Tinteggiatura interna detrazione fiscale 2022 agenzia delle entrate

Se si decide di tinteggiare le pareti della propria casa, è possibile beneficiare di detrazioni fiscali sulle spese? Secondo quanto disposto dalla normativa sulla ristrutturazione edilizia e in materia di risparmio energetico, con la detrazione sulle spese è possibile beneficiare di un consistente risparmio fiscale.

Rispondiamo ad una domanda pervenuta in Redazione:

“Per i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico, che sta causando vari spostamenti di punto luce che comporta la rottura dei muri e il rifacimento dell’intonaco, è possibile usufruire per l’anno 2021 la detrazione fiscale del 50% per ritinteggiare i muri e le volte? Se prevista quale dovrà essere la causale della fattura e la motivazione da riportare sul bonifico parlante? Inoltre, se i lavori di ritinteggiatura non verranno ultimati entro il 2021 ma nei primi mesi del 2022 e le fatture una parte vengono pagate nel 2021 e il saldo nel 2022, sarà possibile portare in detrazione con le altre fatture pagate per altri lavori eseguiti nel 2021 in modo da poter cedere il credito in un unico pacchetto alla banca?”.

Detrazione fiscale tinteggiatura pareti interne: cosa dice la normativa vigente?

Per rispondere alla domanda posta dal lettore è necessario fare una distinzione tra tinteggiatura pareti interne di una singola abitazione e tinteggiatura che interessa le pareti condominiali.

Nel caso in cui si pitturi le pareti interne di una villa o di un appartamento, l’operazione è considerata manutenzione ordinaria e la normativa non riconosce alcuna detrazione fiscale.

Se si tratta di tinteggiatura interna di elementi condominiali, la normativa riconosce detrazioni fiscali previste dalla normativa relativa alla ristrutturazione edilizia.

Per gli interventi eseguiti all’interno dei singoli appartamenti e ville le spese di tinteggiatura sono detraibili se sono eseguiti anche gli interventi di realizzazione di nuovi muri ed interventi sull’impianto elettrico.

Pertanto, se si interviene sull’impianto elettrico e di conseguenza è necessario tinteggiare le pareti, è possibile detrarre le spese.

Detrazione fiscale spese tinteggiatura pareti esterne: cosa dice la normativa?

Le spese di tinteggiatura delle pareti esterne di un condominio sono sempre oggetto di detrazione fiscale, mentre per le spese di tinteggiatura delle pareti esterne di una villa o casa indipendente la detrazione è ammessa solo se si modificano i materiali e le tonalità cromatiche.

Spese tinteggiatura pareti: detrazione, cessione credito o sconto in fattura

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia consiste in una detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute per un massimo di 96.000 euro di spesa.

Accanto alla possibilità di fruire del bonus ristrutturazione come detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, anche per il 2022 sarà possibile optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Lo sconto in fattura è una modalità di rimborso che consente di optare per avere uno sconto, di pari importo, applicato direttamente sulla fattura del fornitore.

Nel caso in cui i lavori di ritinteggiatura non siano stati ultimati entro il 2021 ma nei primi mesi del 2022 e le fatture (una parte) siano state pagate nel 2021 e il saldo nel 2022, sarà possibile portare in detrazione con le altre fatture pagate per altri lavori eseguiti nel 2021 in modo tale da poter cedere il credito in un unico pacchetto alla banca.

  • Ristrutturazione, bonus mobili ed ecobonus: scadenze allungate al 2024
  • Superbonus 110%
  • Scegliere il bonus giusto per il singolo intervento
  • Bonus facciate scende al 60%
  • Bonus verde
  • Bonus barriere architettoniche

Chi decide di iniziare quest’anno i lavori sulla casa può beneficiare delle detrazioni fiscali  confermate dalla recente legge di Bilancio, con alcune novità riguardanti le scadenze, e di un bonus tutto nuovo, dedicato all’abbattimento delle barriere architettoniche

Ristrutturazione, bonus mobili ed ecobonus: scadenze allungate al 2024

Bonus ristrutturazione 2022 al 50%

Partendo dai lavori di ristrutturazione sulla casa, fino al 31 dicembre 2024 sono ancora applicabili le detrazioni Irpef al 50% da ripartire in dieci anni, con un limite di spesa di 96mila euro per unità immobiliare. Manutenzione ordinaria e straordinaria su parti comuni di edifici condominiali, straordinaria su singoli appartamenti, di recupero e restauro conservativo, tutti gli interventi suddetti potranno godere dell’aliquota di detrazione più alta al 50% fino al 2024, per poi dal 2025 tornare al 36%, con limite di spesa di 48.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali costanti.

Per usufruire della detrazione fiscale al 50% si ricorda è necessario:

  1. inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl
  2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Bonus mobili 2022

Collegato alla ristrutturazione e alla rispettiva detrazione fiscale, il bonus mobili è la detrazione fiscale al 50% prevista per l’acquisto dei mobili nuovi e grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di uno degli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Per il bonus mobili le novità sono due: in primo luogo la scadenza. Il bonus mobili, come la detrazione per ristrutturazione, viene allungato fino al 2024. La seconda novità riguarda il limite di spesa. La detrazione Irpef del 50% per il 2022 torna ad avere il limite di 10mila euro (nel 2021 era salita a 16mila euro) e si ridurrà poi a 5mila euro per il 2023 e 2024.

Il bonus mobili è una detrazione Irpef del 50% prevista per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Cucine, letti, armadi, librerie, cassettiere, tavoli, sedie, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi sono solo alcuni dei mobili e grandi elettrodomestici che si possono acquistare con l’agevolazione. Per usufruire del bonus è necessario eseguire lavori di ristrutturazione e che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

Tra i lavori di manutenzione straordinaria su singoli appartamenti che danno diritto al bonus possono rientrare l’installazione di ascensori e scale di sicurezza, la realizzazione dei servizi igienici, la sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso, il rifacimento di scale e rampe. È bene sottolineare che si può fruire della detrazione se il singolo intervento di manutenzione ordinaria rientra in un lavoro più grande. Quindi, ad esempio, si pensi al caso della sostituzione dei sanitari: se si procede al rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno con nuovi materiali sostituendo anche i sanitari, allora si potrà godere dello sconto fiscale al 50%.

In condominio

Per i lavori in condominio, gli interventi di ristrutturazione ammessi a godere del bonus sono quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

Le parti condominiali che possono essere interessate dai lavori di ristrutturazione sono per esempio guardiole, appartamento del portiere, lavatoi, ecc… I lavori di manutenzione ordinaria che danno diritto al bonus mobili sono a titolo esemplificativo la tinteggiatura di pareti e soffitti, la sostituzione di pavimenti, di infissi esterni, il rifacimento di intonaci, la sostituzione di tegole e rinnovo delle impermeabilizzazioni, fino alla riparazione o sostituzione di cancelli o portoni, delle grondaie e delle mura di cinta.

Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali, i condòmini hanno diritto al bonus mobili, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, per l’acquisto di arredi per la propria abitazione.

Ecobonus 2022

Prorogato fino al 2024 anche l’ecobonus. Chi decide di migliorare l’efficienza energetica del proprio immobile può fruire dell’ecobonus al 50 o 65%, a seconda dei lavori. Nel dettaglio i lavori agevolabili sono:

  • Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione (50%)
  • Sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (65%
  • Sostituzione, anche parziale, dello scaldaacqua tradizionali con uno scaldaacqua a pompa di calore (65%)
  • Sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernale: con caldaie a condensazione di classe A + sistemi di termoregolazione evoluti o con apparecchi ibridi (pompa di calore integrata a caldaia a condensazione) (65%)
  • acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione (65%)
  • installazione di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda (65%)
  • Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) (65%)
  • Finestre comprensive di infissi (50%)
  • schermature solari (50%)
  • Riqualificazione energetica globale di edifici (65%)
  • Sostituzione di impianti esistenti con micro-cogeneratori (65%)
  • Dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione (building automation) (65%)
  • Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali (65%)
  • interventi di riqualificazione.

La riqualificazione energetica dell’immobile si ricorda è possibile anche mediante il Superbonus al 110%, fruibile a determinate condizioni e anch’esso oggetto di proroghe. I lavori connessi all’ecobonus possono essere “assorbiti” con il Superbonus.

Superbonus 110%

L’agevolazione fiscale, grande novità degli ultimi anni, è il Superbonus, la maxi detrazione che eleva al 110% la possibilità di detrarre dalle tasse, in particolare dall’Imposta sui redditi delle persone fisiche, le spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L’agevolazione fiscale spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su:

  • parti comuni di edifici,
  • unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari,
  • singole unità immobiliari.

 Soffermandoci innanzitutto sulle scadenze, a differenza degli altri bonus casa, la scadenza è più breve:

  • Per le unità autonome, come villini e loft, il Superbonus resta soltanto per quest’anno, il 2022. Per gli interventi effettuati da persone fisiche su queste unità quindi, il 110% potrà essere richiesto per le spese effettuate per tutto il 2022, a condizione che, entro il 30 giugno, siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
  • Orizzonte temporale più lungo per i condomìni e per gli immobili da due a quattro unità di proprietario unico: avranno a disposizione il 110% fino alla fine del 2023. Dal primo gennaio del 2024 però la detrazione non scomparirà ma calerà progressivamente, passando al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

La maxi detrazione è prevista per una serie precisa di interventi che si dividono in “trainanti” e “trainati”.

Gli interventi trainanti che danno diritto alla detrazione del 110% sono sostanzialmente di due tipi e possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio, ma sono escluse le nuove costruzioni. Gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile nel caso di installazione di un impianto di riscaldamento.

Gli interventi trainanti sono quello di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, interventi antisismici ma solo per le abitazioni che si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Condizione indispensabile per ottenere la detrazione del 110% è che gli interventi realizzati nel complesso devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’ecobonus che normalmente prevedono una percentuale di detrazione inferiore. Se questo “salto” di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta, quindi per chi si trova nella classe energetica “A3” il superbonus viene riconosciuto con il passaggio alla “A4”. Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato, e questo documento ha una validità temporale di 10 anni.

Benché le nuove costruzioni non siano agevolabili con il Superbonus, in caso di demolizione e ricostruzione è possibile accedere all’agevolazione ma solo per la parte di edificio ricostruita. L’ampliamento è escluso perché si configura come nuova costruzione, ma l’unico caso in cui è possibile ottenere il 110% con l’incremento di volume è con il sismabonus.

 A questi interventi se ne possono aggiungere altri, i cosiddetti interventi trainati, come interventi di efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Scegliere il bonus giusto per il singolo intervento

Chi voglia così effettuare interventi sul proprio immobile, oggi ha dalla sua parte una serie di detrazioni fiscali, ognuna con proprie caratteristiche. È bene valutare, caso per caso, quale detrazione sia l’ideale per la specifica situazione.

Un esempio: quale bonus migliore per le finestre?

Per esempio, la sostituzione delle finestre, rispettando precise condizioni, può essere realizzata con tutte e tre i tipi di detrazione: ristrutturazione, ecobonus e Superbonus. Quindi, se sono previsti lavori sull’edificio o sul condominio, può convenire far rientrare il cambio finestre nella più alta detrazione, quella del 110%, ma se non vi sono lavori di questo genere, dovendo scegliere tra bonus ristrutturazione ed ecobonus (entrambi al 50% per le finestre) per interventi in un singolo appartamento può convenire optare per il secondo quando la spesa per la ristrutturazione si avvicini già al limite dei 96mila euro, cifra oltre la quale non è possibile poi alcuna detrazione fiscale.

Bonus facciate scende al 60%

Soffermandoci sull’esterno degli immobili, anche restaurare la facciata esterna del proprio immobile permette di godere della detrazione fiscale detta bonus facciate. Nel 2022, rispetto agli anni passati, però, cambia l’aliquota di detrazione non più al 90% bensì al 60%.

Nel bonus facciate rientrano “tutti gli interventi eseguiti sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, per contro restano esclusi dal bonus gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada”.

Il Bonus facciate è dunque un’agevolazione fiscale prevista per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali, siti nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

 La detrazione fiscale va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione. Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali, siti nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:

  • la prima (zona A) include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi
  • la seconda (zona B), invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti.

Nel bonus facciate rientrano tutti gli interventi eseguiti sugli elementi della «struttura opaca verticale» della parte esterna dell’edificio. Non sono compresi nel beneficio, invece, gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada. Significa che hanno accesso alla detrazione del 90% il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, la pulitura e tinteggiatura della superficie, il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche.

Ma si ha diritto al bonus facciate anche per gli interventi effettuati su balconi; ornamenti e fregi sulla parte dell’edificio visibile dal suolo pubblico; grondaie; pluviali; parapetti; cornicioni; parti impiantistiche sulla parte opaca della facciata.

Nel bonus possono rientrare le spese sostenute per il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie e per il trattamento dei ferri dell’armatura della facciata del fabbricato in condominio e le spese per il rifacimento dei balconi e i lavori di copertura dell’altro fabbricato posseduto.

Bonus verde

Fino al 2024, dedicarsi al verde di casa permette di godere del bonus verde, la detrazione fiscale al 36% sulle spese sostenute per sistemare il verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e realizzare coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione viene ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi. Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità (per esempio, bonifico bancario o postale).

 La detrazione fiscale in particolare è prevista per sistemare il verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi nonché la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Nel dettaglio tra le spese agevolabili sono comprese quelle di  fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere ma in ogni caso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si deve trattare di interventi di natura straordinaria, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. Via libera quindi ad un giardino verticale o anche un orto in terrazzo, mentre la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempre che si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali. Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi in questione.

Non si ha diritto inoltre al bonus verde per i lavori in economia, effettuati direttamente dal contribuente sul proprio giardino o terrazzo.  

Bonus barriere architettoniche

Dal 2022 è in vigore una nuova detrazione fiscale prevista per le barriere architettoniche. In particolare per gli interventi “direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti”, spetta dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. Su tale bonus si attendono gli ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per capire meglio requisiti e condizioni. 

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Quali sono i lavori di ristrutturazione detraibili 2022?

Operativamente dal 1° gennaio 2022 i contribuenti hanno la possibilità di portare in detrazione fiscale al 50% le spese sostenute per i lavori di riqualificazione edilizia, manutenzione straordinaria e ordinaria (per i condomini) per un importo di spesa massimo di 96.000 euro.

Quali sono i lavori che rientrano nella detrazione del 50?

Nel dettaglio, la detrazione del 50% spetta per: lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali, cioè su condomini (interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del Dpr 380/2001);

Cosa rientra in edilizia libera 2022?

Accanto al rifacimento degli intonaci e degli infissi, all'installazione di inferriate, parapetti e grondaie, modifiche al tetto e alla pavimentazione esterna rientrano anche la realizzazione di rampe, montascale e ascensori purché all'interno degli edifici e senza interventi sulle parti strutturali.

Quanto è l'Iva sulla tinteggiatura?

Volendo poi entrare più nello specifico, nei casi in cui gli interventi riguardino edifici con funzione abitativa principale, l'Iva del 10% viene applicata in particolare in questi casi: Acquisto di materiali (piastrelle, pitture, laterizi, ecc.)