Cud e 730 sono la stessa cosa

06 FEBBRAIO 2015

La nuova dichiarazione precompilata, per quelli che l’avranno, verrà fuori da una sorta di “puzzle” di dati che in parte sono già a disposizione delle Entrate, e in parte verranno comunicati da soggetti esterni. Ad ogni modo quel che è certo è che andrà integrata nella maggior parte dei casi. Il contribuente, successivamente al rilascio del PIN, la troverà già pronta sul sito dell’Agenzia, e potrà così verificarne l’esattezza (eventualmente integrandola). Come già specificato in una nostra news precedente, non bisognerà compiere l’errore di aspettare che la dichiarazione venga recapitata a casa o tantomeno per e-mail: l’unico modo per consultarla sarà appunto la registrazione (gratuita) al servizio telematico Fisconline tramite l’ottenimento del PIN. Ma cosa conterrà il modello? Per rispondere alla domanda potremmo anzitutto ribaltarla, chiarendo cioè quali sono i dati che certamente non troveremo e che dunque andranno integrati (o in via autonoma oppure avvalendosi dell’assistenza di un intermediario). Parliamo delle spese mediche o d’istruzione, di quelle funebri, delle eventuali erogazioni fatte alle Onlus, delle spese sportive e in parte di quelle edili o finalizzate al risparmio energetico (queste ultime in relazione al solo 2014).

Sull’altro lato abbiamo quindi le informazioni già inserite, e provenienti da diversa fonte. Il primo soggetto a introdurre dati sarà proprio l’Amministrazione basandosi su quanto dichiarato dal contribuente nel modello 730 dello scorso anno (redditi 2013). In effetti a ricevere il 730 precompilato saranno i soli dipendenti e pensionati che abbiano presentato il modello nel 2014. Proprio da questo, appunto, l’Agenzia ricaverà le informazioni relative a fabbricati e terreni, e quelle inerenti alle spese detraibili coi bonus 50 o 65 per cento già in corso alla data del 31 dicembre 2013. Sbirciando poi in Anagrafe tributaria verranno inseriti gli eventuali nuovi acquisti del 2014, ai quali però il contribuente dovrà abbinare il codice di utilizzo. La seconda fonte saranno le banche, le assicurazioni e gli enti previdenziali, tenuti a inviare rispettivamente entro il 2 marzo i dati relativi ai mutui ipotecari stipulati per l’abitazione principale - sui quali si applica la detrazione del 19% -, alle polizze vita o d’invalidità permanente, almeno al 5%, ed infine ai contributi pensionistici (compresi quelli versati per colf e badanti).

Terza fonte saranno infine i sostituti d’imposta, chiamati all’appuntamento dell’invio telematico entro il 9 marzo, non prima, comunque, di aver già consegnato al contribuente la Certificazione Unica che lo riguarda (questi la riceverà infatti entro il 2 marzo). E proprio la Certificazione Unica, che andrà a soppiantare il vecchio Cud in circolazione fino allo scorso anno, rappresenta il tassello più delicato di tutto il puzzle fiscale. Non solo perché è l’elemento che “trasporta” più dati, ma anche perché le nuove procedure ne hanno ampliato sensibilmente la portata, aggiungendo nuove informazioni da comunicare. A questo si aggiunga che i software di compilazione non saranno pronti prima di metà febbraio, il che vuol dire che i sostituti d’imposta avranno a disposizione appena tre settimane di tempo per inviare all’Agenzia le CU dei loro dipendenti. Tempistiche a parte, le CU ricostruiranno un profilo reddituale del soggetto molto più ampio di quanto non facesse il Cud. I sostituti, infatti, saranno chiamati a comunicare non solo i normali redditi percepiti all’interno del rapporto di lavoro o pensionistico, ma anche gli eventuali “altri redditi”. In sostanza vi sarà una sola CU sviluppata per indicare diverse tipologie di reddito.

Ma andiamo per gradi. In comune col vecchio Cud, le CU del 2015 avranno anzitutto i dati anagrafici della persona e gli eventuali riferimenti ai familiari a carico. Vi saranno ovviamente i redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati; vi saranno poi le ritenute Irpef e addizionali, le eccedenze d’imposta e gli acconti già pagati. Fin qui tutto normale. La vera differenza comincia dai cosiddetti “altri redditi”. Sarebbe a dire che mentre il vecchio Cud avrebbe potuto certificare esclusivamente i redditi da lavoro dipendente, assimilati e pensionistici, le nuove CU, al contrario, potranno (e dovranno) essere utilizzate per attestare anche altre fonti reddituali quali ad esempio le prestazioni da lavoro autonomo, le retribuzioni occasionali, i compensi sportivi dilettantistici o gli introiti derivanti dai diritti d’autore. Nel caso quindi si percepiscano dallo stesso sostituto d’imposta più redditi di diversa natura (il che è possibile), il sostituto provvederà ad includerli in una sola CU, senza essere costretto a usare più documenti; se invece il lavoratore dovesse intrattenete allo stesso tempo più rapporti con più sostituti, ciascun sostituto invierà alle Entrate la CU che lo riguarda, così che il lavoratore possa trovarsi alla fine tante CU quanti sono i rapporti intrattenuti.

Che differenza c'è tra CUD e 730?

La differenza con la Certificazione Unica sta nel fatto che nella dichiarazione dei redditi vanno inserite tutte le fonti di reddito, anche quelle diverse dagli stipendi, ad esempio canoni di affitto, rendite, vincite. In base a questi dati, verranno calcolate poi le tasse da pagare.

Chi ha solo il CUD deve fare il 730?

Non è invece obbligatorio per legge presentare il 730 nei seguenti casi: se hai lavorato come dipendente per un solo datore di lavoro e il tuo datore di lavoro ha applicato correttamente trattenute e detrazioni. se sei in pensione e hai ricevuto una sola Certificazione Unica.

Quanti CUD servono per 730?

730 con due CUD: è obbligatorio? Il contribuente con due CUD in un anno è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi (tramite modello 730 o REDDITI Persone Fisiche) a meno che non rientri nelle cause di esonero descritte dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Che differenza c'è tra il CUD e la Certificazione Unica?

La principale differenza tra la Certificazione Unica e CUD è che con la prima vengono certificati in un unico documento tutti i redditi corrisposti nell'anno di imposta di riferimento, relativamente a quelli di lavoro dipendente e assimilati e quelli di lavoro autonomo che prima erano certificati in forma libera.