Un dubbio che spesso viene a chi ha acceso un contratto di mutuo cointestato è quello relativo alla detrazione degli interessi passivi e delle spese accessorie (in caso di abitazione principale) in sede di dichiarazione dei redditi. Vediamo come procedere in questo caso, secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate 20/E del 2011, riferimento per questo tema. Show
Mutuo cointestato: detrazione interessi secondo le quoteFermo restando che la detrazione degli interessi passivi del mutuo ammonta al 19% con un tetto massimo di 4 mila euro, se il mutuo è cointestato la detrazione spetta ad entrambi gli intestatari al 50%. Va detto che un mutuo può essere cointestato tra ogni tipo di persone, da fratelli e sorelle, a genitori e figli, a coniugi a conviventi a coppie di fatto. Il legame umano e civile tra le persone non influisce sulla cointestazione del mutuo, che resta un contratto condiviso quale che sia la situazione di chi lo firma. Mutuo cointestato tra coniugiIn alcune situazioni particolari però il mutuo cointestato gode di alcune caratteristiche: in particolare se il contratto è intestato a due coniugi. In questo caso, come sempre, la detrazione degli interessi passivi spetta al 50% a ciascun coniuge, ma se uno dei due non percepisse reddito, e di conseguenza fosse a carico fiscale dell’altro non presentando alcuna dichiarazione dei redditi, allora il coniuge non a carico potrà scaricare il 100% degli interessi passivi del mutuo (sempre nel limite dei 4 mila euro). Ciò tuttavia può avvenire solo ed esclusivamente se il coniuge intestatario del mutuo è anche intestatario almeno di una quota della casa: altrimenti detrarre gli interessi non sarà possibile. Nel caso, invece, che l’intestatario del mutuo sia unico, ma vi siano più cointestatari della casa, l’unico a poter detrarre il 100% degli interessi passivi sarà l’intestatario del mutuo. La situazione dei coniugi però, alla luce della legge Cirinnà sulle unioni civili, può valere per una coppia di fatto unita civilmente. Mutuo cointestato con il figlioIn caso tra i cointestatari del mutuo ce ne fosse uno che è fiscalmente a carico ma non è un coniuge (ad esempio, un figlio), non vale la possibilità per la parte non a carico di scaricare il 100% degli interessi. In generale, in caso di cointestazione del mutuo tra genitori e figli, se i figli percepiscono reddito, ognuno potrà detrarre una quota di interessi passivi proporzionale alle proprie quote nel mutuo. Se i genitori però sono solo garanti del mutuo del figlio, ma non sono cointestatari del contratto, non potranno detrarre nessuna quota di interessi. Mutuo cointestato per nuda proprietàSe il caso è quello di mutuo cointestato per l’acquisto di una nuda proprietà di cui qualcun altro è usufruttuario (un figlio o un coniuge, ad esempio), gli interessi passivi saranno detraibili solo da colui che risulta nudo proprietario. Non, quindi, dall’usufruttuario. Vale infatti sempre la regola per cui, per poter scaricare gli interessi passivi, è necessario essere intestatari del mutuo e proprietari della casa (non usufruttuari). In caso, quindi, il mutuo venga pagato interamente dall’usufruttuario, nessuno potrà detrarre nulla. Decesso del cointestatario del mutuoIn caso, infine, di decesso di uno dei due cointestatari, l’onere del pagamento passa agli eredi del deceduto. Saranno quindi questi ultimi a poter detrarre gli interessi passivi del mutuo secondo le proprie quote. In presenza di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e delle sue pertinenze, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Per fruire della detrazione è necessario che il contribuente sia contemporaneamente intestatario del mutuo e proprietario dell’unità immobiliare, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (non deve esserci corrispondenza tra la quota di proprietà e la quota di detrazione spettante per gli interessi passivi). Il diritto a beneficiare della detrazione permane anche nel caso di successiva variazione della residenza del contribuente in un altro immobile quando l’immobile acquistato viene destinato a dimora abituale di un proprio familiare (nel caso di separazione legale rientra tra i familiari anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio). Per i mutui stipulati dal 1993 la detrazione spetta solo in relazione alla stipula di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e delle sue pertinenze. L’acquisto deve avvenire nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo; ciò significa che si può prima acquistare l’immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita. La detrazione spetta su un importo massimo degli interessi passivi e relativi oneri accessori pari a 4.000 euro, solo per il periodo in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale. Il diritto viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale; tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento, può fruire nuovamente della detrazione. Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di euro 4.000 è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. In caso di mutuo cointestato, tale limite massimo di interessi ammessi alla detrazione deve essere ripartito tra i mutuatari in parti uguali o in base alle diverse percentuali ricavabili dal contratto di mutuo medesimo. La ripartizione del limite di spesa va effettuata anche quando uno dei mutuatari non ha diritto alla detrazione non avendone i requisiti. Ad esempio, nel caso in cui due soggetti stipulino un contratto di mutuo per l’acquisto in comproprietà di un immobile destinato ad abitazione principale di uno solo, quest’ultimo potrà calcolare la detrazione degli interessi passivi riferiti alla propria quota di mutuo su un importo non superiore ad euro 2.000. Come unica eccezione al criterio di ripartizione tra i cointestatari del mutuo la norma prevede l’ipotesi in cui il mutuo sia cointestato con il coniuge fiscalmente a carico. In tale caso il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi sempreché il coniuge fiscalmente a carico abbia diritto alla detrazione. Non si perde il diritto nei seguenti casi:
Condizioni e limiti diversi a seconda della data di stipula del mutuo...
Chi scarica gli interessi passivi del mutuo cointestato?Se il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi, sempre che il coniuge a carico sia comproprietario dell'abitazione. La detrazione spetta anche all'acquirente della sola nuda proprietà.
Come scaricare mutuo cointestato?In caso il mutuo sia cointestato tra genitori e figli, come anche la proprietà della casa, la detrazione spetta a tutti secondo le proprie quote: ad esempio, se si parla di due genitori e due figli, ognuno potrà detrarre un quarto degli interessi.
Chi paga il mutuo cointestato?A chi spetta il pagamento delle rate? In caso di separazione, il mutuo cointestato deve essere ugualmente rimborsato da parte degli intestatari, che rispondono del debito secondo quanto disposto dal contratto di mutuo.
Cosa comporta essere cointestatario di un mutuo?Con un mutuo cointestato, la banca riceve una doppia garanzia sul rimborso del finanziamento. Se uno dei debitori non paga, l'istituto di credito può rivalersi sull'altro debitore grazie all'obbligazione solidale del mutuo e richiedere tutta la somma dovuta e non solo la quota spettante.
|