario di case che effettuerà dei lavori per un totale di 40mila euro otterrà un bonus dell'importo di 44mila euro che sarà recuperato nei 5 anni successivi al momento della dichiarazione dei redditi, suddiviso in rate di importo pari a 1/5 della somma totale.