Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Show
Abcdefg = disposizioni sospese fino al 30 giugno 2023 in base alla legge n. 108 del 2021 PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione) TITOLO II - CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL�AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 4. (Principi relativi all�affidamento di contratti pubblici esclusi) TITOLO III - PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) TITOLO IV - MODALITA� DI AFFIDAMENTO � PRINCIPI COMUNI Art. 28. (Contratti misti di appalto) PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE TITOLO I - RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) TITOLO II - QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI Art. 37. (Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze) TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CAPO I - MODALITA� COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SEZIONE I -DISPOSIZIONI COMUNI Art. 44. (Digitalizzazione delle procedure) SEZIONE II - TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI Art. 54. (Accordi quadro) CAPO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI Art. 59. (Scelta delle procedure) CAPO III SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI SEZIONE I � BANDI E AVVISI Art. 66. (Consultazioni preliminari di mercato) SEZIONE II � SELEZIONE DELLE OFFERTE Art. 77. (Commissione di aggiudicazione) TITOLO IV - AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI Art. 94. (Principi generali in materia di selezione) TITOLO V - ESECUZIONE Art. 100. (Requisiti di esecuzione dell�appalto) TITOLO VI - REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO CAPO I - APPALTI NEI SETTORI SPECIALI SEZIONE I - DISPOSIZIONI APPLICABILI E AMBITO Art. 114. (Norme applicabili e ambito soggettivo) SEZIONE II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE Art. 122. (Norme applicabili) SEZIONE III - SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE E RELAZIONI UNICHE Art. 133. (Principi generali per la selezione dei partecipanti) SEZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CONCORSI DI PROGETTAZIONE E NORME SU ESECUZIONE Art.
140. (Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali) CAPO II - APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI Art. 142. (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi) CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI Art. 145. (Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali) CAPO IV - CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE Art. 152. (Ambito di applicazione) CAPO V - SERVIZI RICERCA E SVILUPPO Art. 158. (Servizi di ricerca e sviluppo) CAPO VI - APPALTI E PROCEDURE IN SPECIFICI SETTORI SEZIONE PRIMA - DIFESA E SICUREZZA Art. 159. (Difesa e sicurezza) PARTE III - CONTRATTI DI CONCESSIONE TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE CAPO I - PRINCIPI GENERALI Art. 164. (Oggetto e ambito di applicazione) CAPO II - GARANZIE PROCEDURALI Art.
170. (Requisiti tecnici e funzionali) CAPO III - ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI Art. 174. (Subappalto) PARTE IV - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE ED ALTRE MODALITA' DI AFFIDAMENTO Art. 179. (Disciplina comune applicabile) TITOLO I - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO Art. 180. (Partenariato pubblico e privato) TITOLO II - IN HOUSE Art. 192. (Regime speciale degli affidamenti in house) TITOLO III - CONTRAENTE GENERALE Art. 194. (Affidamento a contraente generale) PARTE V - INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI Art. 200. (Disposizioni generali) PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE TITOLO I - CONTENZIOSO CAPO I - RICORSI GIURISDIZIONALI Art. 204. (Ricorsi giurisdizionali) CAPO II - RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE Art. 205. (Accordo bonario per i lavori) TITOLO II - GOVERNANCE Art. 212. (Indirizzo e coordinamento) TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI Art. 216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento) ALLEGATI VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; EMANA il seguente decreto legislativo: PARTE I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione) 1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l�acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonch� i concorsi pubblici di progettazione. 2. Le disposizioni di cui al presente codice si applicano, altres�, all�aggiudicazione dei seguenti contratti:
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle societ� con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attivit� la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di societ� a partecipazione pubblica. Alle medesime societ�, e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. 4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti. 5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2, lettere a) e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse pu� essere erogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si � svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo. 6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:
7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previa accordo con l�ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l�esecuzione del contratto da svolgersi all�estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall�Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l�Italia � parte. Resta ferma l�applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all'adozione delle direttive generali di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 26. 8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto dell�aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il �Vocabolario comune per gli appalti pubblici� (CPV) di cui all'articolo 3, comma 1, lettera tttt). Art. 2. (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome) 1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonch� nelle altre materie cui � riconducibile lo specifico contratto. 2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione. Art. 3. (Definizioni) 1. Ai fini del presente codice si intende per:
TITOLO II - CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL�AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 4. (Principi relativi all�affidamento di contratti pubblici esclusi) 1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicit�, efficacia, imparzialit�, parit� di trattamento, trasparenza, proporzionalit�, pubblicit�, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Art.
5. (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell�ambito del settore pubblico) 1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un�amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo pu� anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall�ente aggiudicatore. 3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che � un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all�ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformit� dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. 4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore pu� aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o pi� amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
7. Per determinare la percentuale delle attivit� di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attivit�, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l�ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione. 8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attivit� della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attivit�, il fatturato o la misura alternativa basata sull'attivit�, quali i costi, non � disponibile per i tre anni precedenti o non � pi� pertinente, � sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attivit�, che la misura dell'attivit� � credibile. 9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di societ� miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica. Art. 6. (Appalti e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture) 1. In deroga all�articolo 5, a condizione che la joint venture sia stata costituita per le attivit� oggetto dell�appalto o della concessione per un periodo di almeno tre anni e che l�atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte almeno per un periodo di pari durata, il codice non si applica agli appalti nei settori speciali e alle concessioni aggiudicate da:
2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione europea, su richiesta, le seguenti informazioni relative alle imprese di cui all�articolo 3 comma 1, lettera z), secondo periodo, e alle joint venture di cui al comma 1:
Art. 7. (Appalti e concessioni aggiudicati ad un�impresa collegata) 1. In deroga all�articolo 5 e ove siano rispettate le condizioni di cui al comma 2, il presente codice non si applica alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore a un�impresa collegata o da una joint venture, composta esclusivamente da pi� enti aggiudicatori per svolgere attivit� descritte agli articoli da 115 a 121 e di cui all�allegato II a un�impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori. 2. Il comma 1 si applica agli appalti e alle concessioni di servizi e di lavori nonch� agli appalti di forniture, purch� almeno l�80 per cento del fatturato totale realizzato in media dall�impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi, lavori e forniture prestati da tale impresa, provenga dalle prestazioni rese all�ente aggiudicatore o alle altre imprese cui � collegata. 3. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attivit� dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non � disponibile, l'impresa ha l�onere di dimostrare in base a proiezioni dell'attivit�, che probabilmente realizzer� il fatturato di cui al comma 2. 4. Se pi� imprese collegate all'ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o l'esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate. Art. 8. (Esclusione di attivit� direttamente esposte alla concorrenza) 1. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attivit� di cui agli articoli da 115 a 121, i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attivit�, nonch� le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, non sono soggetti al presente codice se l�attivit� � direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L'attivit� pu� costituire parte di un settore pi� ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti del territorio nazionale. La valutazione dell�esposizione alla concorrenza ai fini del presente codice viene effettuata dalla Commissione europea, tenendo conto del mercato delle attivit� in questione e del mercato geografico di riferimento, ai sensi dei commi 2 e 3. Essa lascia impregiudicata l'applicazione della normativa in materia di concorrenza. 2. Ai fini del comma 1, per determinare se un'attivit� � direttamente esposta alla concorrenza, si tiene conto di criteri conformi alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell�Unione europea in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l'esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell'offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di pi� fornitori dei prodotti o servizi in questione. 3. Il mercato geografico di riferimento, sulla cui base viene valutata l'esposizione alla concorrenza, � costituito dal territorio dove le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che pu� essere distinto dai territori vicini, in particolare per condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questa valutazione tiene conto in particolare della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata o di preferenze dei consumatori, nonch� dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi. 4. Ai fini del comma 1, sono mercati liberamente accessibili quelli indicati nell�allegato VI per i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi. Se non � possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al precedente periodo, si deve dimostrare che l'accesso al mercato in questione � libero di fatto e di diritto. 5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si ritiene che una determinata attivit� sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente per settore, pu� richiedere alla Commissione europea di stabilire che le disposizioni del presente codice non si applichino all�aggiudicazione di appalti o all�organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell�attivit� in questione, nonch� alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, informando la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o degli accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, nonch� delle eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorit� indipendenti competenti. La richiesta pu� riguardare attivit� che fanno parte di un settore pi� ampio o che sono esercitate unicamente in determinate parti del territorio nazionale, se del caso allegando la posizione adottata dalla competente Autorit� indipendente. 6. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione europea di stabilire l�applicabilit� del comma 1 ad una determinata attivit�. Salvo che la richiesta sia corredata da una posizione motivata e giustificata, adottata dalla Autorit� indipendente competente, che illustri in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilit� del citato comma 1, a seguito dell�informazione data dalla Commissione in ordine alla richiesta, l�Autorit� di cui al comma 5 comunica alla Commissione le circostanze indicate nel predetto comma. 7. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell'attivit� di cui al comma 1 e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attivit� e le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori non sono pi� soggetti al presente codice se la Commissione europea:
8. La richiesta presentata a norma dei commi 5 e 6 pu� essere modificata, con il consenso della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda le attivit� o l'area geografica interessate. In tal caso, per l'adozione dell�atto di esecuzione di cui al comma 7, si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del paragrafo 1 dell'allegato VII, salvo che la Commissione europea concordi un termine pi� breve con l�Autorit� o l'ente aggiudicatore che ha presentato la richiesta. 9. Se un'attivit� � gi� oggetto di una procedura ai sensi dei commi 5, 6 e 8, le ulteriori richieste riguardanti la stessa attivit�, pervenute alla Commissione europea prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda, non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima richiesta. Art. 9. (Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo) 1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice, a un�altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virt� di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell�Unione europea. 2. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un'amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), punto 1.1 o a un'associazione dei medesimi in base a un diritto esclusivo. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo che � stato concesso ai sensi del TFUE, di atti giuridici dell'Unione europea e della normativa nazionale recanti norme comuni in materia di accesso al mercato applicabili alle attivit� di cui all'allegato II. 3. In deroga al comma 2, secondo periodo, qualora la legislazione settoriale ivi richiamata non preveda specifici obblighi di trasparenza, si applicano le disposizioni dell�articolo 29. Qualora, ai sensi del comma 2, sia concesso un diritto esclusivo a un operatore economico per l'esercizio di una delle attivit� di cui all'allegato II, la cabina di regia di cui all�articolo 212 informa in merito la Commissione europea entro il mese successivo alla concessione di detto diritto esclusivo. Art. 10. (Contratti nel settore dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali) 1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o pi� delle attivit� di cui agli articoli da 115 a 121 e sono aggiudicati per l�esercizio di tali attivit�, n� agli appalti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, in forza degli articoli 8, 13 e 15, n� agli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali, ai sensi dell�articolo 120, comma 2, lettera b), per il perseguimento delle seguenti attivit�:
Art. 11. (Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia) 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:
Art. 12. (Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico) 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni aggiudicate per:
2. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un'attivit� di cui al comma 1:
Art. 13. (Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi) 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aggiudicati nei settori speciali a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l'ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell'oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell'ente aggiudicatore. 2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attivit� che considerano escluse in virt� del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile. 3. Le disposizioni del presente codice relative ai settori speciali non si applicano comunque alle categorie di prodotti o attivit� oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell�Unione europea. Art. 14. (Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un�attivit� interessata o per l�esercizio di un�attivit� in un paese terzo) 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e concessioni aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attivit� di cui agli articoli da 115 a 121, o per l'esercizio di tali attivit� in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea, e ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini. 2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di attivit� che considerano escluse in virt� del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile. 3. Le disposizioni del presente codice non si applicano comunque alle categorie di attivit� oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea in elenchi pubblicati periodicamente nella Gazzetta Ufficiale dell�Unione europea. Art. 15. (Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche) 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o pi� servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di �rete pubblica di comunicazioni� e �servizio di comunicazione elettronica� contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo 1� agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. Art. 16. (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali) 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni che le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal presente codice e stabilite da:
2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti, i concorsi di progettazione o le concessioni sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione; nel caso di appalti pubblici, concorsi di progettazione o concessioni cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili. 3. Fermo restando quanto previsto all�articolo 161, i commi 1 e 2 non si applicano agli appalti, ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. 4. La Cabina di regia di cui all�articolo 212, comunica alla Commissione europea gli strumenti giuridici indicati al comma 1, lettera a). Art. 17. (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:
Art. 17-bis. (Altri appalti esclusi) 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonch� nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Art. 18. (Esclusioni specifiche per contratti di concessioni) 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:
Art. 19. (Contratti di sponsorizzazione) 1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalit� di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, � soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell�avviso, il contratto pu� essere liberamente negoziato, purch� nel rispetto dei principi di imparzialit� e di parit� di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80. 2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessit� di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all�esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi. Art. 20. (Opera pubblica realizzata a spese del privato) 1. Il presente codice non si applica al caso in cui un�amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un�opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell�opera prevista nell�ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80. 2. L�amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilit� delle opere da eseguire con l�indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1. 3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi. TITOLO III - PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonch� i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti. 2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l�individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all�articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualit�, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell�inserimento nell�elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilit� tecnica ed economica. Ai fini dell�inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilit� delle alternative progettuali, di cui all�articolo 23, comma 5. 4. Nell�ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. 5. Nell�elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altres�, indicati i beni immobili nella propria disponibilit� concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. 6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell�ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l�elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d�importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attivit� ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettivit� le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall�articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonch� i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell�Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all�articolo 29, comma 4. 8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell�economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE,
d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:
8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attivit� dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza. 9. Fino all�adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3. Art. 22. (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilit� relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull�ambiente, sulla citt� o sull�assetto del territorio, nonch� gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall�amministrazione e relativi agli stessi lavori. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attivit� culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali � obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altres� definite le modalit� di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura. Con il medesimo decreto sono, altres� stabilite le modalit� di monitoraggio
sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine � istituita una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata. Ai componenti della commissione � riconosciuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute
e documentate per le missioni effettuate nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilit� sostenibili, con oneri complessivi non superiori a 18.000 euro per l�anno 2021 ed a 36.000 euro a decorrere dall�anno 2022. 3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalit� individuate dal decreto di cui al comma 2. 4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relative all'opera sottoposta al dibattito pubblico. Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonch� per i servizi) 1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilit� tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed � intesa ad assicurare:
2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonch� tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalit� interne, purch� in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall�articolo 24. 3. Con il regolamento di cui all�articolo 216, comma 27-octies sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al primo periodo �, altres�, determinato il contenuto minimo del
quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4. 3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, � disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalit� e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti. 4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell�intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E� consentita, altres�, l�omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purch� il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualit� della progettazione. 5. Il progetto di fattibilit� tecnica ed economica individua, tra pi� soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivit�, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di
importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonch� per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo
22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilit� � preceduto dal documento di fattibilit� delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater) nel rispetto dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3 del
presente articolo. Resta ferma la facolt� della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilit� delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilit� tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la
definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonch� gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalit� previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilit� tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa. 5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilit� tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed � redatto ai sensi del comma 5. 6. Il progetto di fattibilit� � redatto sulla base dell�avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilit� del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di
fattibilit� ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altres�, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario
dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonch� i limiti di spesa, calcolati secondo le modalit� indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, gi� in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l�individuazione della localizzazione o del tracciato dell�infrastruttura
nonch� delle opere compensative o di mitigazione dell�impatto ambientale e sociale necessarie. 7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilit�; il progetto definitivo contiene, altres�, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonch� la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al comma 16. 8. Il progetto esecutivo, redatto in conformit� al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualit�, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altres�, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. 9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall�articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione. 10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e delle ricerche necessarie all'attivit� di progettazione � soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze. 11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per
la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilit� finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell�individuazione dell�importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno. 11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all�intervento. 11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attivit� finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all�articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a
carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell�economia e delle finanze trasferite all�Agenzia del demanio. 12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneit� e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l�attivit� progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l�avvio della progettazione esecutiva � condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall�articolo 26, comma 3. 13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonch� per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l�uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non
proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualit� tra i progettisti. L�uso dei metodi e strumenti elettronici pu� essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalit� e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatoriet� dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui
all�articolo 38. 14. La progettazione di servizi e forniture � articolata, di regola, in un unico livello ed � predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante pu� prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o pi� livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche. 15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui � inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validit�, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilit� energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche. 16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro � determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente pi� rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro � determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico pi� vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni � determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validit� il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso. Art. 24. (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) 1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilit� tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonch� alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivit� del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
2. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i requisiti che
devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista. 3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego. 4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi. 5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico � espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati gi� in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E�, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il Regolamento di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonch� il possesso dei requisiti e delle capacit� di cui all'articolo 83, comma 1. 6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o l�invito richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente. 7. Fermo restando quanto previsto dall�articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di
progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonch� degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivit� di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non pu� partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonch� agli affidatari di attivit� di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che
l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non � tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attivit� di cui al presente articolo e all�articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell�individuazione dell�importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6. (si veda il d.m. 17 giugno 2016)8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attivit� tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalit� per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. 8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non pu� prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall�articolo 151. Art. 25. (Verifica preventiva dell�interesse archeologico) 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilit� dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonch�, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle universit�, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non � richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle gi� impegnate dai manufatti esistenti. 2. Presso il Ministero dei beni e delle attivit� culturali e del turismo � istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivit� culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalit� di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 7. 3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, pu� richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilit� ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico � stabilito in sessanta giorni. 4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente, con modalit� anche informatiche, richiede integrazioni documentali o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse. 5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 � esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio. 6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici � possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attivit� culturali e del turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio. 7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi previsti, compresa la facolt� di prescrivere l'esecuzione, a spese del committente dell'opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altres� fermi i poteri previsti dall'articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio nonch� i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice. 8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine � subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilit�:
9. La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all�estensione dell�area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile unico del procedimento pu� motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonch� i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali gi� comunque acquisiti agli atti del procedimento. 11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attivit� culturali e del turismo avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio. 12. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico � condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante. 13.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivit� culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo
decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell�interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell�opera. 14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un apposito accordo con la stazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici della stazione appaltante. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessit� della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entit� dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina, altres�, le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte. 15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attivit� imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull�economia o sull�occupazione, gi� inseriti nel programma triennale di cui all�articolo 21, possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento adottato in attuazione dell�articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati nell�accordo di cui al comma 14. 16. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal presente articolo. Art. 26. (Verifica preventiva della progettazione) 1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all�articolo 23, nonch� la loro conformit� alla normativa vigente. 2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui � consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori. 3. Al fine di accertare l'unit� progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformit� del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilit�. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformit�. 4. La verifica accerta in particolare:
5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. 6. L�attivit� di verifica � effettuata dai seguenti soggetti:
7. Lo svolgimento dell�attivit� di verifica � incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell�attivit� di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo. 8. La validazione del progetto posto a base di gara � l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione � sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l�affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell�avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. 8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attivit� di verifica. Art. 27. (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori) 1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformit� alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990. 1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all�annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nel progetti e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica n� in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese gi� resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori hanno facolt� di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non effettuate. La dichiarazione di pubblica utilit� di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, pu� essere disposta anche quando l'autorit� espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilit�. 3. In sede di conferenza dei servizi di cui all�articoli 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul progetto di fattibilit�, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell�opera, anche presentando proposte modificative, nonch� a comunicare l�eventuale necessit� di opere mitigatrici e compensative dell�impatto. In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato, nonch� al progetto di risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all�articolo 14-bis, comma 3-bis [il comma 3-bis non esiste, il riferimento si deve intendere ai commi 3 e 5 - n.d.r.] e all'articolo 14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990,non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilit�. 4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilit� di cui al comma 3, gli enti gestori delle interferenze gi� note o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo, e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Il soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruit� i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall'ente gestore. La violazione di tali obblighi che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l�ente gestore responsabilit� patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. 5. Il progetto definitivo � corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonch� dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze. 6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti. Il mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l�ente gestore responsabilit� patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore. 7. Restano ferme le disposizioni vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, nonch� l'applicazione della vigente disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale. TITOLO IV - MODALITA� DI AFFIDAMENTO � PRINCIPI COMUNI Art. 28. (Contratti misti di appalto) 1. I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o pi� tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti misti, che consistono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI, capo II, e in parte in altri servizi, oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l'oggetto principale � determinato in base al valore stimato pi� elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. L�operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacit� prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto. 2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi per oggetto gli appalti contemplati nel presente codice e in altri regimi giuridici, si applicano i commi da 3 a 8. 3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 9. 4. Se una parte di un determinato contratto � disciplinata dall�articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell�Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l�articolo 160. 5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal presente codice nonch� appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo codice, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti � adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi. 6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, il presente decreto si applica, salvo quanto previsto all�articolo 160, all'appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette. 7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari e di concessioni, il contratto misto � aggiudicato in conformit� con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purch� il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui al medesimo articolo 35. 8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti nei settori ordinari, sia appalti nei settori speciali, le norme applicabili sono determinate, fatti salvo i commi 5, 6 e 7, a norma dei commi da 1 a 12. 9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile � determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione. 10. Nei settori speciali, nel caso di contratti destinati a contemplare pi� attivit�, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attivit� distinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti � adottata in base alle caratteristiche dell'attivit� distinta di cui trattasi. In deroga ai commi da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle attivit� interessate � disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell�Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l�articolo 160. La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare pi� appalti distinti non pu� essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del presente codice. 11. A un appalto destinato all'esercizio di pi� attivit� si applicano le disposizioni relative alla principale attivit� cui � destinato. 12. Nel caso degli appalti per cui � oggettivamente impossibile stabilire a quale attivit� siano principalmente destinati, le disposizioni applicabili sono determinate come segue:
12-bis. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto � aggiudicato in conformit� con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purch� il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35. 13. (abrogato) Art. 29. (Principi in materia di trasparenza) 1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonch� alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di
progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi
dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione �Amministrazione trasparente� con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei
contratti al termine della loro esecuzione con le modalit� previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell�intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i
termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalit� nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell�attuazione del
presente codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalit� indicate all�articolo 213, comma 9. 4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all�articolo 44. 4-bis. L�interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell�ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicit� del luogo di pubblicazione e di unicit� dell�invio delle informazioni, in conformit� alle
Linee guida AgID in materia di interoperabilit�. L�insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall�articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Art. 30. (Principi per l'aggiudicazione e l�esecuzione di appalti e concessioni) 1. L�affidamento e l�esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualit� delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicit�, efficacia, tempestivit� e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altres�, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalit�, nonch� di pubblicit� con le modalit� indicate nel presente codice. Il principio di economicit� pu� essere subordinato, nei limiti in cui � espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonch� alla tutela della salute, dell�ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. 2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi. 3. Nell�esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell�allegato X. 4. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni � applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pi� rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l�attivit� oggetto dell�appalto o della concessione svolta dall�impresa anche in maniera prevalente. 5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarit� contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all�articolo 105, impiegato nell�esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l�importo corrispondente all�inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 5-bis. In ogni caso sull�importo netto progressivo delle prestazioni � operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformit�, previo rilascio del documento unico di regolarit� contributiva. 6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l�affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d�opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all�affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell�articolo 105. 7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese. 8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attivit� amministrative in materia di contratti pubblici nonch� di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile. Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) 1. Per ogni singola procedura per l�affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell�atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all�articolo 21, comma 1, ovvero nell�atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP � nominato con atto formale del soggetto responsabile dell�unit� organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all�unit� medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui � nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell�organico della suddetta unit� organizzativa, il RUP � nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L�ufficio di responsabile unico del procedimento � obbligatorio e non pu� essere rifiutato. 2. Il nominativo del RUP � indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta. 3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
5. Con il regolamento di cui all�articolo 216, comma 27-octies � definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalit� di nomina, nonch� sugli ulteriori requisiti di professionalit� rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessit� dei lavori. Con il medesimo regolamento di cui
all�articolo 216, comma 27-octies sono determinati, altres�, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP pu� coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all�articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista. 6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. 7. Nel caso di appalti di particolare complessit� in relazione all�opera da realizzare ovvero alla specificit� della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell�intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara. 8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonch� gli incarichi che la
stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell�attivit� del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L�affidatario non pu� avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonch� per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista pu� affidare a terzi attivit� di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell�ingegneria e dell�architettura per i quali siano richieste apposite
certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilit� del progettista anche ai fini di tali attivit�. Resta, comunque, ferma la responsabilit� esclusiva del progettista. 9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualit� della progettazione e della programmazione complessiva, pu�, nell�ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalit�, nell�ambito della formazione obbligatoria, organizza attivit� formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell�incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l�edilizia e le infrastrutture. 10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o pi� soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute. 11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalit� necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attivit� del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicit� e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilit� di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione. 12. Il soggetto responsabile dell�unit� organizzativa competente in relazione all�intervento, individua preventivamente le modalit� organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull�esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell�esecuzione sul luogo dell�esecuzione stessa, nonch� verifiche, anche a sorpresa, sull�effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell�ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell�indennit� di risultato. La valutazione di suddetta attivit� di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all�articolo 113. 13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l�attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati. 14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attivit� di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificit� e complessit� dei processi di acquisizione gestiti direttamente. Art. 32. (Fasi delle procedure di affidamento) 1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti. 2. Prima dell�avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformit� ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante pu� procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l�oggetto dell�affidamento, l�importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonch� il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice. 4. Ciascun concorrente non pu� presentare pi� di un�offerta. L�offerta � vincolante per il periodo indicato nel bando o nell�invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante pu� chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell�articolo 33, comma 1, provvede all�aggiudicazione. 6. L�aggiudicazione non equivale ad accettazione dell�offerta. L�offerta dell�aggiudicatario � irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8. 7. L�aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 8. Divenuta efficace l�aggiudicazione, e fatto salvo l�esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell�invito ad offrire, ovvero l�ipotesi di differimento espressamente concordata con l�aggiudicatario, purch� comunque giustificata dall�interesse alla sollecita
esecuzione del contratto. La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all�interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilit� erariale e disciplinare del dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso
giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facolt� di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilit� civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l�aggiudicatario pu�, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
All�aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se � intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si � dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l�aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l�esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si � dato
avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L�esecuzione d�urgenza di cui al presente comma � ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l�igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che � destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 9. Il contratto non pu� comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
11. Se � proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non pu� essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare. 12. Il contratto � sottoposto alla condizione sospensiva dell�esito positivo dell�eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti. 13. L�esecuzione del contratto pu� avere inizio solo dopo che lo stesso � divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l�esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8. 14. Il contratto � stipulato, a pena di nullit�, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalit� elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l�uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. 14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. Art. 33. (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) 1. La proposta di aggiudicazione � soggetta ad approvazione dell�organo competente secondo l�ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell�organo competente. In mancanza, il termine � pari a trenta giorni. Il termine � interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all�organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata. 2. L�eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure analoghe a quelle di cui al comma 1. L�approvazione del contratto � sottoposta ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti. Art. 34. (Criteri di sostenibilit� energetica e ambientale) 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d�azione per la sostenibilit� ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l�inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell�ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione. PARTE II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE TITOLO I - RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) 1. Ai fini dell�applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell�Unione europea. 4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture � basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto. 5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unit� operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unit� operative. Se un'unit� operativa distinta � responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto pu� essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unit� operativa distinta. 6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non pu� essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non pu� essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. 7. Il valore stimato dell'appalto � quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto. 8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonch� del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico appalto di lavori non pu� essere aggiunto al valore dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di tali forniture o servizi dall'applicazione delle disposizioni del presente codice. 9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
10. Per gli appalti di forniture:
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purch� il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi. 12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarit� o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, � posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto � il seguente:
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, � il seguente:
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione. 16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione � il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione. 17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione � il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attivit� di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonch� delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato. 18.
Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d�urgenza, ai sensi dell�articolo 32, comma 8, del presente codice, � subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia � rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1� settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilit� previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivit�. La garanzia pu� essere, altres�, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1� settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 36. (Contratti sotto soglia) 1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonch� del rispetto
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilit� di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilit� di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalit�:
3. Per l�affidamento dei lavori pubblici di cui all�articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all�articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2. 4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all�articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all�articolo 35, comma 9, funzionali all�intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l�articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 5. (comma abrogato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019)6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell�economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. 6-bis. Ai fini dell�ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell�ammissione verifica l�assenza dei motivi di esclusione di cui all�articolo 80 su
un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all�articolo 81, comma 2, tale verifica � effettuata attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all�articolo 81, anche mediante interoperabilit� fra sistemi. I soggetti
responsabili dell�ammissione possono consentire l�accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all�articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici. 6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell�ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell�aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione
appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis. 7. Con il regolamento di cui all�articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalit� relative
alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonch� per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalit� di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista. 8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. 9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla met�. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori. 9-bis. Fatto salvo quanto previsto
all�articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all�aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell�offerta economicamente pi� vantaggiosa. TITOLO II - QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) 1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all�acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonch� attraverso l�effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell�articolo 38. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all�articolo 35, nonch� per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d�importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all�articolo 38 nonch� gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilit� di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice. 3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all�articolo 38 procedono all�acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o pi� stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica. 4. Se la stazione appaltante � un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del
comma 2, procede secondo una delle seguenti modalit�:
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell�economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiariet�, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalit� per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l�ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l�ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle citt� metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10. 6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell�articolo 38. 7. Le centrali di committenza possono:
8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attivit� di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o pi� stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5. 9. La stazione appaltante, nell�ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, � responsabile del rispetto del presente codice per le attivit� ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attivit� di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori � tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne � direttamente responsabile. 10. Due o pi� stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell�appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell�adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altres� ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell�atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all�articolo 31. 11. Se la procedura di aggiudicazione non � effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante � responsabile dell�adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto. 12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell�individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell�Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell�azione amministrativa, dandone adeguata motivazione. 13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell�Unione europea solo per le attivit� di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attivit� di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro � effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui � ubicata la centrale di committenza. 14. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatari che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attivit� previste dagli articoli da 115 a 121 e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g). Art. 38. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza) 1.
Fermo restando quanto stabilito dall�articolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, � istituito presso l�ANAC, che ne assicura la pubblicit�, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione � conseguita in rapporto ai bacini territoriali, alla tipologia e complessit� del contratto e per fasce
d'importo. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., nonch� i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 1-bis. Al fine di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici per la realizzazione delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa spesa pubblica, a decorrere
dal 1� gennaio 2020 la societ� Sport e salute Spa � qualificata di diritto centrale di committenza e pu� svolgere attivit� di centralizzazione delle committenze per conto delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, di intesa con la Conferenza unificata e sentita l�ANAC, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l�iscrizione all�elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualit�, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilit� delle attivit� e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalit� attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonch� la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione. 3. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 3-bis la qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attivit� che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:
3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b). Nelle aggiudicazioni relative all�acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle centrali di committenza, ovvero dai soggetti aggregatori, le attivit� correlate all�ambito di cui al comma 3, lettera c) possono essere effettuate direttamente dai
soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni purch� qualificati almeno in detto ambito secondo i criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. 4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:
4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione. 5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e pu� essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante. 6. L'ANAC stabilisce le modalit� attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attivit� ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altres�, modalit� diversificate che tengano conto delle peculiarit� dei soggetti privati che richiedano la qualificazione. 7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l�ANAC stabilisce altres� i casi in cui pu� essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attivit� ausiliarie, di acquisire la capacit� tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l�ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all�acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo 216, comma 10. 9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all�articolo 213, comma 14, attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui al citato comma � destinata dall�amministrazione di appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unit� organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice. La valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dall�ANAC all�amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perch� ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati. 10. Dall'applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g). Art. 39. (Attivit� di committenza ausiliarie) 1. Le attivit� di committenza ausiliarie di cui all�articolo 3, comma 1, lettera m), possono essere affidate a centrali di committenza di cui all�articolo 38. 2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per lo svolgimento di attivit� delle committenze ausiliarie, ad esclusione delle attivit� di cui all�articolo 3, comma 1, lettera m), punto 4, a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento delle procedure di cui al presente codice. Art. 40. (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) 1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell�ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell�articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell�amministrazione digitale. 2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell�ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Art. 41. (Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza) 1. (abrogato dall'art. 27, comma 2-sexies, legge n. 233 del 2021) 2. L'individuazione delle misure di cui al comma 1 � effettuata, tenendo conto delle finalit� di razionalizzazione della spesa pubblica perseguite attraverso l'attivit� di CONSIP e dei soggetti aggregatori, sulla base dei seguenti criteri: standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma aggregata in grado di rispondere all'esigenza pubblica nella misura pi� ampia possibile, lasciando a soluzioni specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiari non standardizzabili; aumento progressivo del ricorso agli strumenti telematici, anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti aggregatori; monitoraggio dell'effettivo avanzamento delle fasi delle procedure, anche in relazione a forme di coordinamento della programmazione tra soggetti aggregatori; riduzione dei costi di partecipazione degli operatori economici alle procedure. 2-bis. E' fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonch� dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58. 3. Entro 30 giorni dall'adozione dei provvedimenti di revisione, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 e all'ANAC una relazione sull'attivit� di revisione svolta evidenziando, anche in termini percentuali, l'incremento del ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, nonch� gli accorgimenti adottati per garantire l'effettiva partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese. Art. 42. (Conflitto di interesse) 1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonch� per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parit� di trattamento di tutti gli operatori economici. 2. Si ha conflitto d�interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o pu� influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che pu� essere percepito come una minaccia alla sua imparzialit� e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. 3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 � tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilit� amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilit� disciplinare a carico del dipendente pubblico. 4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici. 5. La stazione appaltante vigila affinch� gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati. Art. 43. (Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono ricorrere a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell�Unione europea che svolgono la propria attivit� in conformit� alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui � ubicata, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 13. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione congiuntamente con le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di diversi Stati membri concludendo un accordo che determina:
3. Se una o pi� amministrazioni aggiudicatrici o uno o pi� enti aggiudicatori nazionali hanno costituito con amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di diversi Stati membri un soggetto congiunto con i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o con altri soggetti istituiti in base al diritto dell'Unione europea, con apposito accordo stabiliscono le norme nazionali applicabili alle procedure d'appalto di uno dei seguenti Stati membri:
4. L'accordo ai sensi del presente articolo � applicabile per un periodo indeterminato, quando � fissato nell'atto costitutivo del soggetto congiunto ovvero pu� essere limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o a singoli appalti. TITOLO III - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CAPO I - MODALITA� COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SEZIONE I - DISPOSIZIONI COMUNI Art. 44. (Digitalizzazione delle procedure) 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell�economia e delle finanze, sentita l�Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) nonch� dell'Autorit� garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalit� di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l�interconnessione per interoperabilit� dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altres�, definite le migliori pratiche riguardanti
metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all�individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto. Art. 45. (Operatori economici) 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all�articolo 3, comma 1, lettera p) nonch� gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice. 2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l�aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto. 4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell�offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonch� di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto. 5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l�esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purch� siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive. Art. 46. (Operatori economici per l�affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all�architettura e all�ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:
2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le societ�, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle societ�, qualora costituite nella forma di societ� di persone o di societ� cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della societ� con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di societ� di capitali, nonch� dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell�adozione del decreto di cui all�articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilit� sostenibili. Art. 47. (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) 1. I requisiti di idoneit� tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalit� previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilit� delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonch� all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorch� posseduti dalle singole imprese consorziate. 2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ci� costituisca subappalto, ferma la responsabilit� solidale degli stessi nei confronti
della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all�articolo 84, con il regolamento di cui all�articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l�imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L�affidamento
delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all�articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto. 2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per
l'affidamento di servizi e forniture � valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all�apporto reso dai singoli consorziati
nell�esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente. Art. 48. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) 1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter) assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. 2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie. 3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all�articolo 84. 4. Nel caso di lavori, di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilit� solidale nei confronti della stazione appaltante, nonch� nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilit� � limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilit� solidale del mandatario. 6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all�articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. 7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in pi� di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all�articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui
all�articolo 45, comma 2, lettera b), � tenuto anch�esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi � fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale. 7-bis. � consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. 8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all�articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipuler� il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all�aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, � vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullit� del contratto, nonch� l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facolt� di presentare offerta o di trattare per s� o quale mandatario di operatori riuniti. 12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura � conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato � gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell�impresa mandataria, � ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. 14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all�articolo 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA. 15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, pu� far valere direttamente le responsabilit� facenti capo ai mandanti. 16. Il rapporto di mandato non determina di per s� organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 17. Salvo quanto
previsto dall�articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di
cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante pu� proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purch� abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o
forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto. 18. Salvo quanto previsto dall�articolo 110, comma 6, in caso di
liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi
previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneit�, � tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purch� questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. 19. E� ammesso il recesso di una o pi� imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non � ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. 19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all�articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e). 19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara. Art. 49. (Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali) 1. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell�appendice 1 dell�Unione europea dell�AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l�Unione � vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del presente codice. Art. 50. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) 1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensit� di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilit� occupazionale del personale impiegato, prevedendo l�applicazione da parte dell�aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all�articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensit� di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera � pari almeno al 50 per cento dell�importo totale del contratto. Art. 51. (Suddivisione in lotti) 1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all�articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformit� alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l�effettiva possibilit� di partecipazione da parte delle microimporese, piccole e medie imprese. E� fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l�applicazione delle disposizioni del presente codice, nonch� di aggiudicare tramite l�aggregazione artificiosa degli appalti. 2. Le stazioni appaltanti indicano, altres�, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti. 3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la possibilit� di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altres�, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo. 4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilit� e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonch� le modalit� mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti. Art. 52. (Regole applicabili alle comunicazioni) 1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformit� con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonch� dal Codice dell�amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonch� le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell�offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione. 3. Le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici � stato ritenuto necessario in applicazione del comma 1, terzo periodo. 4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale pu� essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purch� il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati. 5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrit� dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione. 6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario, richiedere l'uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, ma, in tale caso, offrono modalit� alternative di accesso. Sono adeguate modalit� alternative di accesso quelle che:
7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che i predetti soggetti rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto. 8. Oltre ai requisiti di cui all'allegato XI, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall'autorit� competente o da un altro ente responsabile del rilascio, l'autorit� o l'ente competente di rilascio pu� stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformit� ai requisiti previsti dalle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell�amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilit� di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua. 10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici � obbligatorio ai sensi del presente codice, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o pi� dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:
11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonch� le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione comunemente in uso. 12. Alle concessioni si applicano i commi 5 e 7. Art. 53. (Accesso agli atti e riservatezza) 1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, � disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica pu� essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti. 2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso � differito:
3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti. 4. L�inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale. 5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
6. In relazione all�ipotesi di cui al comma 5, lettera a), � consentito l�accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto. 7. (comma "espunto" dall'avviso di rettifica in G.U. n. 162 del 15 luglio 2016) SEZIONE II - TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI Art. 54. (Accordi quadro) 2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell�accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3. 3. Nell�ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. L�amministrazione aggiudicatrice pu� consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. 4. L'accordo quadro concluso con pi� operatori economici � eseguito secondo una delle seguenti modalit�:
5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:
6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono parit� di trattamento tra gli operatori economici parti dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non pu� ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del presente decreto o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. Art. 55. (Sistemi dinamici di acquisizione) 1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, cos� come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti, � possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione � un procedimento interamente elettronico ed � aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Pu� essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti. 2. Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta di cui all'articolo 61. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi non deve essere limitato ai sensi degli articoli 91 e 135, comma 2. Le stazioni appaltanti che hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al comma 1, precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria. 3. Nei settori ordinari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 61, si applicano i seguenti termini:
4. Nei settori speciali, si applicano i seguenti termini:
5. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'articolo 52, commi 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9. 6. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti:
7. Le stazioni appaltanti concedono a tutti gli operatori economici, per il periodo di validit� del sistema dinamico di acquisizione, la possibilit� di chiedere di essere ammessi al sistema alle condizioni di cui ai commi da 2 a 4. Le stazioni appaltanti valutano tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine pu� essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per la necessit� di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti. In deroga al primo, secondo e terzo periodo, a condizione che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le stazioni appaltanti possono prorogare il periodo di valutazione, purch� durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara la durata massima del periodo prorogato che intendono applicare. Le stazioni appaltanti comunicano al pi� presto all'operatore economico interessato se � stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione. 8. Le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo 75 e all�articolo 131. Se il sistema dinamico di acquisizione � stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un'offerta. Esse aggiudicano l'appalto:
9. I criteri di cui al comma 8, lettere a) e b), possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte. 10. Nei settori ordinari, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validit� del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui � trasmessa tale richiesta. L'articolo 85, commi da 5 a 7, si applica per tutto il periodo di validit� del sistema dinamico di acquisizione. 11. Nei settori speciali, gli enti aggiudicatori che, ai sensi dell'articolo 136, applicano motivi di esclusione e criteri di selezione previsti dagli articoli 80 e 83, possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validit� del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui � trasmessa tale richiesta. L'articolo 85, commi da 5 a 7, si applica per tutto il periodo di validit� del sistema dinamico di acquisizione. 12. Le stazioni appaltanti indicano nell'avviso di indizione di gara il periodo di validit� del sistema dinamico di acquisizione. Esse informano la Commissione di qualsiasi variazione di tale periodo di validit� utilizzando i seguenti modelli di formulari:
13. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validit� del sistema dinamico di acquisizione. 14. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di CONSIP S.p.A., pu� provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari. Art. 56. (Aste elettroniche) 1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti strutturano l'asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche. 2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un'indizione di gara, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, pu� essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, esse possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all'articolo 54, comma 4, lettere b) e c) e comma 6, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55. 3. L'asta elettronica � aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta:
4. Le stazioni appaltanti indicano il ricorso ad un'asta elettronica nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, nonch�, per i settori speciali, nell'invito a presentare offerte quando per l'indizione di gara si usa un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno le informazioni di cui all'allegato XII. 5. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione. 6. Nei settori ordinari, un'offerta � considerata ammissibile se � stata presentata da un offerente che non � stato escluso ai sensi dell'articolo 80, che soddisfa i criteri di selezione di cui all'articolo 83 e la cui offerta � conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10. 7. Nei settori speciali, un'offerta � considerata ammissibile se � stata presentata da un offerente che non � stato escluso ai sensi dell'articolo 135 o dell'articolo 136, che soddisfa i criteri di selezione di cui ai medesimi articoli 135 e 136 e la cui offerta � conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10. 8. Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l'asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse. 9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l'importo posto dalle stazioni appaltanti a base di gara stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. 10. Un'offerta � ritenuta inadeguata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed � quindi manifestamente incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non � ritenuta adeguata se l'operatore economico interessato deve o pu� essere escluso ai sensi dell'articolo 80, o dell'articolo 135, o dell'articolo 136, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 o dall'ente aggiudicatore ai sensi degli articoli 135 o 136. 11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalit� di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica pu� svolgersi in pi� fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti. 12. L'invito � corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articoli 95, commi 8 e 9. L'invito precisa, altres�, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l'offerta economicamente pi� vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente pi� vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata. 13. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, purch� previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. In nessun caso, possono rendere nota l'identit� degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica. 14. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o pi� delle seguenti modalit�:
15. Se le stazioni appaltanti intendono dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalit� di cui alla lettera b) del medesimo comma, l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta. 16. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica. Art. 57. (Cataloghi elettronici) Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta. 2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformit� alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti. I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonch� gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dalle stazioni appaltanti conformemente all'articolo 52. 3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici � accettata o richiesta, le stazioni appaltanti:
4. Quando un accordo quadro � concluso con pi� operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi:
5. Le stazioni appaltanti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in conformit� al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilit� di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da offrire la possibilit� di contestare o confermare che l'offerta cos� costituita non contiene errori materiali. 6. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformit� con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante. Tale catalogo � completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione della stazione appaltante di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b). Art. 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) 1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parit� di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. 2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un'unica offerta ovvero attraverso un'asta elettronica alle condizioni e secondo le modalit� di cui all'articolo 56. 3. (abrogato) 4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di userID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema. 5. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa. 6. (abrogato) 7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria. 8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare l'accessibilit� delle persone con disabilit�, conformemente agli standard europei. 10. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) emana, entro il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione. CAPO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI Art. 59. (Scelta delle procedure e oggetto del contratto) 1. Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse
possono altres� utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti
dall'articolo 63. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'articolo 23, comma 8, garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualit� predeterminati e il rispetto dei
tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilit�, locazione finanziaria, nonch� delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica
l�articolo 216, comma 4-bis. 1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all�affidamento della progettazione esecutiva e dell�esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell�amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto
dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all�articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un
progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all�articolo 46, comma 1; le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione. 1-ter. Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altres�, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione. 1-quater. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o pi� soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalit� per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa
presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi, e con esclusione dei soggetti di cui al comma 4, lettere b) e d):
2-bis. Al fine di evitare pratiche elusive, nei casi di cui al comma 2, lettera b), la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo devono riprodurre nella sostanza le condizioni contrattuali originarie. 3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le offerte: (le offerte tardive non sono irregolari (in quanto tali passibili anche si sanatoria) ma irricevibili o al pi� inammissibili -n.d.r.) c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. 4. Sono considerate inammissibili le offerte:
5. La gara � indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell'articolo 71. Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell�articolo 70. Se la gara � indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'articolo 75. 5-bis. In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non pu� variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualit� e la quantit� effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto pu� variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantit� effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unit� di misura. Art. 60. (Procedura aperta) 1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato pu� presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte � di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. 2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, pu� essere ridotto a quindici giorni purch� siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati. Art. 61. (Procedura ristretta) 1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico pu� presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa. 2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione � di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se � utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. 3. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformit� all'articolo 91. Il termine minimo per la ricezione delle offerte � di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. 4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte pu� essere ridotto a dieci giorni purch� siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purch� questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine non pu� essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. 6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati � impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice pu� fissare:
Art. 62. (Procedura competitiva con negoziazione) 1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico pu� presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. 2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altres� quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. 3. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura. 4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione � di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se � utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6. 5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali � di trenta giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini di cui al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 61, commi 4, 5 e 6. 6. Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell'articolo 91. 7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma 12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione. 8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse. 9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parit� di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. 10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate. 11. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara, l'amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facolt�. 12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e all'articolo 94, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 95, 96 e 97. Art. 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) 1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. 2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione pu� essere utilizzata:
3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo �, inoltre, consentita nei casi seguenti:
4. La procedura prevista dal presente articolo �, altres�, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati. 5. La presente procedura pu� essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, gi� affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entit� di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilit� di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo � indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi � computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura � limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale. 6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni pi� vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. Art. 64. (Dialogo competitivo) 1. Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), decidono di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti sono richiamati nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso. L'appalto � aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualit�/prezzo conformemente all'articolo 95, comma 6. 2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico pu� chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa. 3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione � di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara � usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformit� all'articolo 91. 4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara le loro esigenze e i requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso, nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo. 5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi pi� idonei a soddisfare le proprie necessit�. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell'appalto. 6. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parit� di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri. 7. Conformemente all'articolo 91. le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate. 8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno tale opzione. 9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finch� non � in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessit�. 10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi delle informazioni non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio. 11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo e applicano, altres�, le seguenti disposizioni:
12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 11 si applicano qualora da ci� non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni. 13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo. Art. 65. (Partenariato per l'innovazione) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non pu�, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni gi� disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti. 2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori fissano i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, in modo sufficientemente preciso da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura. 3. Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico pu� formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa. 4. L'amministrazione aggiudicatrice e l'ente aggiudicatore possono decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o pi� operatori economici che conducono attivit� di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione � di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare alla procedura in conformit� all'articolo 91. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualit�/prezzo conformemente all'articolo 95. 5. Il partenariato per l'innovazione � strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che pu� comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore pu� decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con pi� operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilit� e le condizioni per avvalersene. 6. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori negoziano le offerte iniziali e tutte le offerte successive presentate dagli operatori interessati, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni. 7. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori garantiscono la parit� di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 8, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. Nel rispetto dell'articolo 53, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate. 8. Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l'innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indica se si avvarr� di tale opzione. 9. Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacit� dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di propriet� intellettuale. Nel caso di un partenariato per l'innovazione con pi� operatori, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non rivela agli altri operatori, nel rispetto dell'articolo 53, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore nel quadro del partenariato, senza l'accordo dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche. 10. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi, riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attivit� di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo. CAPO III - SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI SEZIONE I - BANDI E AVVISI Art. 66. (Consultazioni preliminari di mercato) 1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi. 2. Per le finalit� di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorit� indipendenti. Tale documentazione pu� essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza. Art. 67. (Partecipazione precedente di candidati o offerenti) 1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonch� la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata. 2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parit� di trattamento, il candidato o l'offerente interessato � escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza. 3. Le misure adottate dall'amministrazione aggiudicatrice sono indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 99 del presente codice. Art. 68. (Specifiche tecniche) 1. Le specifiche tecniche indicate al punto 1 dell�allegato XIII sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purch� siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi. 2. Le specifiche tecniche possono, altres�, indicare se � richiesto il trasferimento dei diritti di propriet� intellettuale. 3. Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, � necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilit� per le persone con disabilit� o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. Qualora i requisiti di accessibilit� obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell'Unione europea, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento a esse per quanto riguarda i criteri di accessibilit� per le persone con disabilit� o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. 4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. 5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalit� seguenti:
6. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, n� far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione �o equivalente�. 7. Quando si avvalgono della possibilit� di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 8. Quando si avvalgono della facolt�, prevista al comma 5, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi a una norma che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. Nella propria offerta, l'offerente � tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'amministrazione aggiudicatrice. Art. 69. (Etichettature) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
2. Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura fanno riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti. 3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilit� di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice. 4. Quando un'etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), ma stabilisce requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere l'etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all'occorrenza, a parti di queste, connesse all'oggetto dell'appalto e idonee a definirne le caratteristiche. Art. 70. (Avvisi di preinformazione) 1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L'avviso, recante le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1, � pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, l'avviso di preinformazione � pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera A. 2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dell'articolo 59, comma 5, purch� l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:
3. L'avviso di cui al comma 2 pu� essere pubblicato sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell'articolo 73. Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione pu� durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b), pu� coprire un periodo pi� lungo di dodici mesi e non superiore a ventiquattro mesi. Art. 71. (Bandi di gara) 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attivit� delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformit� agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all'articolo 72. Contengono altres� i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo. Art. 72. (Redazione e modalit� di pubblicazione dei bandi e degli avvisi) 1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98, contenenti le informazioni indicate nell'allegato XIV, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V. 2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. 3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o pi� delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue � l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, � pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all'articolo 70, commi 2 e 3, e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo 55, comma 6, lettera a) continuino ad essere pubblicati:
5. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione. 6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente codice, a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalit� di trasmissione precisate al comma 1. Art. 73. (Pubblicazione a livello nazionale) 1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli 70, 71 e 98 non sono pubblicati in ambito nazionale prima della pubblicazione a norma dell'articolo 72. Tuttavia la pubblicazione pu� comunque avere luogo a livello nazionale qualora la stessa non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 72. 2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o pubblicate sul profilo di committente, ma menzionano la data della trasmissione dell'avviso o bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente. 3. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di committente prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione. 4. Fermo restando quanto previsto
all'articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altres�, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilit�, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale
relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica
l'articolo 216, comma 11. 5. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicit� in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC. Art. 74. (Disponibilit� elettronica dei documenti di gara) 1. Le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso conformemente agli articoli 70 e 72 o dalla data di invio di un invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse indica l'indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili. 2. Se non � possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, comma 1, terzo periodo, le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nell'avviso o nell'invito a confermare interesse che i medesimi documenti saranno trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di impossibilit�, per vie diverse da quella elettronica secondo quanto previsto al comma 4. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte � prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 60, comma 3, 61 comma 6 e 62, comma 5. 3. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perch� le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l'articolo 52, comma 2, del presente codice, esse indicano nell'avviso o nell'invito a confermare interesse quali misure richiedono al fine di proteggere la natura riservata delle informazioni e in che modo � possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte � prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6 e 62, comma 5. 4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 60, comma 3, 61, comma 6 il termine � di quattro giorni. Art. 75. (Inviti ai candidati) 1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, di norma con procedure telematiche, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Con le stesse modalit� le stazioni appaltanti invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso di preinformazione, gli operatori economici che gi� hanno espresso interesse, a confermare nuovamente interesse. 2. Gli inviti di cui al comma 1 menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato XV. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto ai sensi dell'articolo 74 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ci� non � possibile, in formato cartaceo. 3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ci� non � possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta. Art. 76. (Informazione dei candidati e degli offerenti) 1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalit� di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale � stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione. 2. Su richiesta scritta dell'offerente e del candidato interessato, l'amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:
2-bis. Nei termini stabiliti al comma 5 � dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalit� di cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o strumento analogo negli altri Stati membri,
del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all�esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonch� la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi
atti. 3. (abrogato) 4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o � contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi. 5. Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto. SEZIONE III � SELEZIONE DELLE OFFERTE Art. 77. (Commissione giudicatrice) 1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico � affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. 2. La commissione � costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche
che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo
78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo,
non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio
rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista � comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante pu�, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di
importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessit�, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessit� le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di
affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attivit� di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificit� dei profili, pu� selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante. 4. I commissari non devono aver svolto n� possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara � valutata con riferimento alla singola procedura. 5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto. 6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonch� l'articolo 42 del presente codice. Sono altres� esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualit� di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. 7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 8. Il Presidente della commissione giudicatrice � individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati. 9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilit� e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell�incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilit� dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all�ANAC ai fini della cancellazione dell�esperto dall�albo e della comunicazione di un nuovo esperto. 10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, � stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante. 11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, � riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione. 12. (abrogato) 13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attivit� previste dagli articoli da 115 a 121. Art. 78. (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici) 1. E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilit� e moralit�, nonch�
di comprovata competenza e professionalit� nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalit� che l'Autorit� definisce con apposite linee guida, valutando la possibilit� di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12. 1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altres�, disciplinate le modalit� di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonch� sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici. Art. 79. (Fissazione di termini) 1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessit� dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65. 2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65, sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte. 3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:
4. La durata della proroga di cui al comma 3 � proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche. 5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate � insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze. 5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarit� della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravit� del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno gi� inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicit� di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, nonch� attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno. In ogni caso, la stazione appaltante, qualora si verificano malfunzionamenti, ne d� comunicazione all'AGI ai fini dell'applicazione dell'articolo 32-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale. Art. 80. (Motivi di esclusione) 1. Costituisce
motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
2. Costituisce altres� motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo
84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altres� quanto previsto
dall�articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 3. L�esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei
confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societ� in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societ� in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societ� con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di societ� o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato � stato depenalizzato ovvero quando � intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa � stata dichiarata estinta ai sensi dell�articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato � stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 4. Un operatore economico � escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non pi� soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarit� contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1� giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico pu� essere escluso dalla partecipazione a una procedura d�appalto se la stazione appaltante � a conoscenza e pu� adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in
materia contributiva e previdenziale s�intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell�economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilit� sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l�operativit� della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell�appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l�operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purch� l�estinzione, il pagamento o l�impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 5. Le
stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 7. Un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato, o al comma 5, � ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non � escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non pu� avvalersi della possibilit� prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacit� di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d�appalto o concessione �:
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore,
rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione � pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione � pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della
propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l�operatore economico che l�abbia commesso. 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societ� sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 12. In caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne d� segnalazione all'Autorit� che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravit� dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del
comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione � cancellata e perde comunque efficacia. 13. Con
linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, pu� precisare, al fine di garantire omogeneit� di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un
procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo. Art. 81. (Documentazione di gara) 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, � acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all�articolo 213, comma 8. 2. Per le finalit� di cui al comma 1, l�ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d�intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilit� sostenibili e con l�AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali � obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per
l'acquisizione, l�aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all�articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonch� i criteri e le modalit� relative all�accesso e al funzionamento della Banca dati. L�interoperabilit� tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonch� tra queste e le banche dati
gestite dall�ANAC, � assicurata secondo le modalit� individuate dall�AgID con le Linee guida in materia. 3. Costituisce oggetto di valutazione della performance il rifiuto, ovvero l'omessa effettuazione di quanto necessario a garantire l'interoperabilit� delle banche dati, secondo le modalit� individuate con il provvedimento di
cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile delle stesse all'interno dell'amministrazione o organismo pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l'ANAC effettua le dovute segnalazioni all'organo di vertice dell'amministrazione o organismo pubblico. 4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici � istituito il fascicolo virtuale dell�operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell�assenza di motivi di esclusione di cui all�articolo 80, l�attestazione di cui all�articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonch� i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui
all�articolo 83 che l�operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell�operatore economico � utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l�operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai
requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante. 4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all�articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilit� in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati,
con modalit� automatizzate mediante interoperabilit� secondo le modalit� individuate dall�AgID con le linee guida in materia. L�ANAC garantisce l�accessibilit� alla propria banca dati alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 84, commi 1 e seguenti, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al
comma 2, l�ANAC pu� predisporre elenchi di operatori economici gi� accertati e le modalit� per l�utilizzo degli accertamenti per gare diverse. Art. 82. (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformit� ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformit�. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformit� accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformit� equivalenti. Ai fini del presente comma, per �organismo di valutazione della conformit� si intende un organismo che effettua attivit� di valutazione della conformit�, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l�applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull�accreditamento, a norma dell�articolo 5, paragrafo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purch� il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purch� questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto. 3. Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati a norma del presente articolo e degli articoli 68, comma 8, e 69 sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, dalla Cabina di regia. Lo scambio delle informazioni � finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, ed avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali. Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) 1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
2. I requisiti e le capacit� di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il pi� ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con il regolamento di cui all�articolo 216, comma 27-octies, sono
disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalit� di avvalimento, i requisiti e le capacit� che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione
richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di detto regolamento, si applica l'articolo 216, comma 14. 3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, � richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalit� vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalit� vigenti nello Stato membro nel quale � stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilit�, che il certificato prodotto � stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui � residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante pu� chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione. 4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:
5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non pu� comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati pi� lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma � calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo � calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema. 5-bis. In relazione al requisito di cui al comma 4, lettera c), l�adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall�operatore economico e in corso di validit�. In relazione alle polizze
assicurative di importo inferiore al valore dell�appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l�offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall�impegno da parte dell�impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell�appalto, in caso di aggiudicazione. 6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualit�. Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacit� professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori � valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilit�. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all'articolo 84 nonch� quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall'articolo 85, la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) � fornita, a seconda della natura, della quantit� o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 4 e 5. 8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacit�, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacit� realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi
comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonch� delle attivit� effettivamente eseguite. Per i soggetti di cui all�articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. [La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria.] I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle. 9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarit� essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perch� siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente � escluso dalla gara. Costituiscono irregolarit� essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 10. E' istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialit�, per il quale l'Autorit� rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. Il suddetto sistema � connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonch� sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilit� dell'impresa. L'ANAC definisce i requisiti
reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi e i criteri relativi alla valutazione dell�impatto generato di cui all�articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l�offerente sia un soggetto diverso dalle societ� benefit, nonch� le modalit� di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Le linee guida di cui al precedente periodo istituiscono altres� un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell�ANAC, di penalit� e premialit� per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altres� uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva
denuncia. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell�impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all�applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonch� al rispetto dei tempi e dei costi nell�esecuzione dei contratti e dell�incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara
sia in fase di esecuzione del contratto. Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l�entrata in vigore della presente disposizione. L�ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all�entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa. Art. 84. (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e
dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC.
L�attivit� di attestazione � esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l�assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell�esercizio dell'attivit� di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 2. Con il regolamento di cui all�articolo 216, comma 27-octies, sono, altres�, individuati, livelli standard di qualit� dei
controlli che le societ� organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. L'attivit� di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualit� comporta l'esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi pi� gravi, la sospensione o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attivit� da parte dell'ANAC. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attivit� da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le modalit� di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantit� degli organismi esistenti ovvero di necessit� di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attivit� di attestazione. 4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:
b) il possesso dei requisiti di capacit� economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati
all'articolo 83; il periodo di attivit� documentabile � quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente
dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti; c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualit� conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L'ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell'operatore economico, tenendo conto della gravit� del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed � immediatamente cancellata. 5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici � articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori. 6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati
anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalit� predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarit� riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima.
Sull'istanza di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalit� stabilite nel regolamento di cui all�articolo 216, comma 27-octies. I controlli effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della premialit� di cui all'articolo
38. 7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante pu� richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:
8. Il regolamento di cui all�articolo
216, comma 27-octies disciplina i casi e le modalit� di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonch� di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di attestazione. Sono disciplinati, altres�, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attivit� di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di
consorzi stabili nonch� per le microimprese e le piccole e medie imprese. 9. Al fine di garantire l'effettivit� e la trasparenza dei controlli sull'attivit� di attestazione posta in essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle SOA. 10. La violazione delle disposizioni del regolamento di cui all�articolo 216, comma 27-octies � punita con la sanzione previste dall'articolo 213, comma 13. Per le violazioni di cui al periodo
precedente, non � ammesso il pagamento in misura ridotta. L'importo della sanzione � determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai criteri di proporzionalit� e adeguatezza alla gravit� della fattispecie. Nei casi pi� gravi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione
accessoria della sospensione dell'attivit� di impresa per un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione dell'attivit�, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonch� dei requisiti di capacit� strutturale indicati nel regolamento di cui all�articolo 216, comma 27-octies. 12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalit� di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, per migliorare l'effettivit� delle verifiche e conseguentemente la qualit� e la moralit� delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. 12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare a volgere tali funzioni. Art. 85. (Documento di gara unico europeo) 1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformit� al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE � fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorit� pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89, indica l'autorit� pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico � in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti. 3. Se la stazione appaltante pu� ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui all'articolo 81, il DGUE riporta altres� le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso. 4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purch� confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide. 5. La stazione appaltante pu�, altres�, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell'articolo 54, comma 3 o comma 4, lettera a), di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87. La stazione appaltante pu� invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87. 6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non � richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all'articolo 81 o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, possieda gi� tali documenti. 7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle medesime condizioni, dalle
amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modalit� individuate con il provvedimento di cui all'articolo 81, comma 2. 8. Per il tramite della cabina di regia � messo a disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo. Art. 86. (Mezzi di prova) 1. Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo, all'allegato XVII e all�articolo 87. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie. 2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilit� all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:
2-bis. Ai soli fini della prova dell�assenza dei motivi di esclusione di cui all�articolo 80 in capo all�operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l�operatore economico si avvale ai sensi
dell�articolo 89 nonch� ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. Fatta eccezione per il DURC, la stazione appaltante, per i certificati e documenti gi� acquisiti e scaduti da non oltre sessanta giorni e qualora sia pendente il procedimento di acquisto, pu� procedere alla verifica dell�assenza dei motivi di esclusione con richiesta
diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell�attestazione gi� rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validit� possono essere utilizzati nell�ambito di diversi procedimenti di acquisto. 3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al comma 2 non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis). 4. Di norma, la prova della capacit� economica e finanziaria dell'operatore economico pu� essere fornita mediante uno o pi� mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non � in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, pu� provare la propria capacit� economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 5. Le capacit� tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o pi� mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantit� o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi. 5-bis. L�esecuzione dei lavori �
documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto con il regolamento di cui all�articolo 216, comma 27-octies. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell�avviso o nella lettera di invito. Qualora il
responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell�avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall�articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere. 6. Per il tramite della cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all'articolo 80, l'idoneit� all'esercizio dell'attivit� professionale, la capacit� finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all'articolo 83, nonch� eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo. Art. 87. (Certificazione delle qualit�) 1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualit�, compresa l'accessibilit� per le persone con disabilit�, le stazioni appaltantisi riferiscono ai sistemi di garanzia della qualit� basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualit�, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilit� di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualit� proposte soddisfano le norme di garanzia della qualit� richieste. 2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilit� di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purch� gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile. 3. Le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformit� ai criteri di cui al comma 2 dell�articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione della conformit� accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformit� alle norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000. 4. Le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualit� sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta dalla Cabina di regia. Art. 88. (Registro on line dei certificati (e-Certis)) 1. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea sono costantemente aggiornate per il tramite della cabina di regia di cui all'articolo 212. 2. Le stazioni appaltanti utilizzano e-Certis e richiedono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da e-Certis. Art. 89. (Avvalimento) 1. L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, pu� soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacit� di
altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacit� di altri soggetti
solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacit� sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacit� di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonch� il possesso
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporr� dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui � carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altres�, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virt� del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullit�, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacit� economiche e finanziarie dell'operatore economico o alle sue capacit� tecniche e professionali, questi pu� avvalersi, se necessario, della capacit� di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest'ultimo riferito all'ambito temporale di validit� del sistema di qualificazione. 3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacit� l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altres� indicati i casi in cui l'operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purch� si tratti di requisiti tecnici. 4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. 5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 6. E' ammesso l'avvalimento di pi� imprese ausiliarie. L'ausiliario non pu� avvalersi a sua volta di altro soggetto. 7. In relazione a ciascuna gara non � consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga pi� di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 8. Il contratto � in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale � rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria pu� assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonch� l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorit� tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altres� l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicit�. 10. L'avvalimento non � ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 11. Non � ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori
rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessit� tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con il regolamento di cui all�articolo 216, comma
27-octies � definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonch� i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell�ottenimento dell�attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all�articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all�articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista. Art. 90. (Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni) 1. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati per tali certificazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio di cui all'allegato XIII possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che consentono l'iscrizione negli elenchi o di ottenere il rilascio della certificazione nonch� la relativa classificazione. 2. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli elenchi e gli organismi di certificazione di cui al comma 1, presso cui le domande vanno presentate, comunicano alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 i propri dati entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi o di nuovi organismi di certificazione e provvedono altres� all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento la Cabina di regia cura la trasmissione di tali dati alla Commissione europea e agli altri Stati membri. 3. Per gli operatori economici facenti parte di un raggruppamento che dispongono di mezzi forniti da altre societ� del raggruppamento, l'iscrizione negli elenchi o il certificato indicano specificamente i mezzi di cui si avvalgono, chi ne sia proprietario e le relative condizioni contrattuali. 4. L'iscrizione di un operatore economico in un elenco ufficiale o il possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione costituisce presunzione d'idoneit� ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dall'elenco o dal certificato. 5. I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione, per i quali opera la presunzione di idoneit� di cui al comma 4, possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova in sede di verifica dei requisiti degli operatori economici da parte di chi vi abbia interesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, pu� essere richiesta un'attestazione supplementare ad ogni operatore economico. 6. Le stazioni appaltanti applicano i commi 1 e 5 del presente articolo solo agli operatori economici stabiliti sul territorio nazionale. 7. I requisiti della prova per i criteri di selezione qualitativa previsti dall'elenco ufficiale o dalla certificazione devono risultare conformi all'articolo 86 e, ove applicabile, all'articolo 87. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento l'iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi sono informati entro un termine ragionevole, fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che redige l'elenco o dell'organismo di certificazione competente. 8. L'iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione non possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altres� altri mezzi di prova equivalenti. 9. Sono messe a disposizione degli altri Stati membri che ne facciano richiesta le informazioni relative ai documenti presentati dagli operatori economici per provare il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 ovvero, per gli operatori di altri Stati membri, il possesso di una certificazione equivalente. 10. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell'ANAC. Art. 91. (Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare) 1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficolt� o la complessit� dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purch� sia assicurato il numero minimo, di cui al comma 2, di candidati qualificati. 2. Quando si avvalgono di tale facolt�, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalit�, che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non pu� essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati non pu� essere inferiore a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacit� di cui all'articolo 83 � inferiore al numero minimo, la stazione appaltante pu� proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacit� richieste. La stazione appaltante non pu� includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacit� richieste. Art. 92. (Riduzione del numero di offerte e soluzioni) 1. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facolt� di ridurre il numero di offerte da negoziare di cui all'articolo 62, comma 11, o di soluzioni da discutere di cui all'articolo 64, comma 8, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purch� vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati. Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura) 1. L'offerta � corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante pu� motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia � fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all�articolo 36, comma 2, lettera a), � facolt� della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo. 2. La cauzione � costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali
di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9. 3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pu� essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilit� previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivit� o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivit� di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societ� di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilit� richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonch� l'operativit� della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validit� maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altres� prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia � svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, � ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualit� conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo � ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo � ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi
primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualit� ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo � ridotto del 15 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti
di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo � ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalit� e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001, o in possesso di certificazione della parit� di genere di cui
all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di
operativit� in qualit� di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull�importo che risulta dalla riduzione precedente. 8. L'offerta � altres� corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 8-bis. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all�articolo 103, comma 9. 9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. 10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attivit� del responsabile unico del procedimento. TITOLO IV - AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI Art. 94. (Principi generali in materia di selezione) 1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97 previa verifica, in applicazione degli articoli 85, 86 e 88, della sussistenza dei seguenti presupposti:
2. La stazione appaltante pu� decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente pi� vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3. Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto) 1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilit� di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti. 2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parit� di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualit�/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96. 3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualit�/prezzo:
4. Pu� essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta. 6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione
dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente pi� vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualit�/prezzo, � valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:
7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, pu� assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. 8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. 9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta pi� vantaggiosa. 10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). 10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualit�/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. 11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale. 12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facolt� � indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito. 13. Compatibilmente con il diritto dell�Unione europea e con i princ�pi di parit� di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalit�, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel
bando di gara, nell�avviso o nell�invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell�offerta in relazione al maggiore rating di legalit� e di impresa, alla valutazione dell�impatto generato di cui all�articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l�offerente sia un soggetto diverso dalle societ� benefit, nonch� per agevolare la
partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altres� il maggiore punteggio relativo all�offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull�ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero e l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parit� di genere di cui
all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualit� prezzo, si applicano altres� le seguenti disposizioni:
14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta. 15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, n� per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Art. 96. (Costi del ciclo di vita) 1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:
2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegher� al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalit� ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:
3. L'allegato XVIII al presente codice contiene l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo di vita. Art. 97. (Offerte anormalmente basse) 1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruit�, seriet�, sostenibilit� e realizzabilit� dell'offerta. 2. Quando il criterio
di aggiudicazione � quello del prezzo pi� basso e il numero delle offerte ammesse � pari o superiore a 15, la congruit� delle offerte � valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione � quello del prezzo pi� basso e il numero delle offerte ammesse � inferiore a 15, la congruit� delle offerte � valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruit� delle offerte, al
fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pu� procedere con decreto alla rideterminazione delle modalit� di calcolo per l�individuazione della soglia di anomalia. 3. Quando il criterio di aggiudicazione � quello dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa la congruit� delle offerte � valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo � effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6. 3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter � effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:
5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalit� di cui al primo periodo, che l'offerta � anormalmente bassa in quanto:
6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altres�, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso pu� valutare la congruit� di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 7. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta � anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato pu� escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non � in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea. 8.
Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione � quello del prezzo pi� basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all�articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l�esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse � inferiore a dieci. 9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5. Art. 98. (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati) 1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalit� di pubblicazione di cui all'articolo 72, conforme all'allegato XIV, Parte I, lettera D relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro. 2. Se la gara � stata indetta mediante un avviso di preinformazione e se l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso che non aggiudicher� ulteriori appalti nel periodo coperto dall'avviso di preinformazione, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al riguardo. 3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 54, le stazioni appaltanti sono esentate dall'obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre. 4. Le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 72, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al pi� tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre. 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 53, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici. Art. 99. (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti) 1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:
2. La relazione di cui al comma 1 non � richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro, o se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonch� le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuer� tale prestazione. 3. Qualora l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 98 o dell�articolo 142, comma 3, contiene le informazioni richieste al comma 1, le stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso. 4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. Garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione � conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 5. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 212 per la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle autorit�, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione � richiesta. TITOLO V - ESECUZIONE Art. 100. (Requisiti per l'esecuzione dell�appalto) 1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purch� siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parit� di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalit�, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali. 2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari. Art. 101. (Soggetti delle stazioni appaltanti) 1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, � diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualit� delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonch� del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformit� e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. 2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che pu� essere coadiuvato, in relazione alla complessit� dell'intervento, da uno o pi� direttori operativi e da ispettori di cantiere. 3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, � preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinch� i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformit� al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilit� del coordinamento e della supervisione dell'attivit� di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilit� dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivit� ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonch�:
4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attivit� direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformit� delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore � ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivit� in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonch� durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attivit� direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, pu� nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto. Art. 102. (Collaudo e verifica di conformit�) 1. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dei lavori per i lavori e al direttore dell�esecuzione del contratto per i servizi e forniture. 2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformit� per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Per i contratti pubblici di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 il certificato di collaudo, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, pu� essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, � sempre facolt� della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformit� con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento. Nei casi di cui al presente comma il certificato di regolare esecuzione � emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 3. Il collaudo finale o la verifica di conformit� deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessit� dell'opera o delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine pu� essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformit� ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorch� l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 4. (abrogato) 5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformit� e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorch� riconoscibili, purch� denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 6. Per effettuare le attivit� di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralit�, competenza e professionalit�, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attivit� di collaudo � contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche � determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, � individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8. 7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformit�:
8. Con il regolamento di cui
all�articolo 216, comma 27-octies sono disciplinate e definite le modalit� tecniche di svolgimento del collaudo, nonch� i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformit� possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica
l'articolo 216, comma 16, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. 9. Al termine del lavoro sono redatti:
Art. 103. (Garanzie definitive) 1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalit� di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione � indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia � indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire � aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento � di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione � prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonch� a garanzia del rimborso delle somme pagate in pi� all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilit� del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pu� richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. 2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pu� essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonch� l'operativit� della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 5. La garanzia di cui al comma 1 � progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo � automatico, senza necessit� di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia � prestata. 6. Il pagamento della rata di saldo � subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformit� nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitivit� dei medesimi. 7. L'esecutore dei lavori � obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento � stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilit� civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale � pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa � sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo � obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilit� e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalit� avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori � altres� obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilit� civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 9. Le garanzie fideiussorie
e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilit� solidale tra le imprese. 11. E' facolt� dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all�articolo 36, comma 2, lettera a), nonch� per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidit� nonch� per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed � subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Art. 104. (Garanzie per l�esecuzione di lavori di particolare valore) 1. Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93 comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui all'articolo 103, una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento" e una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata "garanzia per la risoluzione". 2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, anche quest'ultimo presenta le garanzie previste al comma 1. 3. La garanzia di buon adempimento � costituita con le modalit� di cui all'articolo 103 commi 1 e 2, ed � pari al cinque per cento fisso dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi di cui all'articolo 103 comma 1 e permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 4. La garanzia fideiussoria "per la risoluzione" di natura accessoria, opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice ed � di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, fermo restando che, qualora l'importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di euro. 5. La garanzia "per la risoluzione" copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore e l'eventuale maggior costo tra l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti gi� effettuati o da effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori. 6. La garanzia "per la risoluzione" � efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorch� cessa automaticamente. La garanzia "per la risoluzione" cessa automaticamente oltre che per la sua escussione ai sensi del comma 1, anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori. 7. Le garanzie di cui al presente articolo prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile. 8. Nel caso di escussione il pagamento � effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore recante l'indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede l'escussione. 9. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie di cui al comma 1, sono adottati con le modalit� di cui all'articolo 103, comma 9. 10. Le garanzie di cui al presente articolo e agli articoli 93 e 103 prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da pi� garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore. Art. 105. (Subappalto) 1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullit�, fatto salvo quanto previsto dall�articolo 106, comma 1,
lettera d), il contratto non pu� essere ceduto, non pu� essere affidata a terzi l�integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonch� la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensit� di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. 2. Il subappalto � il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivit� ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all�articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell�aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell�appalto, ivi comprese quelle di cui all�articolo 89, comma 11, dell�esigenza, tenuto conto della natura o della complessit� delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attivit� di cantiere e pi� in generale dei
luoghi di lavoro e di garantire una pi� intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell�elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell�anagrafe antimafia
degli esecutori istituita dall�articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo
del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altres�, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E� altres� fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonch� siano variati i requisiti di cui al comma 7. 3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificit�, non si configurano come attivit� affidate in subappalto:
4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purch�:
5. (abrogato dall'art. 49, comma 2, lettera b), legge n. 108 del 2021) 6. (abrogato dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021) 7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altres� la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli
articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del
contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 8. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario �
responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore � liberato dalla responsabilit� solidale di cui al primo periodo. (rectius: di cui al secondo periodo) 9. L'affidatario � tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altres�, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonch� copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarit� contributiva in corso di validit� relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonch� in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarit� contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6. 11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
14. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l�applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivit� oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l�oggetto dell�appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell�oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario � solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente. 15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. 16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarit� contributiva � comprensivo della verifica della congruit� della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruit�, per i lavori edili � verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente pi� rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili � verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato. 17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorit� competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario � tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere � responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societ� o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pu� essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della met�. 19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pu� formare oggetto di ulteriore subappalto. 20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societ� anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altres� agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo � consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. 21. E' fatta salva la facolt� per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori. 22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera b), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite. Art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) 1. Le modifiche, nonch� le varianti, dei contratti di appalto in corso di validit� devono essere autorizzate dal RUP con le modalit� previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessit� di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica � al di sotto di entrambi i seguenti valori:
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato � il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione. 4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia � considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica � considerata sostanziale se una o pi� delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed � pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicit� avviene in ambito nazionale. 6. Una nuova procedura d'appalto in conformit� al presente codice � richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2. 7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto pu� essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di pi� modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice. 8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorit� irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorit� pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica. 9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessit� di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. 10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 11. La durata del contratto pu� essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se � prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga � limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente � tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o pi� favorevoli per la stazione appaltante. 12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pu� imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non pu� far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilit� alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilit�, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui � stata notificata la cessione pu� opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. 14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonch� quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimit� della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13. Art. 107. (Sospensione) 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pu� disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonch� dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinch� alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale � inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. 2. La sospensione pu�, altres�, essere disposta dal RUP per ragioni di necessit� o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore pu� chiedere la risoluzione del contratto senza indennit�; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo � dovuto all'esecutore negli altri casi. 3. La sospensione � disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale 4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore � tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali � sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilit�. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento d� avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. 5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pu� richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilit� della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, � comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto n� ad alcuna indennit� qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore pu� chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture. Art. 108. (Risoluzione) 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell�articolo 107, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o pi� delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241. 2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
3. Il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pu� essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altres�, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pu� essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gi� eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. 7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalit� di cui al presente codice. Con il verbale � accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilit� e quanto previsto nel progetto approvato nonch� nelle eventuali perizie di variante; � altres� accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonch� nelle eventuali perizie di variante. 8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore � determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolt� prevista dall'articolo 110, comma 1. 9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gi� allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pu� depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalit� di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. Art. 109. (Recesso) 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pu� recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonch� del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. 2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite � calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. 3. L'esercizio del diritto di recesso � preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarit� dei servizi e delle forniture. 4. I materiali, il cui valore � riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli gi� accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3. 5. La stazione appaltante pu� trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. 6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero � effettuato d'ufficio e a sue spese. Art. 110. (Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione) 1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gi� proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, pu� eseguire i contratti gi� stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato. 4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si applica l'articolo 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza � sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. 5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. 6. L'ANAC pu� subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessit� che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacit� finanziaria, tecnica, economica, nonch� di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione pi� in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non � in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. 7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione. Art. 111. (Controllo tecnico, contabile e amministrativo) 1. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono individuate le modalit� e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attivit� di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne
trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilit�. Con il regolamento di cui al primo periodo, sono disciplinate, altres�, le modalit� di svolgimento della verifica di conformit� in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonch� i casi in cui il direttore dell'esecuzione pu� essere incaricato della verifica di conformit�. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare
l�attivit� di direzione dei lavori, essa � affidata, nell�ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell�articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato;
ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione. 1-bis. Gli accertamenti di
laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attivit� di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi. 2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture �, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede anche con
l�ausilio di uno o pi� direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessit� dell�appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformit� ai documenti contrattuali. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altres� individuati compiutamente le modalit� di effettuazione dell'attivit� di controllo
di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione, mediante metodologie e strumentazioni elettroniche. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista. 2-bis . Le metodologie e strumentazioni elettroniche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all�articolo 213, comma 8, per l�invio delle informazioni richieste dall�ANAC ai sensi del citato articolo 213, comma 9. Art. 112. (Appalti e concessioni riservati) 1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione
ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilit� o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilit� o da lavoratori svantaggiati. 2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilit� quelli di cui
all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in et� lavorativa in
situazioni di difficolt� familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. 3. Il bando di gara o l'avviso di preinformazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata. Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche) 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformit�, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti. 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attivit� di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformit�, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non � previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalit� diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui � nominato il direttore dell'esecuzione. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 � ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalit� e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonch� tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalit� per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo � disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attivit� svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata � destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacit� di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse pu� essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Universit� e gli istituti scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, pu� essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. Art. 113-bis. (Termini di pagamento. Clausole penali) 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall�adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purch� ci� sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all�adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall�adozione degli stessi. 1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l�esecutore pu� comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l�adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all�esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater. 1-quater. In caso di difformit� tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell�esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l�esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. 1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all�adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarit� contributiva dell�esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo. 1-sexies. L�esecutore pu� emettere fattura al momento dell�adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L�emissione della fattura da parte dell�esecutore non � subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP. 1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP � annotato nel registro di
contabilit�. 2. All�esito positivo del collaudo o della verifica di conformit�, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell�emissione della fattura da parte dell�appaltatore; il relativo pagamento � effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformit�, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purch� ci� sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell�opera, ai sensi dell�articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 3. Resta fermo quanto previsto all�articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell�esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell�appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all�importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l�1 per mille dell�ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all�entit� delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. TITOLO VI - REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO CAPO I - APPALTI NEI SETTORI SPECIALI SEZIONE I - DISPOSIZIONI APPLICABILI E AMBITO Art. 114. (Norme applicabili e ambito soggettivo) 1. Ai contratti pubblici di cui al presente Capo si applicano le norme che seguono e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 58, ad esclusione delle disposizioni relative alle concessioni. L'articolo 49 si applica con riferimento agli allegati 3, 4 e 5 e alle note generali dell�Appendice 1 dell�Unione europea della AAP e agli altri accordi internazionali a cui l'Unione europea � vincolata. 2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attivit� previste dagli articoli da 115 a 121; si applicano altres� a tutti i soggetti che pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, annoverano tra le loro attivit� una o pi� attivit� tra quelle previste dagli articoli da 115 a 121 ed operano in virt� di diritti speciali o esclusivi. 3. Ai fini del presente articolo, per diritti speciali o esclusivi si intendono i diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali mediante disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati avente l'effetto di riservare a uno o pi� enti l'esercizio delle attivit� previste dagli articoli da 115 a 121 e di incidere sostanzialmente sulla capacit� di altri enti di esercitare tale attivit�. 4. Non costituiscono diritti speciali o esclusivi, ai sensi del comma 3, i diritti concessi in virt� di una procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi. A tali fini, oltre alle procedure di cui al presente codice, costituiscono procedure idonee ad escludere la sussistenza di diritti speciali o esclusivi tutte le procedure di cui all'allegato II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento e del Consiglio in grado di garantire un'adeguata trasparenza. 5. (abrogato) 6. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 158. 7. Ai fini degli articoli 115, 116 e 117 il termine �alimentazione� comprende la generazione, produzione nonch� la vendita all'ingrosso e al dettaglio. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 121. 8. All'esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali si applicano le norme di cui agli articoli 100, 105, 106, 108 e 112. Art. 115. (Gas ed energia termica) 1. Per quanto riguarda il gas e l'energia termica, il presente capo si applica alle seguenti attivit�:
2. L'alimentazione con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non � un'amministrazione aggiudicatrice non � considerata un'attivit� di cui al comma 1, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
Art. 116. (Elettricit�) 1. Per quanto riguarda l'elettricit�, il presente capo si applica alle seguenti attivit�:
2. L'alimentazione con elettricit� di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non � un un'amministrazione aggiudicatrice non � considerata un'attivit� di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:
Art. 117. (Acqua) 1. Ferme restando le esclusioni specifiche relative alle concessioni previste all'articolo 12, per quanto riguarda l'acqua, il presente capo si applica alle seguenti attivit�:
2. Il presente capo si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un'attivit� di cui al comma 1 e che riguardino una delle seguenti attivit�:
3. L'alimentazione con acqua potabile di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non � un'amministrazione aggiudicatrice non � considerata un'attivit� di cui al comma 1 se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
Art. 118. (Servizi di trasporto) 1. Ferme restando le esclusioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera i), le disposizioni del presente capo si applicano alle attivit� relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo. 2. Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorit� pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacit� di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio. Art. 119. (Porti e aeroporti) 1. Le norme del presente capo si applicano alle attivit� relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali. Art. 120. (Servizi postali) 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attivit� relative alla prestazione di:
2. Ai fini del presente codice e fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si intende per:
Art. 121. (Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi) 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attivit� relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:
2. Rimangono escluse le attivit� relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e gas naturale, nonch� di produzione di petrolio, in quanto attivit� direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili SEZIONE II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE Art. 122. (Norme applicabili) 1. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, gli enti aggiudicatori nei settori speciali applicano, per quanto compatibili con le norme di cui alla presente Sezione, i seguenti articoli della Parte II, Titolo III, Capi II e III: 60, salvo che la disposizione sull'avviso di preinformazione si intende riferita all'avviso periodico indicativo; 61, commi 1 e 2, con la precisazione che il termine di 30 giorni ivi previsto pu� essere ridotto fino a quindici giorni, nonch� commi 3 e 5; 64 con la precisazione che il termine di trenta giorni per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, pu� essere ridotto fino a quindici giorni, qualora sia stato pubblicato un avviso periodico indicativo e sia stato trasmesso un invito a confermare interesse; 65; 66; 67; 68; 69; 73 e 74. Si applicano altres� le disposizioni di cui agli articoli da 123 a 132. Art. 123. (Scelta delle procedure) 1. Nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara in conformit� alle disposizioni di cui alla presente sezione. Gli enti aggiudicatori possono altres� ricorrere a dialoghi competitivi e partenariati per l'innovazione in conformit� alle disposizioni di cui alla presente sezione. 2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 122, le procedure di affidamento di cui al presente capo, sono precedute dalla pubblicazione di un avviso di indizione di gara con le modalit� e nel rispetto dei termini stabiliti dal presente codice. 3. La gara pu� essere indetta con una delle seguenti modalit�:
4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto, conformemente all'articolo 131 5. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara, di cui all'articolo 63, esclusivamente nei casi e nelle circostanze espressamente previsti all'articolo 125. Art. 124. (Procedura negoziata con previa indizione di gara) 1. Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore economico pu� presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa. 2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione � fissato, in linea di massima, in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara � usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell'invito a confermare interesse e non � in alcun caso inferiore a quindici giorni. 3. Soltanto gli operatori economici invitati dall'ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall'articolo 135. 4. Il termine per la ricezione delle offerte pu� essere fissato d'accordo tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purch� questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non pu� essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Art. 125. (Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara) 1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:
Art. 126. (Comunicazione delle specifiche tecniche) 1. Su richiesta degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a disposizione le specifiche tecniche previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili per via elettronica in maniera gratuita, illimitata e diretta. 2. Le specifiche tecniche sono trasmesse per via diversa da quella elettronica qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 3, o qualora gli enti aggiudicatori abbiano imposto requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono ai sensi dell'articolo 52, comma 7. 3. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, si considera sufficiente l'indicazione del riferimento a tali documenti. 4. Per il tramite della Cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati conformemente agli articoli 68. comma 8, 69 e 82, commi 1 e 2. Art. 127. (Pubblicit� e avviso periodico indicativo) 1. Alla pubblicit� degli atti delle procedure di scelta del contraente dei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 73 e 74 e quelle degli articoli di cui alla presente sezione. 2. Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione A sono pubblicati dall'ente aggiudicatore sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, gli avvisi sono pubblicati anche dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. A tal fine gli enti aggiudicatori inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente, come indicato nell'allegato V, punto 2, lettera b), e punto 3. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, sezione C. 3. Quando una gara � indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l'avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:
4. Gli avvisi di cui al comma 2 possono essere pubblicati sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale. Il periodo coperto dall'avviso pu� durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'allegato IX, l'avviso di cui all'articolo 142, comma 1, lettera b) pu� coprire un periodo di due anni. Art. 128. (Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione) 1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato XIV, parte II, lettera H, indicando le finalit� del sistema di qualificazione e le modalit� per conoscere le norme relative al suo funzionamento. 2. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema. 3. Gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso sull'esistenza del sistema il periodo di efficacia del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, essi informano l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea di qualsiasi cambiamento di tale periodo di efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari:
Art. 129. (Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati) 1. I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alla parte pertinente dell'allegato XIV, parte II e sono pubblicati conformemente all'articolo 130. 2. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, lettera G ed � pubblicato conformemente all'articolo 130. Si applicano altres� le disposizioni di cui all'articolo 98, commi 2, 3, 4 e 5. 3. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo (�servizi R&S�), le informazioni riguardanti la natura e la quantit� dei servizi possono limitarsi:
4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XIV, parte II, lettera G e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e per motivi statistici. Art. 130. (Redazione e modalit� di pubblicazione dei bandi e degli avvisi) 1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 127 a 129 contenenti le informazioni indicate nell'allegato XIV, parte II, lettere A, B, D, G e H e nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche sono redatti conformemente a quelli redatti dalla Commissione e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V. 2. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi con le modalit� di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. 3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunit� scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale � l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, � pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 4. L'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di cui all'articolo 127, degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nonch� degli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui all'articolo 123, comma 3, lettera b), continuino a essere pubblicati:
5. La conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata agli enti aggiudicatori dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea vale come prova della pubblicazione. 6. Gli enti aggiudicatori possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dal presente decreto, a condizione che essi siano trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica secondo il formato e le modalit� di trasmissione precisate nell'allegato V. 7. Per la pubblicazione a livello nazionale si applica l'articolo 73 Art. 131. (Inviti ai candidati) 1. Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, e nella procedura negoziata senza previa indizione di gara, gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare. Con le stesse modalit� gli enti aggiudicatori invitano, nel caso di indizione di gara, tramite un avviso periodico indicativo, gli operatori economici che gi� hanno espresso interesse a confermare nuovamente interesse. 2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione e nelle procedure competitive con negoziazione, gli inviti menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'allegato XV, parte II. Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto, di cui all'articolo 74 e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ci� non sia possibile, in formato cartaceo. 3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ci� non sia possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi essenziali della prestazione richiesta. Art. 132. (Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti) 1. Per quanto riguarda le informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 e ai seguenti commi 2. Gli enti aggiudicatori che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Se la decisione sulla qualificazione richiede pi� di quattro mesi, entro due mesi dalla presentazione della domanda, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente le ragioni della proroga del termine e indica la data entro cui interverr� la decisione. 3. I richiedenti la cui qualificazione � respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui agli articoli 134 e 136. 4. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui agli articoli 134 e 136. L'intenzione di porre fine alla qualificazione � preventivamente notificata per iscritto all'operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l'azione proposta. SEZIONE III - SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE E RELAZIONI UNICHE Art. 133. (Principi generali per la selezione dei partecipanti) 1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano, per quanto compatibili con le norme di cui alla presente sezione, le disposizioni di cui ai seguenti articoli: 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96 e 97. 2. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:
3. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:
4. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l'innovazione, quando decidono sulla qualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori:
5. Al fine di acquisire informazioni e documentazioni dagli operatori economici candidati, gli enti aggiudicatori utilizzano la banca dati di cui all'articolo 81, ovvero accettano autocertificazioni e richiedono le integrazioni con le modalit� di cui all'articolo 85, comma 5. 6. Gli enti aggiudicatori verificano la conformit� delle offerte presentate dagli offerenti cos� selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l'appalto secondo i criteri di cui agli articoli 95 e 97. 7. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non aggiudicare un appalto all'offerente che presenta l'offerta migliore, se hanno accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui all'articolo 30. 8. Nelle procedure aperte, gli enti
aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneit� degli offerenti. Tale facolt� pu� essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilit�, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia
aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice. Art. 134. (Sistemi di qualificazione) 1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. In tal caso gli enti provvedono affinch� gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati. 2. Il sistema di cui al comma 1 pu� comprendere vari stadi di qualificazione. Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, nonch� norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, disciplinando le modalit� di iscrizione al sistema, l'eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema. Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applicano gli articoli 68, 69 e 82. Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati. 3. I criteri e le norme di cui al comma 2 sono resi disponibili, a richiesta, e comunicati agli operatori economici interessati. Un ente aggiudicatore pu� utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore o di altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati. 4. Gli enti aggiudicatori istituiscono e aggiornano un elenco degli operatori economici, che pu� essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione � valida. 5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui all'articolo 136. 6. In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione di cui al comma 1, gli enti aggiudicatori osservano:
7. L'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non pu� chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi gi� nella disponibilit� dell'ente aggiudicatore. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorit� diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 8. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati gi� qualificati con tale sistema. 9. Tutte le spese fatturate in relazione alle domande di qualificazione o all'aggiornamento o alla conservazione di una qualificazione gi� ottenuta in base al sistema sono proporzionali ai costi generati. Art. 135. (Criteri di selezione qualitativa e avvalimento) 1. Gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati. Tali norme e criteri sono accessibili agli operatori economici interessati. 2. Qualora gli enti aggiudicatori si trovino nella necessit� di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, possono, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione, definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessit� e consentano all'ente aggiudicatore di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza. 3 Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacit� economico finanziaria o tecnico professionale di altri soggetti, si applica l'articolo 89. Art. 136. (Applicabilit� dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione) 1. Le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l'esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione includono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo. Se l'ente aggiudicatore � un'amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all'articolo 80 alle condizioni stabilite in detto articolo. 2. I criteri e le norme di cui al comma 1 possono comprendere i criteri di selezione di cui all'articolo 83 alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal comma 5 di detto articolo. 3. Per le finalit� dei commi 1 e 2, si applicano gli articoli 85, 86, 87 e 88. Art. 137. (Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi) 1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui l'Unione europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell'Unione ai mercati di tali paesi terzi. 2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture pu� essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. In caso di mancato respingimento dell'offerta a norma del presente comma, la stazione appaltante motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all'Autorit� la relativa documentazione. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti. 3. Salvo il disposto del presente comma, terzo periodo, se due o pi� offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 95, viene preferita l'offerta che non pu� essere respinta a norma del comma 2 del presente articolo. Il valore delle offerte � considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 per cento. Tuttavia, un'offerta non � preferita ad un'altra in virt� del presente comma, se l'ente aggiudicatore, accettandola, � tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale gi� esistente, con conseguente incompatibilit� o difficolt� tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati. 4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i Paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi del comma 1, � stato esteso il beneficio del presente codice. Art. 138. (Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture) 1. La Cabina di regia di cui all'articolo 212 informa, su segnalazione da parte del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la Commissione europea di ogni difficolt� d'ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle imprese italiane nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi e da esse riferita con particolare riferimento all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato X. 2. Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei Paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell'OMC. Art. 139. (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti) 1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dal presente codice e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti: a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti; 2. Nella misura in cui l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 129 o dell'articolo 140, comma 3, contiene le informazioni richieste al presente comma, gli enti aggiudicatori possono fare riferimento a tale avviso. 3. Gli enti aggiudicatori documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione � conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 212, per l'eventuale successiva comunicazione alla Commissione o alle autorit�, agli organismi o alle strutture competenti. SEZIONE IV - SERVIZI SOCIALI, CONCORSI DI PROGETTAZIONE E NORME SU ESECUZIONE Art. 140. (Norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali) 1. Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli
articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le disposizioni di cui all�articolo 142, comma 5-octies, si applicano ai servizi di cui
all�articolo 142, comma 5-bis, nei settori speciali, di importo inferiore alla soglia di cui all�articolo 35, comma 2, lettera c). Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto per i servizi di
cui al presente comma rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalit�:
2. Il comma 1 non si applica allorch� una procedura negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata, conformemente all'articolo 63, per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi. 3. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto per i servizi di cui al presente articolo ne rendono noto il risultato mediante un avviso di aggiudicazione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso essi inviano gli avvisi raggruppati al pi� tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre. 4. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, parte III, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 130. Art. 141. (Norme applicabili ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali) 1. Ai concorsi di progettazione e di idee nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 152, commi 1, 2, 3 e 5, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 153, comma 1, 154, commi 1, 2, 4 e 5, 155 e 156. 2. Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso. 3. Il bando di concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XIX e l'avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XX nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione. 4. L'avviso sui risultati di un concorso di progettazione � trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo. Si applica l'articolo 153, comma 2, secondo periodo. 5. L'articolo 130, commi da 2 a 6 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione. CAPO II - APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI Art. 142. (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi) 1. Le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui all'allegato IX rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalit�:
2. Il comma 1 non si applica, allorch� sia utilizzata per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi una procedura negoziata senza previa pubblicazione in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 63. 3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i servizi di cui all'allegato IX rendono noto il risultato della procedura d'appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera H, conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al pi� tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre. 4. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, i modelli di formulari di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione. 5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 72. 5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies, si applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei settori ordinari: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative. 5-ter. L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualit�, la continuit�, l'accessibilit�, la disponibilit� e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti. 5-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore. 5-quinquies. Le finalit� di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite anche tramite le forme di aggregazione previste dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari e a istituzioni analoghe. 5-sexies. Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65. 5-septies. Oltre a quanto previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere, altres�, applicate per l'aggiudicazione le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualit�/prezzo. 5-octies. Gli appalti di servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36. 5-nonies. Le disposizioni di cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai servizi di cui all'articolo 144, compatibilmente con quanto previsto nel medesimo articolo. Art. 143. (Appalti riservati per determinati servizi) 1. Le stazioni appaltanti possono riservare alle organizzazioni di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari,
sociali e culturali di cui all'allegato IX, identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8. 2. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:
3. La durata massima del contratto non supera i tre anni. 4. Il bando � predisposto nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Art. 144. (Servizi di ristorazione) 1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualit� dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonch� di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice e della qualit� della formazione degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonch� di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141. 2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, si applica l'articolo 216, comma 18. 3. L'attivit� di emissione di buoni pasto, consistente nell'attivit� finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, � svolta esclusivamente da societ� di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attivit� finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle societ� di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione redatta da una societ� di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile. 4. Gli operatori economici attivi nel settore dell'emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione europea possono esercitare l'attivit� di cui al comma 3 se a ci� autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza. Le societ� di cui al comma 3 possono svolgere l'attivit� di emissione dei buoni pasto previa segnalazione certificata di inizio attivit� dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, sono individuati le modalit� attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, nonch� gli esercizi presso i quali
pu� essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le societ� di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili. I predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilit� previsti dalla legislazione vigente, che le societ� emittenti sono tenute a consegnare agli
esercizi convenzionati. 6. L'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualit�/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti, tra i quali:
6-bis. In caso di buoni pasto in forma
elettronica previsti dall�articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, � garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento. 7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione � sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione. 8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le societ� di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attivit� contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilit� del buono pasto per l'intero valore facciale. CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI Art. 145. (Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali) 1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina relativa a contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio. 2. Le disposizioni del presente capo si applicano, altres�, all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei. 3. Per quanto non diversamente disposto nel presente capo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del presente codice. Art. 146. (Qualificazione) 1. In conformit� a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo � richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento. 2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non � condizionato da criteri di validit� temporale. 3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificit� del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell�Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice. 4. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalit� di verifica ai fini dell'attestazione. Il direttore tecnico dell'operatore economico incaricato degli interventi di cui
all'articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista. (il d.m. 22 agosto 2017, n. 154 � stato pubblicato sulla G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017) Art. 147. (Livelli e contenuti della progettazione) 1. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono altres� stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonch� i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attivit� di progettazione, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonch� i principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori. 2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali � richiesta, in sede di progetto di fattibilit�, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente. 3. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, il progetto di fattibilit� comprende oltre alla scheda tecnica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il progetto di fattibilit�, individuando, anche attraverso indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i fattori di degrado e i metodi di intervento. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalit� tecnico-esecutive degli interventi ed � elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicit� dell'intervento conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione. 4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico, anche subacqueo, nonch� quelli relativi al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio sono appaltati, di regola, sulla base di un progetto esecutivo. 5. Qualora il responsabile unico del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d'opera, pu� prevedere l'integrazione della progettazione in corso d'opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico. 6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivit� del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonch� l'organo di collaudo, comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all'articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento. Art. 148. (Affidamento dei contratti) 1. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonch� quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 146 sul possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo. 2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 1 possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse nell'indicazione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, indipendentemente dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all'importo complessivo. A tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei documenti di gara, le attivit� riguardanti il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui al comma 1, rispetto a quelle di carattere strutturale, impiantistico, nonch� di adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. 3. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, e per la manutenzione e il restauro di ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, pu� applicare la disciplina relativa ai servizi o alle forniture, laddove i servizi o le forniture assumano rilevanza qualitativamente preponderante ai fini dell'oggetto del contratto, indipendentemente dall'importo dei lavori. 4. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo. 5. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applica l'articolo 28. 6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo. Per i lavori di cui al presente Capo, in deroga al disposto
dell�articolo 95, comma 4, pu� essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro. 7. L'esecuzione dei lavori di cui al presente capo � consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumit� o alla tutela del bene, fino all'importo di trecentomila euro, secondo le modalit� di cui all'articolo 163 del presente codice. Entro i medesimi limiti di importo, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza � altres� consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4. Art. 149. (Varianti) 1. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilit� finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. 2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in pi� dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificit� dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ci� sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonch� le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. Art. 150. (Collaudo) 1. Per i lavori relativi ai beni di cui al presente capo � obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione. 2. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche Art. 151. (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato) 1. La disciplina di cui all'articolo 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonch� ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione. 2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi. 3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altres� la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti
e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1. Resta fermo quanto previsto ai sensi dell�articolo 106,
comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. CAPO IV - CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE Art. 152. (Ambito di applicazione) 1. Il presente capo si applica:
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di cui all'articolo 35 � pari al valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di cui all'articolo 35 � pari al valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso. 3. Il presente capo non si applica:
4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilit� tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154, comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilit� tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente sviluppa il documento di fattibilit� delle alternative progettuali, di cui all�articolo 23, comma 5; l�amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all�articolo 155; il vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti per la seconda fase del progetto di fattibilit� tecnica ed economica. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione. 5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la propriet� del progetto vincitore. Ove l�amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio interno i successivi livelli di progettazione, questi sono affidati con procedura negoziata di cui all�articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando e qualora l�amministrazione aggiudicatrice abbia previsto tale possibilit� nel bando stesso. In tali casi, ai fini del computo della soglia di cui all�articolo 35, � calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell�IVA dell�appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell�articolo 63, comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma 1, lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso pu� costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti. Art. 153. (Bandi e avvisi) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell'articolo 63, comma 4, lo indicano nell'avviso o nel bando di concorso. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 72 e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi. 3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo contengono le informazioni indicate negli allegati XIX e XX, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea in atti di esecuzione, e sono pubblicati secondo quanto previsto dagli articoli 71, 72 e 73. Art. 154. (Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti) 1. Per organizzare i concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni dei titoli I, II, III e IV della Parte II e del presente capo. 2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non pu� essere limitata:
3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 2. I requisiti di qualificazione devono comunque consentire condizioni di accesso e partecipazione per i piccoli e medi operatori economici dell'area tecnica e per i giovani professionisti. 4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessit�, la stazione appaltante pu� procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto l'acquisizione del progetto di fattibilit�, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, pu� essere affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilit� e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando. 5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due fasi, la prima avente ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilit� e la seconda avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilit� per la parte strutturale ed impiantistica. Il bando pu� altres� prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto definitivo. Art. 155. (Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione) 1. La commissione giudicatrice � composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le disposizioni in materia di incompatibilit� e astensione di cui all'articolo 77, comma 6, nonch� l'articolo 78. 2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione � richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente. 3. La commissione giudicatrice � autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri. 4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione:
5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E' redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati. Art. 156. (Concorso di idee) 1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. 2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso. 3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma pi� idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilit� tecnica ed economica. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessit� del tema e non pu� essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima. 4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori. 5. L'idea o le idee premiate sono acquisite in propriet� dalla stazione appaltante, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, le quali possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. 6. La stazione appaltante pu� affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facolt� sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacit� tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. 7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessit�, la stazione appaltante pu� procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilit�, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilit� per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione � corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 dell'articolo 24. Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso � pari al 25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, pu� essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilit� e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando. Art.
157. (Altri incarichi di progettazione e connessi) 1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo, dell�articolo 23 nonch� di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell�esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, sono affidati secondo le modalit� di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore delle attivit� di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell�esecuzione, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista � consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. 2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell�esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit� di trattamento, proporzionalit� e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito � rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalit� di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice. 3. E' vietato l'affidamento di attivit� di progettazione, direzione lavori, di direzione dell�esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivit� di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice. CAPO V - SERVIZI RICERCA E SVILUPPO Art. 158. (Servizi di ricerca e sviluppo) 1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le disposizioni di cui al presente codice si applicano esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purch� siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del presente codice, agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore perch� li usi nell'esercizio della sua attivit� e per i quali la prestazione del servizio non � interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore, cos� come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l'esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni gi� disponibili sul mercato. CAPO VI - APPALTI E PROCEDURE IN SPECIFICI SETTORI SEZIONE PRIMA - DIFESA E SICUREZZA Art. 159. (Difesa e sicurezza) 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esclusi dal suo ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure meno invasive, volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell'appalto. 2. All'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica la parte III del presente codice fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virt� dell'articolo 6 del citato decreto legislativo. 3. In deroga all'articolo 31 l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento, pu� nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento pu� essere un dipendente specializzato in materie giuridico amministrative. 4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definite le direttive generali per la disciplina delle attivit� del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. Le direttive generali disciplinano, altres�, gli interventi da eseguire in Italia e all'Estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, nonch� i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 36. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 20. 4-bis. In caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, l�importo dell�anticipazione di cui all�articolo 35, comma 18, del presente codice � calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualit� contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed � corrisposto entro quindici giorni dall�effettivo inizio della
prima prestazione utile relativa a ciascuna annualit�, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. 5. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia. Art. 160. (Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza) 1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente codice nonch� appalti disciplinati dall'articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applicano le seguenti disposizioni. 2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6. 3. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto o una concessione distinti per le parti separate, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti � determinato in base alle caratteristiche della parte separata. 4. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico si determina sulla base dei seguenti criteri:
5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non pu� essere adottata allo scopo di escludere l'applicazione del presente codice o del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. 6. Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono oggettivamente non separabili, l'appalto o la concessione possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ove includa elementi cui si applica l'articolo 346 TFUE; altrimenti pu� essere aggiudicato conformemente al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. Art. 161. (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali) 1. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa o di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora essi siano disciplinati da:
Gli accordi o le intese di cui alla lettera a) relativi ad appalti, sono comunicati alla Commissione. 2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, quando gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d'appalto applicabili. Art. 162. (Contratti secretati) 1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:
2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento. 3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007. 4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con pi� di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza. 5. La Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla legittimit� e sulla regolarit� dei contratti di cui al presente articolo, nonch� sulla regolarit�, correttezza ed efficacia della gestione. Dell'attivit� di cui al presente comma � dato conto entro il 30
giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento. Art. 163. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, pu� disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumit�. 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza pu� essere affidata in forma diretta ad uno o pi� operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente. 3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate � definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante pu� ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilit�; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalit� previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. 5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione � sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata. 6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo
2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 [ora art. 7 del decreto legislativo n. 1 del 2018], ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge [norma abrogata dal decreto legislativo n. 1 del 2018, rimasta senza riferimenti], dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La
circostanza di somma urgenza, in tali casi, � ritenuta persistente finch� non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumit� derivanti dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall�insorgere dell�evento, ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 [ora art. 24 del decreto legislativo n. 1 del
2018]; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo. 7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal presente articolo, nonch�, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all�articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l�esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l�affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che l�amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall�affidamento. L�amministrazione aggiudicatrice d� conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non � possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l�affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gi� eseguite e il rimborso delle spese eventualmente gi� sostenute per l�esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilit� conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorit�. 8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto pu� essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell'articolo 5, della legge
n. 225 del 1992 [ora art. 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018]. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non � comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea. 9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruit�. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruit� del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruit� si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio. 10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalit� della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimit� sugli atti previsti dalle vigenti normative. PARTE III - CONTRATTI DI CONCESSIONE TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE CAPO I - PRINCIPI GENERALI Art. 164. (Oggetto e ambito di applicazione) 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346 del TFUE, le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonch� dagli enti aggiudicatori qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attivit� di cui all'allegato II. In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalit� e le condizioni, l'esercizio di un'attivit� economica che pu� svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici. 2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalit� e alle procedure di affidamento, alle modalit� di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalit� di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalit� di esecuzione. 3. I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte. 4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nella presente parte, le disposizioni del presente codice. 5. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della presente Parte, nonch� le disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla presente parte. Art. 165. (Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni) 1. Nei contratti di concessione come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla possibilit� che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario. 2. L'equilibrio economico finanziario definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice pu� stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, pu� essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilit� dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non pu� essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. 3. La sottoscrizione del contratto di concessione pu� avvenire solamente a seguito della approvazione del progetto definitivo e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilit�, intendendosi per tali la reperibilit� sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilit� di tali fonti e la congrua redditivit� del capitale investito. Per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando pu� essere previsto che l'amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l'insussistenza di criticit� del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilit�, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non pu� essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non pu� essere oggetto di consultazione l'importo delle misure di defiscalizzazione di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonch� l'importo dei contributi pubblici, ove previsti. 4. Il bando pu� prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o pi� istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario. 5. L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, nonch� di mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalle societ� di progetto di cui all'articolo 185, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Resta salva la facolt� del concessionario di reperire la liquidit� necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purch� sottoscritte entro lo stesso termine rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1� settembre 1993, n. 385. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo e del comma 3, il concessionario non avr� diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara pu� altres� prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale. 6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario pu� comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione � subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilit� (NARS). Negli altri casi, � facolt� dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse. Art. 166. (Principio di libera amministrazione delle autorit� pubbliche) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente Parte. Essi sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualit�, sicurezza ed accessibilit�, la parit� di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Art. 167. (Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni) 1. Il valore di una concessione, ai fini di cui all'articolo 35, � costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonch� per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. 2. Il valore stimato � calcolato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. 3. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione � superiore di pi� del 20 per cento rispetto al valore stimato, la stima rilevante � costituita dal valore della concessione al momento dell'aggiudicazione. 4. Il valore stimato della concessione � calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi:
5. Nel calcolo del valore stimato della concessione le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto degli atti di regolazione delle Autorit� indipendenti. 6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non pu� essere fatta con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del presente codice. Una concessione non pu� essere frazionata al fine di escluderla dall'osservanza delle norme del presente codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino, valutate al momento della predisposizione del bando dalla amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. 7. Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, � computato il valore complessivo stimato della totalit� di tali lotti. 8. Quando il valore complessivo dei lotti � pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 il presente codice si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto. Art. 168. (Durata delle concessioni) 1. La durata delle concessioni � limitata ed � determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa � commisurata al valore della concessione, nonch� alla complessit� organizzativa dell'oggetto della stessa. 2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non pu� essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione. Art. 169. (Contratti misti di concessioni) 1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IX l'oggetto principale � determinato in base al valore stimato pi� elevato tra quelli dei rispettivi servizi. 2. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applicano i commi 8 e 10. 3. Se parte di un determinato contratto, ovvero una delle attivit� interessate, sono disciplinate dall'articolo 346 TFUE o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160. 4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto diverse attivit�, una delle quali � disciplinata dall'allegato II, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare un'unica concessione. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuna di tali concessioni � adottata in base alle caratteristiche della attivit� distinta. 5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia elementi disciplinati dal presente codice che altri elementi, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare una concessione unica. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali concessioni distinti � adottata in base alle caratteristiche della parte distinta. 6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare una concessione unica, il presente codice si applica, salvo se altrimenti previsto all'articolo 160 o dal comma 9, alla concessione mista che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette. 7. La scelta tra l'aggiudicazione di un'unica concessione o di pi� concessioni distinte non pu� essere effettuata al fine di eludere l'applicazione del presente codice. 8. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile � determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione. 9. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di concessioni nonch� appalti nei settori ordinari o speciali il contratto misto � aggiudicato in conformit� con le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari o nei settori speciali. 10. Nel caso in cui il contratto misto concerna elementi sia di una concessione di servizi che di un contratto di forniture, l'oggetto principale � determinato in base al valore stimato pi� elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. 11. Ad una concessione destinata all'esercizio di pi� attivit� si applicano le norme relative alla principale attivit� cui � destinata. 12. Nel caso di concessioni per cui � oggettivamente impossibile stabilire a quale attivit� siano principalmente destinate, le norme applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c):
CAPO II - GARANZIE PROCEDURALI Art. 170. (Requisiti tecnici e funzionali) 1. I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire oggetto della concessione sono definiti nei documenti di gara. Tali requisiti possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori o di fornitura dei servizi richiesti, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. I requisiti tecnici e funzionali possono includere, sulla base delle richieste formulate dalle stazioni appaltanti, livelli di qualit�, livelli di prestazione ambientale ed effetti sul clima, progettazione per tutti i requisiti (compresa l'accessibilit� per le persone con disabilit�) e la valutazione di conformit�, l'esecuzione, la sicurezza o le dimensioni, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, la marcatura e l'etichettatura o le istruzioni per l'uso. 2. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, n� a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento � autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile; un siffatto riferimento � accompagnato dall'espressione �o equivalente�. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono escludere un'offerta sulla base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali richiesti nei documenti di gara, se l'offerente prova, con qualsiasi mezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte con la propria offerta soddisfano in maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali. Art. 171. (Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione) 1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 173, purch� siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a) prevedono le condizioni e le caratteristiche tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche che ogni offerta deve soddisfare o possedere. 3. Le stazioni appaltanti forniscono, inoltre:
4. La stazione appaltante pu� limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purch� ci� avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza. 5. La stazione appaltante rende noti a tutti i partecipanti le modalit� della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, rese pubbliche per tutti gli operatori economici. 6. La stazione appaltante assicura la tracciabilit� degli atti inerenti alle singole fasi del procedimento, con idonee modalit�, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 53. 7. La stazione appaltante pu� condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. L'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono essere modificati nel corso delle negoziazioni. Art. 172. (Selezione e valutazione qualitativa dei candidati) 1. Le stazioni appaltanti verificano le condizioni di partecipazione relative alle capacit� tecniche e professionali e alla capacit� finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di certificazioni, autocertificazioni o attestati che devono essere presentati come prova. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessit� di garantire la capacit� del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva. 2. Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al comma 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico pu� affidarsi alle capacit� di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico intende fare affidamento sulle capacit� di altri soggetti, deve dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che disporr� delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione. Per quanto riguarda la capacit� finanziaria, la stazione appaltante pu� richiedere che l'operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 45 pu� fare valere le capacit� dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. In entrambi i casi si applica l'articolo 89. Art. 173. (Termini, principi e criteri di aggiudicazione) 1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei principi di cui all'articolo 30. 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e comunque in deroga all'articolo 95, la stazione appaltante elenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, comprese eventualmente le offerte, � di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali � di ventidue giorni. Si applica l'articolo 79, commi 1 e 2. 3. Se la stazione appaltante riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista utilizzando l'ordinaria diligenza, pu�, in via eccezionale, modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione di cui al comma 2, per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso, la stazione appaltante informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri ed emette un nuovo invito a presentare offerte nel termine minimo di ventidue giorni di cui al suddetto comma 2, terzo periodo. Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati al momento della pubblicazione del bando di concessione, la stazione appaltante pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto del termine minimo di trenta giorni di cui al comma 2, secondo periodo. La modifica dell'ordine non deve dar luogo a discriminazioni. CAPO III - ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI Art. 174. (Subappalto) 1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30, alle concessioni in materia di subappalto si applica il presente articolo. 2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, n� le imprese ad esse collegate; se il
concessionario ha costituito una societ� di progetto, in conformit� all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184. 3. L�affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un�apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l'impianto sotto la supervisione della stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione della concessione e al pi� tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonch� le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori. 5. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario � obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. 6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pu� formare oggetto di ulteriore subappalto. 7. Qualora la natura del contratto lo consenta, � fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto � comunque subordinato alla verifica della regolarit� contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario � liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5. 8. Si applicano, altres�, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell�articolo 105 Art. 175. (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia) 1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svolgere un'attivit� diversa da quelle di cui all'allegato II l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non pu� eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice. 3. Le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano, conformemente a quanto disposto dall'articolo 72, un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le informazioni di cui all'allegato XXV. 4. Le concessioni possono essere modificate senza necessit� di una nuova procedura di aggiudicazione, n� di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate se la modifica � al di sotto di entrambi i valori seguenti:
5. La modifica di cui al comma 4 non pu� alterare la natura generale della concessione. In caso di pi� modifiche successive, il valore � accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), 2 e 4 il valore aggiornato � il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato � calcolato tenendo conto dell'inflazione calcolata dall'ISTAT. 7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia � considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica � considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni � soddisfatta:
8. Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione � richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 4. Art. 176. (Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro) 1. Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la concessione pu� cessare, in particolare, quando:
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario si applica il comma 4. 4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario: a) il valore delle opere realizzate pi� gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse; c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione. 5. Le somme di cui al comma 4 e al comma 7 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti. 5-bis. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalit� di finanziamento dei correlati costi. 6. L'efficacia della revoca della concessione � sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore delle somme previste al comma 4. 7. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile. 8. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, possono indicare un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione � stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro. 9. L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso. 10. La stazione appaltante prevede nella documentazione di gara il diritto di subentro degli enti finanziatori di cui al comma 8. 10-bis. Il presente articolo si applica ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato e agli operatori economici titolari di tali contratti. Art. 177. (Affidamenti dei concessionari) [1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture gi� in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilit� del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalit�. La restante parte pu� essere realizzata da societ� in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da societ� direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo � pari al sessanta per cento. 2. Le concessioni di cui al comma 1 gi� in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2022. Le concessioni di cui al comma 1, terzo
periodo, gi� in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020. 3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell�ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalit� indicate dall�ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l�anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell�importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica. ] Art. 178. (Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio) 1. Per le concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano scadute, il concedente, che non abbia ancora provveduto, procede alla predisposizione del bando di gara per l'affidamento della concessione, secondo le regole di evidenza pubblica previste dalla Parte III del presente codice, nel termine perentorio di sei mesi dalla predetta data, ferma restando la possibilit� di affidamento in house ai sensi dell'articolo 5. Qualora si proceda all'affidamento in house ai sensi dell'articolo 5, le procedure di affidamento devono concludersi entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento delle concessioni di cui all'articolo 5 del presente codice, � vietata la proroga delle concessioni autostradali. 2. I reciproci obblighi, per il periodo necessario al perfezionamento della procedura di cui al comma 1, sono regolati, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti. 3. Per le concessioni autostradali per le quali la scadenza avviene nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente codice, il concedente avvia la procedura per l'individuazione del concessionario subentrante, mediante gara ad evidenza pubblica, in conformit� alle disposizioni della Parte III del presente codice, ferma restando la possibilit� di affidamento in house ai sensi dell'articolo 5. Ove il suddetto termine sia inferiore a ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore del presente codice, la procedura di gara viene indetta nel pi� breve tempo possibile, in modo da evitare soluzioni di continuit� tra i due regimi concessori. 4. Il concedente avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento della nuova concessione autostradale, in conformit� alle disposizioni della Parte III del presente codice entro il termine di ventiquattro mesi antecedente alla scadenza della concessione in essere, ferma restando la possibilit� di affidamento in house ai sensi dell'articolo 5. 5. Qualora la procedura di gara non si concluda entro il termine di scadenza della concessione, il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione. Per detto periodo si applica quanto previsto al comma 2. 6. Il concedente, almeno due anni prima della data di scadenza della concessione, effettua, in contraddittorio con il concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico complessivo dell'infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformit� degli impegni assunti convenzionalmente. 7. Per le opere assentite che il concessionario ha gi� eseguito e non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell'investimento, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla data dell'anno in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori. L'importo del valore di subentro � a carico del concessionario subentrante. 8. Fatti salvi i contratti di partenariato pubblico privato con canone di disponibilit�, per le concessioni autostradali il rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zz), si intende comprensivo del rischio traffico. L'amministrazione pu� richiedere sullo schema delle convenzioni da sottoscrivere un parere preventivo all'Autorit� di regolazione dei trasporti. 8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all�articolo 183. 8-ter. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o pi� regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a societ� in house di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta societ� in house pu� essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla societ� in house i poteri di cui al citato articolo 5. PARTE IV - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE ED ALTRE MODALITA' DI AFFIDAMENTO Art. 179. (Disciplina comune applicabile) 1. Alle procedure di affidamento di cui alla presente parte si applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI, in quanto compatibili. 2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con le previsioni della presente parte, le disposizioni della parte II, titolo I a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, ovvero inferiore, nonch� le ulteriori disposizioni della parte II indicate all'articolo 164, comma 2. 3. Le disposizioni della presente parte si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi. TITOLO I - PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO Art. 180. (Partenariato pubblico privato) 1. Il contratto di partenariato � il contratto a titolo oneroso di cui all'articolo 3, comma 1, lettera eee). 2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica
ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna. Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell�operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell�efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purch� quantificabili in relazione ai consumi; la misura di
miglioramento dell�efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all�amministrazione concedente a cura dell�operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l�intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l�organizzazione, la gestione, l�elaborazione, la valutazione
e il monitoraggio dei consumi energetici. Il contratto di partenariato pu� essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica. 3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilit� o, nei casi di attivit� redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3 comma 1 lettere aaa), bbb) e ccc). Il contenuto del contratto � definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilit� dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualit� contrattualizzati, purch� la valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altres� disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico. 4. A fronte della disponibilit� dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice pu� scegliere di versare un canone all'operatore economico che � proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilit� dell'opera, nonch� ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta o mancata disponibilit� dell'opera o prestazione del servizio � imputabile all'operatore, tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico. 5. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altres� che a fronte della disponibilit� dell'opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilit� economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della domanda del servizio medesimo. 6. L'equilibrio economico finanziario, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice pu� stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono pi� a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo pu� essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. Le modalit� di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non pu� essere superiore al quarantanove per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. 7. Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice. 8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilit� e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti. Art. 181. (Procedure di affidamento) 1. La scelta dell'operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico. 3. La scelta � preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della sostenibilit� economico-finanziaria e economico-sociale dell'operazione, alla natura e alla intensit� dei diversi rischi presenti nell'operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto. 4. L'amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull'attivit� dell'operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo modalit� definite da linee guida adottate dall'ANAC, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze,
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico dei rischi trasferiti. L'operatore economico � tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi. Art. 182. (Finanziamento del progetto) 1. Il finanziamento dei contratti pu� avvenire utilizzando idonei strumenti quali, tra gli altri, la finanza di progetto. Il finanziamento pu� anche riguardare il conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati. La remunerazione del capitale investito � definita nel contratto. 2. Il contratto definisce i rischi trasferiti, le modalit� di monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del contratto, tali da comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico. 3. Il verificarsi di fatti non riconducibili all'operatore economico che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario pu� comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione � subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilit� (NARS). Negli altri casi, � facolt� dell'amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All'operatore economico sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio d� fluttuazione del tasso di interesse. Art. 183. (Finanza di progetto) 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilit�, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte III, affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilit�, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di
offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, � necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Il bando di gara � pubblicato con le modalit� di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilit� predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilit� da porre a base di gara � redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalit� coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilit�. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilit� a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di attivit� a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell'opera. 3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'allegato XXI specifica:
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualit�/prezzo. 5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame delle proposte � esteso agli aspetti relativi alla qualit� del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneit� dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione. 6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicit� previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima. 7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei. 8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da societ� di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1� settembre 1993, n. 385, o da una societ� di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonch� la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o pi� istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilit� posto a base di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non pu� superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilit� posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto pu� avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. 10. L'amministrazione aggiudicatrice:
11. La stipulazione del contratto di concessione pu� avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformit� al progetto di fattibilit� approvato. 12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo. 13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilit� posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario � tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario � dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalit� di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. 14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. 15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilit�, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilit�, una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilit� deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e
valutare i principali effetti che il progetto pu� avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice
civile. La proposta � corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 93, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilit� della proposta. A tal
fine l'amministrazione aggiudicatrice pu� invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilit� le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non pu� essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilit� eventualmente modificato, qualora non sia gi� presente negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, � inserito in tali strumenti di
programmazione ed � posto in approvazione con le modalit� previste per l'approvazione di progetti; il proponente � tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilit� approvato � posto a base di gara, alla quale � invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice pu� chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al
progetto. Nel bando � specificato che il promotore pu� esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonch� le eventuali varianti al progetto di fattibilit�; si applicano i commi 4, 5,
6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, pu� esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta
nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. 16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, pu� riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato. 17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonch� i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilit� rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilit� sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale. 17-bis.
Gli investitori istituzionali indicati nell�elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonch� i soggetti di cui all�articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final)
della Commissione, del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione. 18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilit� e il coinvolgimento del sistema bancario nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all'articolo 185. 19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e 17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purch� tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validit� della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione. 20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo. Art. 184. (Societ� di progetto) 1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilit� deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facolt�, dopo l'aggiudicazione, di costituire una societ� di progetto in forma di societ� per azioni o a responsabilit� limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della societ�. In caso di concorrente costituito da pi� soggetti, nell'offerta � indicatala quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 183. La societ� cos� costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessit� di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara pu�, altres�, prevedere che la costituzione della societ� sia un obbligo dell'aggiudicatario. 2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societ� disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette societ� ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi. 3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la societ� di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della societ� restano solidalmente responsabili con la societ� di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la societ� di progetto pu� fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalit� per l'eventuale cessione delle quote della societ� di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societ� e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della societ� di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Art. 185. (Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societ� di progetto) 1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilit�, le societ� di progetto di cui all'articolo 184 nonch� le societ� titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere eee), possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purch� destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altres� le societ� ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; detti obbligazioni e titoli di debito possono essere dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile. 2. La documentazione di offerta deve riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione. 3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalit� definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle societ� operanti nella gestione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle societ� titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle societ� titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, alle societ� titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1� agosto 2003, n. 259, e alle societ� titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui al predetto decreto n. 259 del 2003, nonch� a quelle titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1� ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalit� relative al presente comma, il decreto di cui al comma 3 � adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 5. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sar� legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all'articolo 194, comma 12, del presente codice, in relazione alla facolt� del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito. Art. 186. (Privilegio sui crediti) 1. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle societ� di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali, ai sensi dell'articolo 194. 2. Il privilegio, a pena di nullit�, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonch� gli elementi che costituiscono il finanziamento. 3. L'opponibilit� ai terzi del privilegio sui beni � subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, comma 2, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio � dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio pu� essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. Art. 187. (Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilit�) 1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilit� i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo. 2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonch� i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa. 3. L'offerente di cui al comma 2 pu� essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro pu� sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche. 4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione e dalla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalit� previste. 5. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1� settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacit� di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. L'offerente pu� anche essere un contraente generale. 6. La stazione appaltante pone a base di gara almeno un progetto di fattibilit�. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali e all'esecuzione dell'opera. 7. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria pu� seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera pu� essere realizzata su area nella disponibilit� dell'aggiudicatario. Art. 188. (Contratto di disponibilit�) 1. L'affidatario del contratto di disponibilit� � retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:
2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalit� di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorit�. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore. 3. Il bando di gara � pubblicato con le modalit� di cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalit� per determinare la riduzione del canone di disponibilit�, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilit� rispondente alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 93; il soggetto aggiudicatario � tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario � dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalit� di cui all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualit�/prezzo. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilit�. 4. Al contratto di disponibilit� si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici. 5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facolt� di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicit� di costruzione o gestione, nel rispetto del progetto di fattibilit� tecnico-economica approvato dall�amministrazione aggiudicatrice e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorit� vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice la quale pu�, entro trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze autorit� competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorit� competenti della progettazione e delle eventuali varianti � a carico dell'affidatario. L'amministrazione aggiudicatrice pu� attribuire all'affidatario il ruolo di autorit� espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 6. L'attivit� di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e pu� proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilit�. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 186 del presente codice, il limite di riduzione del canone di disponibilit� superato il quale il contratto � risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della stessa secondo le modalit� previste dal contratto di disponibilit�. Art. 189. (Interventi di sussidiariet� orizzontale) 1. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attivit� collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parit� di trattamento. A tal fine i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della propriet� della lottizzazione. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al presente comma da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri. 2. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilit�, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attivit� ed i processi di cui al presente comma. 3. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale pu�, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 2, regolando altres� le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui ai commi da 2 a 5 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale � subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente competente. 5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non pu� in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalit� di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sar� prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente. 6. Restano ferme le disposizioni recate dall'articolo 43, commi 1, 2, e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di valorizzazione e incremento del patrimonio delle aree verdi urbane. Art. 190. (Baratto amministrativo) 1. Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purch� individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalit� di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attivit� svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunit� di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa. Art. 191. (Cessione di immobili in cambio di opere) 1. Il bando di gara pu� prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all'affidatario o, qualora l'affidatario vi abbia interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purch� in possesso dei prescritti requisiti di cui all'articolo 80, della propriet� di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, gi� indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture e che non assolvono pi�, secondo motivata valutazione della amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse. 2. Possono formare oggetto di trasferimento anche i beni immobili gi� inclusi in programmi di dismissione, purch� prima della pubblicazione del bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo. 2-bis. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara � stabilito dal RUP sulla base del valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento. 3. Il bando di gara pu� prevedere che il trasferimento della propriet� dell'immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per un valore pari al valore dell'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata dai soggetti di cui all�articolo 93, comma 3, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonch� l'operativit� della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione � progressivamente svincolata con le modalit� previste con riferimento alla cauzione definitiva. TITOLO II - IN HOUSE Art. 192. (Regime speciale degli affidamenti in house) 1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicit� e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
societ� in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalit� e i criteri che l'Autorit� definisce con proprio atto. L�Autorit� per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite
convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilit�, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3. 2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruit� economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonch� dei benefici per la collettivit� della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalit� e socialit�, di efficienza, di economicit� e di qualit� del servizio, nonch� di ottimale impiego delle risorse pubbliche. 3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformit� alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162. Art. 193. (Societ� pubblica di progetto) 1. Ove il progetto di fattibilit� dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell'infrastruttura e dei beni connessi, l'attivit� coordinata di pi� soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno attraverso la costituzione di una societ� pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla societ� pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell'opera e delle opere strumentali o connesse, nonch� alla espropriazione delle aree interessate, e all'utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. La societ� pubblica di progetto � autorit� espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilit� di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La societ� pubblica di progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti per esso deliberati, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza. 2. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1, le societ� pubbliche di progetto applicano le disposizioni del presente codice. 3. Alla societ� pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie. 4. La societ� pubblica di progetto � istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altres� la partecipazione al finanziamento; la societ� � organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente codice. 5. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla societ� pubblica di progetto di beni immobili di propriet� o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie. 6. Ai fini del finanziamento di cui al comma 5, gli enti pubblici possono contribuire per l'intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla societ� pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:
7. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore. 8. I soggetti privati interessati alla realizzazione di un'infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro propriet� o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale. TITOLO III - CONTRAENTE GENERALE Art. 194. (Affidamento a contraente generale) 1. Con il contratto di affidamento unitario a contraente generale, il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacit� organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori. 2. Il contraente generale provvede:
3. Il soggetto aggiudicatore provvede:
4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati dalle norme della arte I e della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l'appalto. 5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applica l'articolo 63; esse sono regolate dalle norme della parte II, che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III e dalle disposizioni seguenti:
6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attivit� di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da pi� soggetti, a mezzo della societ� di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla parte I e alla parte II, titolo I che costituiscono attuazione della direttiva 2014/24, ovvero di cui alla parte III. 7. Il contraente generale pu� eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 84, e possono sub affidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; ai predetti sub-affidamenti si applica l'articolo 105. 8. L'affidamento al contraente generale, nonch� gli affidamenti e sub affidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalit� previste per i lavori pubblici. 9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonch� applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto. 10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da pi� soggetti, costituisce una societ� di progetto in forma di societ�, anche consortile, per azioni o a responsabilit� limitata. La societ� � regolata dall'articolo 184e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla societ� possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La societ� cos� costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la societ� di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la societ� di progetto pu� fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il capitale minimo della societ� di progetto � indicato nel bando di gara. 11. Il contratto stabilisce le modalit� per la eventuale cessione delle quote della societ� di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societ� e a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nella societ� di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione pu� tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non pu� opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 13. 12. Il bando determina la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la societ� di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2412 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalit� di operativit� della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 13. I crediti delle societ� di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell'articolo 184 nei confronti del soggetto aggiudicatore, sono cedibili ai sensi dell'articolo 106, comma 13; la cessione pu� avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili. 14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L'atto notificato deve espressamente indicare se la cessione � effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata. 15. Il soggetto aggiudicatore liquida l'importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non � applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall'adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente. 16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell'opera, 17. Per gli affidamenti per i quali vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:
18. Il contraente generale presta la garanzia di cui all�articolo 104. 19. I capitolati prevedono, tra l'altro:
20. Il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale � tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara, da destinare all'attuazione di misure idonee volte al perseguimento delle finalit� di prevenzione e repressione della criminalit� e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del comma 3, lettera d) e dell'articolo 203, comma 1. Nel progetto che si pone a base di gara, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota � inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed � unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonch� la stima dei costi. Tale stima � riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto definitivo sia prodotto per iniziativa del promotore, quest'ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d'asta e inseriti nelle somme a disposizione dell'amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione. Art. 195. (Procedure di aggiudicazione del contraente generale) 1. La scelta di aggiudicare mediante affidamento al contraente generale deve essere motivata dalla stazione appaltante in ragione della complessit� e di altre esigenze al fine di garantire un elevato livello di qualit�, sicurezza ed economicit�. Le stazioni appaltanti non possono, comunque, procedere ad affidamenti a contraente generale qualora l�importo dell�affidamento sia pari o inferiore 100 milioni di euro. 2. Per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto definitivo. 3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessit� delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non pu� essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza. 4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente pi� vantaggiosa, individuata, oltre che sulla base dei criteri di cui all'articolo 95, tenendo conto altres�:
5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 115 a 121, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II, titolo VI. 6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II, titoli I, II, III e IV. Art. 196. (Controlli sull'esecuzione e collaudo) 1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalit� e nei termini previsti dall'articolo 102. 2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessit�, il soggetto aggiudicatore pu� autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle predette infrastrutture con le modalit� e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non pu� avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura. 3. (comma abrogato dall'art. 1, comma 20, lettera dd), della legge n. 55 del 2019) 4. (comma abrogato dall'art. 1, comma 20, lettera dd), della legge n. 55 del 2019) Art. 197. (Sistema di qualificazione del contraente generale) 1. La qualificazione del contraente generale � disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies. La qualificazione pu� essere richiesta da imprese singole in forma di societ� commerciali o cooperative, da
consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c). 2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente articolo ovvero documentata ai sensi dell'articolo 45, salva la facolt� di associarsi ad altro contraente generale. 3. (comma abrogato dall'art. 1, comma 20, lettera ee), della legge n. 55 del 2019) 4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti
di cui all�articolo 194, oltre all�assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, � istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all�articolo
216, comma 27-octies, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all�adeguata capacit� economica e finanziaria, all�adeguata idoneit� tecnica e organizzativa, nonch� all�adeguato organico tecnico e dirigenziale. Art. 198. (Norme di partecipazione alla gara del contraente generale) 1. I soggetti aggiudicatori hanno facolt� di richiedere, per le singole gare:
2. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell'articolo 7. E' fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in pi� di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche stabile. 3. I contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione allegare, possono partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre imprese purch� queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1. Art. 199. (Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale) 1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali � rilasciata secondo quanto previsto dall'articolo 197 ed � definita nell'ambito del sistema di qualificazione previsto dal medesimo articolo. 2. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile all'amministrazione, l'attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e perla sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata. 3. Le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno validit� triennale. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altres�, a rilasciare l'attestazione di cui al comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore del presente codice, nonch� quelle che perverranno fino all'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies. PARTE V - INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI Art. 200. (Disposizioni generali) 1. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, sono valutati e conseguentemente inseriti negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli successivi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui al presente articolo � oggetto di:
3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gi� compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice. All'esito di tale ricognizione, il Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo documento pluriennale di pianificazione, il cui contenuto tiene conto di quanto indicato all'articolo 201, comma 3, che sostituisce tutti i predetti strumenti. La ricognizione deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali vi sono obbligazioni giuridiche vincolanti. Si considerano obbligazioni giuridiche vincolanti quelle relative agli interventi in relazione ai quali sia gi� intervenuta l'approvazione del contratto all'esito della procedura di affidamento della realizzazione dell'opera, nonch� quelli che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia. Art. 201. (Strumenti di pianificazione e programmazione) 1. Al fine della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, si utilizzano i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione generale:
2. Il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilit� delle persone e delle merci nonch� dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano � adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti. 3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compreso gli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilit� � valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il DPP tiene conto dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 4. Il DPP � redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed � approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le Commissioni parlamentari competenti. 5. Le Regioni, le Province autonome, le Citt� Metropolitane e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorit� al completamento delle opere incompiute, comprendenti il progetto di fattibilit�, redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011. Il Ministero, verificala fondatezza della valutazione ex ante dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto nonch� la sua funzionalit� anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL e, qualora lo ritenga prioritario, pu� procedere al suo inserimento nel DPP. 6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP; la relazione � allegata al Documento di economia e finanza. A tal fine, l'ente aggiudicatore, nei trenta giorni successivi all'approvazione del progetto definitivo, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una scheda di sintesi conforme al modello approvato dallo stesso Ministero con apposito decreto contenente i dati salienti del progetto e, in particolare, costi, tempi, caratteristiche tecnico-prestazionali dell'opera, nonch� tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto al progetto di fattibilit�. 7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 3 e viene elaborato in deroga alle modalit� di cui al comma 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 200, comma 3, nelle more dell'approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, il primo DPP contiene le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture nonch� un elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente. 8. (abrogato) 9. Fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gi� approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto coni competenti organi dell'Unione europea. 10. In sede di redazione dei DPP successivi al primo, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, nonch� attraverso una valutazione di fattibilit� economico finanziaria e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte significativa, ovvero per le quali il costo dell'intervento evidenziato dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il venti per cento al costo dello stesso indicato in sede di progetto di fattibilit�. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pu� proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario. Art. 202. (Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie) 1. Al fine di migliorare la capacit� di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e in coerenza con l'articolo 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 8-bis. Per i finanziamenti approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica senza contestuale approvazione dei progetti, con particolare riferimento a quelli approvati ai sensi dell�articolo 5 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, l�utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d�opera � autorizzato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previa richiesta e istruttoria presentate dal soggetto attuatore, e contestuale individuazione degli interventi da finanziare nell�ambito della medesima opera in cui i ribassi e le risorse si sono determinate. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende informativa al CIPE in merito a tali autorizzazioni. 3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), confluiscono le risorse disponibili di cui all'articolo 32, commi 1 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di cui all�articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, nonch� le risorse disponibili iscritte nel capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonch� per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche". L'individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui al comma 1 � definita con uno o pi� decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE. 4. Con uno o pi� decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite:
5. Con uno o pi� decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lettera b), assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. 6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse, con una o pi� delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive modificazioni, nonch� per effetto delle attivit� di project review, sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ivi incluso il "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonch� per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche". Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo di cui al comma 1, lettera b) per la successiva riallocazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del presente articolo iscritte in conto residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 1, lettera b). 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai residui perenti. 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze � autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa per l'attuazione del presente articolo. Art. 203. (Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari) 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali � istituito presso il Ministero dell'interno un apposito Comitato di coordinamento. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54 e successive modifiche, anche alle opere soggette a tale monitoraggio alla data di entrata in vigore del presente codice. 2. Si applicano, altres�, le modalit� e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE TITOLO I - CONTENZIOSO CAPO I - RICORSI GIURISDIZIONALI Art. 204. (Ricorsi giurisdizionali) CAPO II - RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE Art. 205. (Accordo bonario per i lavori) 1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all�iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell�importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6. 2. Il procedimento dell�accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell�avvio del procedimento stesso e pu� essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gi� esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell�ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell�importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese gi� oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell�articolo 26. Prima dell�approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformit� o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l�importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l�accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. 3. Il direttore dei lavori o il direttore dell�esecuzione del contratto d� immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel pi� breve tempo possibile una propria relazione riservata. 4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilit� e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1. 5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell�organo di collaudo, pu� richiedere alla Camera arbitrale l�indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all�oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d�intesa, nell�ambito della lista, l�esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l�esperto � nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all�articolo 209, comma 16. La proposta � formulata dall�esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell�esperto, la proposta � formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3. 6. L�esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l�acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilit� di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta � accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l�accordo bonario � concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L�accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell�accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 6-bis. L�impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l�accettazione, pu� instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. Art. 206. (Accordo bonario per i servizi e le forniture) 1. Le disposizioni di cui all�articolo 205 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Art. 207. (Collegio consultivo tecnico) (abrogato, si veda ora art. 6, della legge n. 120 del 2020) Art. 208. (Transazione) 1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell�ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all�azione giurisdizionale. 2. Ove il valore dell�importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, � acquisito il parere in via legale dell�Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o del funzionario pi� elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali. 3. La proposta di transazione pu� essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. 4. La transazione ha forma scritta a pena di nullit�. Art. 209. (Arbitrato) 1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri. L�arbitrato, ai sensi dell�articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una societ� a partecipazione pubblica ovvero una societ� controllata o collegata a una societ� a partecipazione pubblica, ai sensi dell�articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. 2. La stazione appaltante indica nel bando o nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterr� o meno la clausola compromissoria. L'aggiudicatario pu� ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non � inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. E' vietato in ogni caso il compromesso. 3. E' nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui � indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola � inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice. 4. Il collegio arbitrale � composto da tre membri ed � nominato dalla Camera arbitrale di cui all�articolo 210. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale � nominato e designato dalla Camera arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all�albo di cui al comma 2 del citato articolo 211, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. 5. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali � parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicit� e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati tra i dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l�arbitro individuato dalla pubblica amministrazione � scelto, preferibilmente, tra i dirigenti pubblici. In entrambe le ipotesi, qualora l�Amministrazione con atto motivato ritenga di non procedere alla designazione dell�arbitro nell�ambito dei dirigenti pubblici, la designazione avviene nell�ambito degli iscritti all�albo. 6. Fermo restando quanto previsto dall�articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati:
7. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 determina la nullit� del lodo. 8. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l�atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altres� trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalit� del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il personale interno all�ANAC. 9. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell'Osservatorio di cui all�articolo 213; se non vi � alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi � accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale. 10. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. 11. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati � dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati. 12. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all�uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo � direttamente versato all�ANAC. 13. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all�articolo 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale � effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalit� informatiche e telematiche determinate dall�ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale � restituito, con attestazione dell'avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825 del codice di procedura civile. 14. Il lodo � impugnabile, oltre che per motivi di nullit�, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugnazione � proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non � pi� proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale. 15. Su istanza di parte la Corte d'appello pu� sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio � in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti. 16. La Camera arbitrale, su proposta del
collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessit� delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non pu� comunque superare l'importo di 100.000 euro, da
rivalutarsi ogni tre anni con i decreti e le delibere di cui al primo periodo. Per i dirigenti pubblici resta ferma l�applicazione dei limiti di cui all�articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonch� all�articolo 1, comma 24 della legge 6
novembre 2012, n. 190. L'atto di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonch� del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile. 17. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia � versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo. 18. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall'applicazione delle tabelle ivi previste. 19. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all'ANAC. 20. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell'accoglimento. 21. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro. Art. 210. (Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari) 1. Presso l'ANAC � istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito camera arbitrale. 2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell'Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale. 3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio arbitrale. 4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, � nominato dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto, nonch� dotati dei requisiti di onorabilit� stabiliti dalla medesima Autorit�. Al suo interno, l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed � retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorit� stessa. Il Presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilit� e ai divieti previsti dal comma 10. 5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'ANAC. 6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici e li trasmette all'Autorit� e alla cabina di regia di cui all�articolo 212. 7. Fermo restando quanto previsto dall�articolo 1, comma 18, della legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essere iscritti all'albo degli arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
8. La Camera arbitrale cura, altres�, in sezione separata, la tenuta dell'elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti all'elenco i soggetti in possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, con relativa iscrizione all�albo professionale, se richiesta. 9. I soggetti di cui al comma 7, lettere a), b) e c), nonch� al comma 8 del presente articolo, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti. 10. L'iscrizione all'albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validit� triennale e pu� essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio. Fermo restando quanto previsto dall�articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall�articolo 1, comma 42, lettera l, della legge 6 novembre 2012, n. 190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all�albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte. 11. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all�articolo 815 del codice di procedura civile. 12. Per le ipotesi di cui all'articolo 209, comma 7, la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali. Possono essere iscritti all'elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi un'anzianit� di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi. 13. Sul sito dell�ANAC sono pubblicati l�elenco degli arbitrati in corso e definiti, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti. Art. 211. (Pareri di precontenzioso dell�ANAC) 1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o pi� delle altre parti, l�ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante � impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo. 1-bis. L'ANAC � legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 1-ter. L'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimit� riscontrati. Il parere � trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non
superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC pu� presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 1-quater. L'ANAC, con proprio regolamento, pu� individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter. 2. (abrogato) TITOLO II - GOVERNANCE Art. 212. (Indirizzo e coordinamento) 1. E� istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia con il compito di:
2. La Cabina di regia segnala, sulla base delle informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all�ANAC per gli interventi di competenza. 3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause pi� frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell�applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l�accertamento e l�adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarit� gravi in materia di appalti e di concessioni. 4. La Cabina di regia � la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda l�applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni, e per l�adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull�applicazione delle norme contenute nel presente codice e sulla gestione delle relative procedure. 5. La composizione e le modalit� di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, entro tre mesi dall�entrata in vigore del presente codice. Art. 213. (Autorit� Nazionale Anticorruzione) 1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l�attivit� di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all�Autorit� nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all�articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalit� e corruzione. 2. L�ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell�efficienza, della qualit� dell�attivit� delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneit� dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilit� a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l�impugnabilit� delle decisioni e degli atti assunti dall�ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicit�, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualit� della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice. 3. Nell�ambito dei poteri ad essa attribuiti, l�Autorit�:
4. L�Autorit� gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. 5. Nell�ambito dello svolgimento della propria attivit�, l�Autorit� pu� disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonch� dell�ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all�imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. 6. Qualora accerti l'esistenza di irregolarit�, l'Autorit� trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarit� hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti. 7. L�Autorit� collabora con l�Autorit� Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell�attribuzione del �Rating di legalit�� delle imprese di cui all�articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalit� concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10. 8. Per le finalit� di cui al
comma 2, l'Autorit� gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilit� unificata, trasparenza, pubblicit� e tracciabilit� delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l'Autorit� individua le modalit� e i
tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilit�, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell'unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorit� � titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, l�Autorit�, il Ministero dell�economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al
comma 4 dell'articolo 29 concordano le modalit� di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999,
n. 144 e della banca dati di cui all'articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il
rispetto del principio di unicit� dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilit� dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva. 9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l�Autorit� si avvale dell�Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L�Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso le sezioni regionali e presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. L�Autorit� stabilisce le modalit� di funzionamento dell�Osservatorio nonch� le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all�Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l�Autorit� pu� irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell�Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l�acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, sulla base di appositi accordi con le regioni. La sezione centrale dell�Osservatorio provvede a monitorare l�applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all�articolo 34 comma 1 e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d�azione per la sostenibilit� dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. 10. L�Autorit� gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l�Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste
dall�articolo 80. L�Autorit� stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all�articolo 80, comma 5, lettera c), dell�attribuzione del rating di impresa di cui
all�articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell�attestazione di qualificazione di cui all�articolo 84. L�Autorit� assicura, altres�, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all'articolo
81. 11. Presso l�Autorit� opera la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all�articolo 210. 12. Resta fermo quanto previsto dall�articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266. 13. Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l�Autorit� ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell�Autorit� forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l�eventuale sanzione penale, l�Autorit� ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00. Con propri atti l�Autorit� disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza. 14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 211 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate, con decreto dello stesso Ministro, alla premialit� delle stazioni appaltanti, secondo i criteri individuati dall'ANAC ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro dell'economia e delle finanze � autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 15. L�Autorit� gestisce e aggiorna l�Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all�articolo 78 nonch� l�elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societ� in house ai sensi dell�articolo 192. 16. E' istituito, presso l�Autorit�, nell�ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l'elenco dei soggetti aggregatori. 17. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall�ANAC comunque denominati, l�ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalit� tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento. 17-bis. L�ANAC indica negli strumenti di regolazione flessibile, di cui al comma 2, e negli ulteriori atti previsti dal presente codice, la data in cui gli stessi acquistano efficacia, che di regola coincide con il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e che, in casi di particolare urgenza, non pu� comunque essere anteriore al giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli atti stessi si applicano alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati successivamente alla data di decorrenza di efficacia indicata dall�ANAC ai sensi del primo periodo; in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di decorrenza di efficacia, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Art. 214. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione) 1. Nell�ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove le attivit� tecniche e amministrative occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attivit� di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell�autorit� competente, sulla realizzazione delle infrastrutture. 2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero impronta la propria attivit� al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e ne acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero, in particolare:
3. Per le attivit� di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero pu� avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonch�, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione � istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture. La struttura pu�, altres�, avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalit�, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta nonch� quali advisor, di Universit� statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e di societ� specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altres�, le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. 4. Al fine di agevolare, sin dall'inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonch� i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l'andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo anche attivit� di prevenzione dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento alle esigenze delle comunit� locali, nonch� le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell'espletamento delle suddette attivit�, e nel caso di particolare complessit� delle stesse, il commissario straordinario pu� essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario � formulata d'intesa con la regione o la provincia autonoma, o l�ente territoriale interessati. 5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 sono posti a carico dei fondi di cui all�articolo 202 e sono contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri per il funzionamento della struttura tecnica di missione di cui al comma 3 trovano copertura sui fondi di cui all�articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonch� sulle risorse assegnate annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge n. 144 del 1999. 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti nonch�, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalit� e i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi. 7. I commissari straordinari agiscono in autonomia e con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono della struttura di cui al comma 3, nonch� delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi. 8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso e i costi pertinenti alle attivit� da svolgere dallo stesso, nonch� le modalit� di corresponsione degli stessi a valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziate per tale finalit�. 8-bis. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8. 9. (abrogato) 10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attivit� che queste esercitano ai sensi del presente codice. 11. In sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell�articolo 163 del decreto legislativo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 12. (abrogato) Art. 215. (Consiglio superiore dei lavori pubblici) 1. E' garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonch� l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere attribuiti nuovi poteri consultivi su materie identiche o affini a quelle gi� di competenza del Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede a disciplinare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonch� a disciplinare la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, prima dell�avvio delle procedure di cui alla parte II, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, delle procedure di cui agli articoli 14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle procedure di cui all�articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, nonch�, laddove prevista, prima della comunicazione dell�avvio del procedimento di cui all�articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonch� parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50
milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessit� il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore. 4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro novanta giorni [quarantacinque giorni] dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole. TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI Art. 216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento) 1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonch�, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 1-bis. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall�articolo 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gi� inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gi� stata avviata alla data di entrata in vigore del presente codice, i relativi progetti sono approvati secondo la
disciplina previgente. Fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis, per le procedure di gara si applica quanto previsto al comma 1. 2. Fino all'approvazione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) si applica il quadro generale della programmazione delle infrastrutture di trasporto approvato dal consiglio dei Ministri il 13 novembre 2015 e sottoposto a valutazione ambientale e strategica. 3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione gi� adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorit� degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e gi� avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi gi� approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonch� degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalit� per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto. 4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all�articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione), nonch� gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all�adozione delle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali gi� emanati in materia. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all�articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l�esecuzione dei lavori pu� prescindere dall�avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l�individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. 4-bis. Il divieto di cui all�articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 24, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 6. (comma che ha perso efficacia, si veda ora il decreto del ministero di giustizia 17 giugno 2016 pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) 7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 25, comma 2, resta valido l'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136. 8. (comma che ha perso efficacia, si vedano ora le Linee Guida n. 3 di ANAC) 9. (comma che ha perso efficacia, si vedano ora le Linee Guida n. 4 di ANAC) 10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 11. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4, si applica
altres� il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato
dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21. 12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell�Albo di cui all�articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilit� dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all�ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell�esperto dall�Albo e la comunicazione di un nuovo esperto. 13. Fino all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC. 14. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla
Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonch� gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. 16. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), nonch� gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 17. Fino alla data entrata in vigore del decreto di cui
all�articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, Capi I e II, nonch� gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 18. Fino all'adozione delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica di cui all'articolo 144, comma 2, le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualit� del servizio richiesto. 19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 146, comma 4, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, titolo XI, capi I e II, nonch� gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, e di cui all�articolo 251 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 20. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 159, comma 4, si applicano le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre 2012, n. 236. 21. Fino all'istituzione dell'albo di cui all'articolo 196, comma 4, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori e di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione all'opera da dirigere e il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 216 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l'incompatibilit� con la funzione di responsabile unico del procedimento. 22. Le procedure di arbitrato di cui all'articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 209, comma 16, si applica l'articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398. 23. I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilit� riguardanti proposte di concessione ai sensi dell'articolo 153 ovvero dell'articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia gi� intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilit� economica e finanziaria e di approvazione da parte dell'amministrazione ai sensi delle norme del presente codice. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali � riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l'integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica. 24. Al fine di consentire lo svolgimento, con la pi� ampia partecipazione, della consultazione pubblica di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 18 dicembre 2015, n. 220, e nelle more dell'aggiornamento della disciplina in materia di affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "6 maggio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2016". All'articolo 49-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, il rinvio agli articoli 19 e 27, comma 1, e alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 17, 4 e alla disciplina del presente codice. 25. All'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli 112 e 93, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 26 e 23, commi 1 e 3, del presente codice. 26. Fino all'adozione delle direttive generali di cui all'articolo 1, comma 7, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 343 a 356
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 27. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina gi� prevista dagli articoli 182, 183,184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformit� alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti. 27-bis. Fino alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disciplina gi� contenuta negli articoli dal 186 al 193 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sino alla predetta data, si applica, altres�, la specifica disciplina transitoria prevista
all�articolo 189, comma 5, del medesimo decreto legislativo. 27-ter. Ai contratti di lavori affidati prima dell�entrata in vigore del presente codice e in corso di esecuzione si applica la disciplina gi� contenuta nell�articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 27-quater. Per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del medesimo codice. 27-quinquies. Alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale indette dalle amministrazioni aggiudicatrici continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in quanto compatibili con la presente Parte III, nonch� di cui all'articolo 46-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 1� ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e all'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, ferma restando la durata massima di dodici anni, il periodo di affidamento viene determinato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 168. 27-sexies. Per le concessioni autostradali gi� scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando � pubblicato entro il
31 dicembre 2019, il concedente pu� avviare le procedure di gara per l'affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura esistente. 27-septies. Con riferimento all'articolo 24, comma 3, i tecnici diplomati che siano stati in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attivit� di progettazione. 27-octies. Nelle more dell�adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell�articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell�economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli
articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11,
111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il
presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell�archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell�entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l�ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. Il regolamento reca, in particolare, disposizioni nelle seguenti materie:
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida di cui all�articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate al precedente periodo nonch� quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento. 27-nonies. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilit� e del vincolo preordinato all�esproprio in scadenza su progetti gi� approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle proroghe disposte nel corso dell�anno e ai termini in scadenza nell�anno successivo. Art. 217. (Abrogazioni)1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare:
Art. 218. (Aggiornamenti) 1. Ogni intervento normativo incidente sul presente codice o sulle materie dallo stesso disciplinate � attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute. Art. 219. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 220. (Entrata in vigore) Il presente codice entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar� inserito nella Raccolta ufficiale degli attivi normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ALLEGATI Allegato I - Elenco delle attivit� di cui all�articolo 3, comma 2, lett. ii) n. 1) Allegato II - Attivit� svolte dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori di cui all�articolo 164, comma 1 Le disposizioni del presente codice che disciplinano le concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori di cui all�articolo 164 comma 1, si applicano alle seguenti attivit�: 1) per quanto riguarda il gas e l'energia termica: L'alimentazione, da parte di uno dei soggetti aggiudicatori di cui all�articolo 3 comma 2, lett. e) numeri 2.2 e 2.3, con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non � considerata un'attivit� se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte: Ai fini del presente codice �alimentazione� comprende la generazione/produzione, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di gas. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 4 del presente allegato; 2) per quanto riguarda l'elettricit�: Ai fini del presente codice, l'alimentazione con elettricit� comprende la generazione/produzione, la vendita all'ingrosso e al dettaglio dell'elettricit�. L'alimentazione, da parte di uno dei soggetti aggiudicatori di cui all�articolo 3 comma 2, lett. e) numeri 2.2 e 2.3, con elettricit� di reti che forniscono un servizio al pubblico non � considerata un'attivit� se tutte le seguenti
condizioni sono soddisfatte: 3) attivit� relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo. Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorit�, quali le
condizioni relative alle tratte da servire, alla capacit� di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio; Ai fini del presente codice e fatto salvo il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante �Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo
del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualit� del servizio�, e successive modifiche e integrazioni, si intende per: 6) attivit� relative allo sfruttamento di un'area geografica ai seguenti fini: Allegato III - Autorit� governative centrali Organismi committenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri Altri enti pubblici nazionali: CONSIP S.p.A. (1) Allegato IV - Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari Organismi: Mostra d'oltremare S.p.A. Categorie: - Consorzi per le opere idrauliche, Allegato V Caratteristiche relative alla pubblicazione 1. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 70, 71, 98, 142 e 153 per gli appalti nei settori ordinari e di cui agli articoli 127, 128, 129, 142, e 153 per gli appalti nei settori speciali sono trasmessi dalle stazioni appaltanti all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e pubblicati conformemente alle seguenti regole: Inoltre le stazioni appaltanti possono divulgare tali informazioni tramite internet, pubblicandole nel loro �profilo di committente� come specificato al punto 2, lettera b). 2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive. a) Salvo se altrimenti disposto dagli articolo 74, commi 2 e 3, le stazioni appaltanti pubblicano integralmente i documenti di gara su internet. 3. Formato e modalit� di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica. Allegato VI Elenco degli atti giuridici dell'Unione A. Trasporto o distribuzione di gas o di energia termica Allegato VII Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all�articolo 8 1. Gli atti di esecuzione di cui all�articolo 8 sono adottati entro i seguenti termini:
I termini indicati alle lettere a) e b) del presente comma sono prolungati di quindici giorni lavorativi se la domanda � accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un'amministrazione
nazionale indipendente competente per l'attivit� in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilit� all'attivit� in questione dell�articolo 8, comma 1, conformemente all�articolo 8, commi 2, 3 e 4. 2. La Commissione pu� chiedere allo Stato membro o all'ente aggiudicatore interessati o alle Autorit� indipendenti competenti di cui all�articolo 8, comma 5, o ad altre amministrazioni nazionali competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o di chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. In caso di risposte tardive o incomplete, i termini di cui al comma 1, sono sospesi per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta. Allegato VIII Elenco dei prodotti per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa Allegato IX Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144 Allegato X Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale - Convenzione OIL 87 sulla libert� d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione; Allegato XI Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonch� dei piani e progetti nei concorsi Gli strumenti e i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, nonch� dei piani e progetti nei concorsi di progettazione devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:
Allegato XII Informazioni che devono figurare nei documenti di gara in relazione alle aste elettroniche relative agli appalti nei settori ordinari e speciali Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano deciso di organizzare un'asta elettronica, i documenti di gara contengono almeno i seguenti elementi:
Allegato XIII Definizione di talune specifiche tecniche Ai fini del presente codice si intende per:
Allegato XIV Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari e speciali PARTE I - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E NEI BANDI NEI SETTORI ORDINARI A - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE 1. Nome, numero di
identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell�amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. B - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE (di cui all�articolo 70) B1. Informazioni che devono comparire in ogni caso 1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell�amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. B2. Informazioni ulteriori che devono essere fornite se l�avviso funge da mezzo di indizione di gara (articolo 70, comma 2) 1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all�amministrazione aggiudicatrice il loro interesse per l�appalto o gli appalti. C - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA (di cui all�articolo 71) 1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell�amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. D - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all�articolo 98) 1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell�amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. E - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICA DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDIT� DELLO STESSO (di cui all�articolo 106) 1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta
elettronica e indirizzo Internet dell�amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. F - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all�articolo 142) 1. Nome,
numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell�amministrazione aggiudicatrice. G - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all�articolo 142) 1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, dalla legislazione nazionale, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell�amministrazione aggiudicatrice. H - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all�articolo 142) 1. Nome,
numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell�amministrazione aggiudicatrice. PARTE II - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PERIODICI INDICATIVI NEI SETTORI SPECIALI4 (di cui all�articolo 127) A. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE IN OGNI CASO 1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell�ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. B. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE CHE DEVONO ESSERE FORNITE SE L�AVVISO FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE (articolo 127) 1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all�ente aggiudicatore il loro interesse per l�appalto o gli appalti. C - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO PERIODICO INDICATIVO, CHE NON FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI UNA GARA (di cui all�articolo 127) 1. Nome, numero di identificazione, ove previsto dalla legislazione nazionale, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell�ente
aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. D - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA PER L�AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE APERTE6 (di cui all'articolo 71) 1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. E - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA PER L�AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE RISTRETTE (di cui all'articolo 71) 1.
Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. F - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA PER L�AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE NEGOZIATE (di cui all'articolo 71) 1. Nome, numero di identificazione, ove
previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. G � INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 129) I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. II. Informazioni non destinate a essere pubblicate 15. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto � stato suddiviso tra pi� fornitori). H - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SULL'ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE (di cui all'articolo 123, comma 6, lett. b) e articolo 128) 1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. PARTE III - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA RELATIVI AGLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI NEI SETTORI SPECIALI (di cui all'articolo 142) I. Bando o avviso di gara 1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla
legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. II. Avviso periodico indicativo 1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore. 4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'ente aggiudicatore il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse. III. Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione 1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice. IV. Avviso di aggiudicazione 1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente
aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. Allegato XV Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari e per i settori speciali PARTE I - Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari di cui all�articolo 75 1. L'invito a presentare un'offerta o a partecipare al
dialogo di cui all'articolo 75 deve contenere almeno: 2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso di
preinformazione, le amministrazioni aggiudicatrici invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa. PARTE II - Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti per i settori speciali di cui all�articolo 131 1. L'invito a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare di cui all'articolo 131 deve contenere almeno: 2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base
alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a un negoziato. Allegato XVI Registri di cui all�articolo 83 I registri professionali e commerciali, le dichiarazioni e i certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono: - per il Belgio,
�Registre du Commerce�/�Handelsregister�e, per gli appalti di servizi, �Ordres professionels/Beroepsorden�, Allegato XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione Parte I: Capacit� economica e finanziaria Di regola, la capacit� economica e finanziaria dell'operatore economico pu� essere provata mediante una o pi� delle seguenti referenze:
Parte II: Capacit� tecnica Mezzi per provare le capacit� tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 83: a) i seguenti elenchi:
b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e pi� particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualit� e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporr� per
l'esecuzione dell'opera;
Allegato XVIII Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 96, comma 3 Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Allegato XIX Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione di cui agli articoli 141 e 152 1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al
quale rivolgersi per informazioni complementari.
7. Eventualmente, indicare se la partecipazione � riservata a una particolare professione. Allegato XX Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione di cui agli articoli 141 e 152 1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. Allegato XXI Informazioni da inserire nei bandi di concessione 1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che pu� fornire ulteriori informazioni.
8. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte. Allegato XXII Informazioni da inserire negli avvisi di preinformazione concernenti le concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici 1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che pu� fornire ulteriori informazioni. Allegato XXIII Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni 1. Nome, numero di identificazione (ove previsto
dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS e, se del caso, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che pu� fornire ulteriori informazioni.
10. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, ed eventualmente, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:
11. Valore e principali condizioni finanziarie della concessione aggiudicata, inclusi:
12. Informazioni necessarie ad accertare
se la concessione � associata a un progetto e/o programma finanziato con fondi dell'Unione. Allegato XXIV Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici 1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS e, se del caso, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che pu� fornire ulteriori informazioni. Allegato XXV Informazioni da inserire negli avvisi di modifiche di una concessione in vigenza della stessa 1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito
Internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che pu� fornire ulteriori informazioni. Art. 46-bis. Certificazione della parit� di genere 1. A decorrere dal 1� gennaio 2022 � istituita la certificazione della paria di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunit� di crescita in azienda, alla parit� salariale a parit� di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternit�. 2. Con uno o pi� decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunit�, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:
3. E' istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunit� della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunit�, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parit�, da rappresentanti sindacali e da esperti, individuati secondo modalit� definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunit�, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico. 4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (ritorna) Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti
ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell�illecita somministrazione di manodopera) 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o pi� opere o di uno o pi� servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivit� del committente con l'utilizzo di beni strumentali di propriet� di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato d.P.R. n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente � effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilit� di compensazione. 2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. 3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finch� perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, � preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento � stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute. 4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente � obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonch� di tempestivo versamento, senza possibilit� di compensazione. 5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 � messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validit� di quattro mesi dalla data del rilascio. 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalit� di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalit� semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma. 8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo � esclusa la facolt� di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalit� di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5". Legge 22 maggio 2017, n. 81 (ritorna) �Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato� Art. 12. Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati 1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualit� di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 10, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione. 2. Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 � abrogato. 3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, � riconosciuta ai soggetti che svolgono attivit� professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilit�:
4. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (ritorna) Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (ritorna) Art. 74. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 1. Quando tre o pi� persone si associano allo scopo di commettere pi� delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione � punito per ci� solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione � punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena � aumentata se il numero degli associati � di dieci o pi� o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione � armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non pu� essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilit� di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena � aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione � costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla met� a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti � richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo. Legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale e...) (ritorna) Art. 21. Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorit� competente, � punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e
dell'affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. E' data all'amministrazione appaltante la facolt� di chiedere la risoluzione del contratto. L'autorizzazione prevista dal precedente comma � rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneit� tecnica del subappaltatore, nonch� del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo
nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non pu� essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; violazione sanzionata ai sensi dell'art. 74 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r). Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, � punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facolt� dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto. D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (ritorna) Art. 291-quater. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri 1. Quando tre o pi� persone si associano allo scopo di commettere pi� delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ci� solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione � punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena � aumentata se il numero degli associati � di dieci o pi�. 4. Se l'associazione � armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilit�, per il conseguimento delle finalit� dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla met� nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivit� delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorit� di polizia o l'autorit� giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Legge 28 marzo 2022, n. 25, conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (ritorna) �Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all�emergenza da COVID-19, nonch� per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.� Art. 29. Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici 1. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonch� al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell�emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonch�, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l�invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le seguenti disposizioni:
2. L�Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilit� sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalit� di cui all�articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilit� sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall�Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione pi� significativi relative a ciascun semestre. 3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) � determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantit� accertate dal direttore dei lavori. 4. A pena di decadenza, l�appaltatore presenta alla stazione appaltante l�istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b) , entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l�eventuale effettiva maggiore onerosit� subita dall�esecutore, e da quest�ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall�esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell�offerta. Il direttore dei lavori verifica altres� che l�esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosit� provata dall�esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione � riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all�80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall�esecutore una maggiore onerosit� relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione � riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all�80 per cento di detta eccedenza. 5. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell�anno solare di presentazione dell�offerta. 6. La compensazione non � soggetta al ribasso d�asta ed � al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. 7. Per le finalit� di cui al comma 1, lettera b) , si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all�1 per cento del totale dell�importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gi� assunti, nonch� le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altres� essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d�asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonch� le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata. 8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonch� dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all�articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1� luglio 2021, n. 101, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all�articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall�articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altres�, le modalit� di accesso al fondo per le finalit� di cui al presente comma. 9. Le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell�adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all�articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1� luglio 2021, n. 101, sono versate all�entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all�articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020. 10. Il Fondo di cui all�articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 � incrementato di 40 milioni di euro per l�anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b) , per le opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all�articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilit� sostenibili. 11. Nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell�articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilit� sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo. 11-bis. (abrogato dal D.L. n. 50 del 2022) 12. Al fine di assicurare l�omogeneit� della formazione e dell�aggiornamento dei prezzari di cui all�articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilit� sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell�Istituto nazionale di statistica, nonch� previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell�articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari. 13. Per le medesime finalit� di cui al comma 1, all�articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, � inserito, in fine, il seguente periodo: �Ai fini dell�accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull�incidenza dei materiali presenti all�interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga�. 13-bis. All�articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: �31 dicembre 2021� sono sostituite dalle seguenti: �30 giugno 2023�. Legge 29 giugno 2022, n. 79, conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (ritorna) �Ulteriori misure urgenti per l�attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).�. Art. 7. Ulteriori misure urgenti abilitanti per l�attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza commi da 1 a 2-bis (omissis) 2-ter. L�articolo 106, comma 1, lettera c) , numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell�opera. 2-quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l�aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalit� dell�opera, una variante in corso d�opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. comma 2-quinquies (omissis) Quando non si applica la ritenuta dello 0 50?La ritenuta di garanzia dello 0,5% va operata per tutti i contratti di servizi e fornitura in forma continuata. Sono esclusi gli acquisti e servizi che si ri- solvono in unico adempimento.
Come si applica la ritenuta dello 0 50?Afferma che la ritenuta dello 0,50% dovrebbe essere effettuata esclusivamente sul margine di agenzia, posto che l'art. 4 cit. stabilisce che “In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni e' operata una ritenuta dello 0,50 per cento”.
Quando si fatturano le ritenute a garanzia?L'appaltatore emetterà la fattura relativa all'importo complessivo delle ritenute a garanzia soltanto al momento del collaudo, a seguito dell'effettiva corresponsione di tale importo da parte del committente.
Come funziona la ritenuta a garanzia?La ritenuta è il valore trattenuto dal committente in fase di pagamento dello stato di avanzamento dei lavori. La ritenuta viene espressa in percentuale sul valore della commessa. Una ritenuta “a garanzia”, ad esempio, può essere pari al 5% della commessa.
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