Contratto di prestazione di servizi fac simile

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In questa pagina è possibile trovare un fac simile contratto di appalto di servizi tra imprese da scaricare e compilare.

  • Contratto di Appalto di Servizi tra Imprese
  • Esempio Contratto di Appalto di Servizi tra Imprese
  • Modello Contratto di Appalto di Servizi tra Imprese Editabile da Scaricare

L’appalto è un contratto con il quale una parte, detta appaltatore, assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro a favore di un altro soggetto, detto committente (art. 1655 c.c.; art. 29 co.1 e 3, D. Lgs. n.276/2003).

Esempio Contratto di Appalto di Servizi tra Imprese

Di seguito è possibile trovare un esempio di contratto di appalto di servizi tra imprese.

Tra
….., in persona di ….., con sede in ….., alla via ….., codice fiscale, ….., appresso denominata «appaltante»;
e
….., in persona di ….., con sede in ….., alla via ….., codice fiscale ….., appresso denominata «appaltatore»;

si conviene

1 Conferimento dell’appalto
1.1 L’appaltante concede in appalto all’appaltatore, che accetta, i seguenti servizi: …..
2 Durata del contratto
2.1 L’appalto avrà la durata di ….., a decorrere dal ….. per cessare il …..
2.2 Il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per un periodo di …. qualora una delle parti non comunichi disdetta all’altra, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento consegnata all’ufficio postale per la spedizione almeno ….. giorni prima della
scadenza, termine pattiziamente perentorio ed essenziale.
E così successivamente di anno in anno.
3 Modalità di svolgimento dei servizi
3.1 L’appaltatore si obbliga ad espletare i servizi oggetto del presente contratto secondo le seguenti modalità:….. ed in ogni caso secondo correttezza e buona fede ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.;
3.2 Il comportamento del personale impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione del presente contratto dovrà essere improntato alla puntualità, alla precisione, all’efficienza, alla diligenza ed alla correttezza; l’appaltante potrà richiedere l’allontanamento del personale inadempiente;
3.3 L’appaltatore si impegna ad utilizzare il potere disciplinare nei confronti del proprio personale che non mantenga un comportamento corretto nell’esecuzione dell’appalto.
3.4 L’appaltatore manterrà tutti gli spazi occupati dal proprio personale in condizione di perfetta pulizia ed igiene, utilizzando macchinari e prodotti specifici idonei.
3.5 L’appaltatore dichiara e garantisce di essere adeguatamente fornita di tutta l’attrezzatura occorrente per l’esecuzione dei servizi affidati, la cui fornitura e manutenzione è a completo carico della stessa.
3.6 L’appaltatore si obbliga a mantenere in buono stato di efficienza i macchinari, gli utensili, gli attrezzi e quant’altro necessario per l’esecuzione dei servizi, provvedendo a che tali beni e strumenti, nonché il materiale di consumo, non costituiscano fonte di pericolo per l’ambiente e per la sicurezza e la salute di chi tale ambiente frequenta.
4 Personale impiegato nell’appalto
4.1 L’appaltatore dovrà assicurare il servizio impiegando un numero di lavoratori sufficiente e congruo.
4.2. Gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono interamente a carico dell’appaltatore
4.3 Il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto sarà esercitato esclusivamente dall’appaltatore.
4.4 L’appaltatore provvederà all’esecuzione dei servizi utilizzando lavoratori subordinati o collaboratori con i quali stipulerà contratti previsti e consentiti dalle norme di legge.
4.5 È ad esclusivo carico dell’appaltatore ogni responsabilità civile, penale, amministrativa, diretta od indiretta, derivante da colpa o dolo dei propri dipendenti, così come ogni responsabilità che dovesse derivare dall’impiego delle procedure, delle macchine, degli strumenti e delle attrezzature di lavoro.
5 Solidarietà nei confronti del personale
5.1 In relazione a quanto disposto dall’art. 29, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, vale a dire al vincolo di solidarietà istituito tra appaltante e appaltatore entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto per la corresponsione ai lavoratori in esso utilizzati dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti, le parti convengono quanto segue: a) l’appaltatore rimetterà all’appaltante copia dei contratti di lavoro del personale utilizzato nell’appalto prima che ogni singolo lavoratore inizi la propria attività lavorativa; b) l’appaltatore rimetterà all’appaltante, prima che ogni singolo lavoratore subordinato inizi la propria attività lavorativa, copia dell’informativa a costui rilasciata ai sensi del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, dalla quale in particolare risulti l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti e la contrattazione collettiva applicata; c) l’appaltatore rimetterà mensilmente all’appaltante copia dei prospetti di paga di tutto il personale subordinato e parasubordinato utilizzato nell’appalto; d) l’appaltatore rimetterà all’appaltante dichiarazione mensile nella quale risulti che essa ha provveduto a corrispondere la retribuzione al personale utilizzato nell’appalto e ad effettuare i versamenti contributivi obbligatori per legge e per contrattazione collettiva; e) l’appaltatore rimetterà all’appaltante semestralmente copia dei modelli di versamento dei contributi agli enti di previdenza obbligatoria; f) l’appaltatore rimetterà all’appaltante annualmente copia del documento unico di regolarità contributiva rilasciato dall’Inps ai sensi della circolare n. 92 del 26 luglio 2005 (o dichiarazione sostitutiva).
5.2 L’inesatto o irregolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale utilizzato nell’appalto costituisce causa di risoluzione del presente contratto, essendo per patto inadempimento importante e grave.
6 Sicurezza e salute dei lavoratori
6.1 L’appaltatore dà atto che l’appaltante ha fornito ad essa e ai preposti ai lavoratori utilizzati nell’appalto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
6.2 L’appaltante e l’appaltatore si obbligano a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, nonché a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
6.3 L’obbligo di cui al precedente punto 6.2 non si estende ai rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore.
6.4 L’appaltatore, dopo averli visitati ed ispezionati, riconosce l’idoneità degli ambienti di lavoro in cui dovrà svolgersi l’appalto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e dell’art. 2087 cod. civ.
6.5 L’appaltatore dichiara e garantisce di essere in regola con la normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
6.6 Ai sensi dell’art. 26, comma 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si allega al presente contratto la valutazione dei rischi elaborata dalle parti, nella quale sono indicate pure le misure adottate per eliminare le interferenze tra interventi dell’una e dell’altra parte
6.7 L’appaltatore determina in euro ….. annui la parte del corrispettivo dell’appalto che costituisce il costo relativo alla sicurezza del lavoro.
7 Corrispettivo
7.1 L’appaltante corrisponderà all’appaltatore per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto la somma annua di euro…..
7.2 Il corrispettivo risultante dall’applicazione di quanto previsto dal precedente punto 7.1 verrà liquidato dall’appaltante con la seguente periodicità…..; il pagamento sarà effettuato a mezzo ….. entro ….. giorni dalla consegna della fattura.
7.3 La somma di cui al precedente punto 7.1 sarà aggiornata automaticamente, senza necessità di richiesta, ogni anno in misura pari alla variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente.
8 Rischio d’impresa
8.1 L’appaltatore adempirà al presente contratto con l’impiego dei capitali e dei mezzi necessari e assumendosi il rischio dell’impresa.
9 Responsabilità civile
9.1 L’appaltatore risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’appaltante; in relazione a ciò si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale.
10 Incedibilità del contratto
10.1 L’appaltatore non potrà cedere a terzi il presente contratto né subappaltare il servizio senza il preventivo consenso scritto dell’appaltante, pena la risoluzione di diritto del contratto e l’obbligo di risarcire i danni e le spese causati a quest’ultima.
11 Variazioni concordate
11.1 L’appaltatore non potrà apportare variazioni alle modalità convenute per l’espletamento dei servizi, tranne che l’appaltante non le autorizzi con atto scritto; in ogni caso l’appaltatore non ha diritto a compenso aggiuntivo, rispetto a quello determinato nel precedente art. 7, per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione
12 Potere di verifica
12.1 L’appaltante ha diritto di controllare lo svolgimento dei servizi a mezzo di proprio personale.
13. Clausole finali: …..
14. Foro elettivo
14.1 Le parti eleggono foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia dovesse sorgere dall’interpretazione ovvero dall’esecuzione del presente contratto il Foro di ……
15 Tutela della privacy
15.1 Le parti, con riferimento alla normativa vincolistica di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si scambiano reciproca autorizzazione a trattare i dati personali in loro possesso in relazione agli adempimenti normativi e contrattuali necessari per eseguire le obbligazioni e adempiere agli obblighi e doveri derivanti dal presente contratto.
15.2 L’appaltatore si obbliga ad adottare il documento programmatico sulla sicurezza, nel quale prevederà tutte le misure volte a garantire la riservatezza degli archivi elettronici e cartacei, con particolare riguardo alla protezione dei dati sensibili o giudiziari trattati nell’esecuzione del presente contratto.
15.3 L’appaltatore, nel trattamento dei dati effettuato nell’esecuzione del presente contratto, si obbliga ad adottare e attivare: a) procedure di gestione delle credenziali di autenticazione che si rifacciano al principio del «need to know», affinché ogni incaricato abbia accesso esclusivamente a quei dati indispensabili per lo svolgimento della propria attività lavorativa finalizzata al perfezionamento del contratto; b) i più efficaci sistemi di protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti e ad accessi non consentiti, anche mediante l’adozione e l’aggiornamento periodico di idonei strumenti atti a mantenere un livello di sicurezza accettabile (antivirus, «firewalls», e così via); c) procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi («back up»); d) tecniche di cifratura e/o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute.
16 (eventuale: Certificazione di qualità)
16.1 L’appaltatore, nel prendere atto che l’appaltante adotta un sistema di gestione per la qualità e che ad essa è stata attribuita la certificazione di qualità, accetta eventuali verifiche ispettive di seconda parte, che potranno essere richieste sia dai consulenti della cui opera si avvale l’appaltante sia dall’ente di certificazione.
17 Riconoscibilità del personale
17.1 In ossequio al dettato dell’art. 26, comma 8, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il personale dell’Appaltatrice sarà munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Firma dell’appaltante …..
Firma dell’appaltatore ….

Modello Contratto di Appalto di Servizi tra Imprese Editabile da Scaricare

In questa sezione è presente un modello contratto di appalto di servizi tra imprese da scaricare. Il modulo contratto di appalto di servizi tra imprese compilabile messo a disposizione è in formato DOC, può quindi essere aperto e compilato utilizzando Word o un altro programma che supporta questo formato.

La compilazione è molto semplice, basta infatti inserire i dati mancanti negli spazi presenti nel documento.

Una volta compilato, il fac simile contratto di appalto di servizi tra imprese può essere convertito in PDF o stampato.

Quali sono le attività di prestazione di servizi?

Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.

Cosa si intende per contratto di servizi?

Con il Contratto di Prestazione di Servizi un soggetto, il cliente, affida l'erogazione di un servizio manuale o intellettuale ad un altro soggetto, il fornitore. Il servizio deve protrarsi nel tempo in modo continuativo e/o periodico e per l'attività il fornitore dovrà far ricorso prevalentemente al proprio lavoro.

Cos'è un contratto di appalto di servizi?

Il Contratto di Appalto di Servizi è l'accordo con cui un cliente affida a un'impresa la fornitura di un servizio continuativo. In questa definizione rientrano le attività che continuano nel tempo e che non terminano con la consegna di qualcosa di specifico.

Cos'è il contratto di fornitura?

Un contratto di fornitura è un accordo che si stipula nel caso in cui una parte abbia l'obbligo di fornire una determinata quantità di beni all'altra parte, per un periodo di tempo prolungato e a fronte del pagamento di un corrispettivo.