Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una figura obbligatoria per le aziende e fa da portavoce per gli altri dipendenti dell’impresa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Show
L’RLS, per ricoprire tale ruolo, necessita non solo di una nomina da parte degli altri lavoratori (o delle rappresentanze sindacali aziendali) ma anche di una formazione specifica, accompagnata da corsi di aggiornamento annuali. In questo articolo andremo ad approfondire alcuni aspetti legati alla figura del Rappresentante dei lavoratori, definendo nel dettaglio chi è e di cosa si occupa. L’RLS, secondo la definizione dell’art.2 del D.Lgs. 81/08, è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Egli si assicura, dunque, che nell’azienda o nell’unità produttiva vengano rispettate le norme stabilite dal Testo Unico sulla sicurezza. In quale ambito devono essere individuati i rappresentanti dei lavoratori? In realtà il parametro da prendere in considerazione non è tanto il settore di riferimento ma il numero di dipendenti. L’RLS è una figura obbligatoria per tutte le aziende con almeno un lavoratore e, a seconda delle dimensioni dell’impresa, vi può essere più di un rappresentante: – fino a 200 dipendenti: almeno un RLS; Di cosa si occupa, nello specifico, un Rappresentante dei lavoratori?Tra i principali compiti di un RLS, secondo quanto stabilito dall’Art.50 del Testo Unico sulla sicurezza, egli ha facoltà di: – accedere ai locali aziendali in cui si svolgono i lavori; – essere consultato in modo preventivo e tempestivo riguardo a valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda; – essere consultato per designare il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori; – essere consultato in merito all’organizzazione della formazione degli incaricati all’attività di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori; – ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; – formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte delle autorità competenti; – promuovere l’elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; – fare proposte in merito all’attività di prevenzione; – avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati; – fare ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro (e i mezzi impiegati per attuarle) non siano idonee. Una volta eletto e designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è compito del datore di lavoro farsi carico delle spese necessarie a garantirgli la formazione obbligatoria. La durata minima dei corsi di formazione per RLS è di 32 ore per quello iniziale, di cui 12 dedicate ai rischi specifici presenti in azienda (e conseguenti misure di prevenzione e protezione). Annualmente il Rappresentante dei lavoratori è tenuto a frequentare anche dei corsi di aggiornamento. Il monte ore prevede: – per aziende tra 15 e 50 dipendenti: minimo 4 ore all’anno; Affidati all’esperienza e alla professionalità di FSC TORINO in ambito sicurezza sul lavoro: scopri subito i nostri. Clicca sul link qui sotto:
L’RLS, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è il portavoce dei lavoratori che comunica al datore di lavoro le problematiche che possono emergere durante la quotidianità. Il suo ruolo di portavoce è legittimato dal fatto che conosce le normative ed è riconosciuto dai lavoratori come loro rappresentante. È inoltre chiamato a collaborare con il datore di lavoro insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (SPPA) e al medico competente. RLS, il portavoce dei lavoratori sul tema sicurezza L’RLS è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La prima comparsa di questo termine è rintracciabile nel famoso decreto legislativo 626/94, norma sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. L’attuale ruolo, le responsabilità e i suoi compiti sono però ben definiti nel decreto legislativo 81/2008 e il successivo 106/2009. La 626/94 identifica l’RLS come “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Già nel lontano 1989, l'art. 11 della direttiva CEE n. 89/391 del 12 giugno affermava che "i datori di lavoro consultano i lavoratori e/o i loro rappresentanti e permettono la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro". È con il decreto legislativo 81/2008 che nasce il TUSL, testo unico sulla sicurezza sul lavoro. L’RLS non deve controllare e vigilare sulla sicurezza degli ambienti di lavoro, ma deve farsi portavoce dei lavoratori e comunicare al datore di lavoro le problematiche che possono emergere. Il suo ruolo di portavoce è legittimato dal fatto che conosce le normative ed è riconosciuto dai lavoratori come loro rappresentante. È inoltre chiamato a collaborare con il datore di lavoro insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (SPPA) e al medico competente. Il Ministero del Lavoro ha sottolineato l’importanza di coinvolgere i RLS durante le ispezioni delle autorità competenti sia prima che durante il sopralluogo ispettivo, al fine di acquisire dati e informazioni più precise riguardanti le situazioni di rischio dell’azienda. Il RLS è una figura presente non solamente in ambito sanitario - e quindi nelle aziende sanitarie - ma anche in tutte le altre realtà, specie in quelle in cui è presente un numero importante di lavoratori. È infatti una figura obbligatoria in tutte le aziende, ma in base alle dimensioni delle stesse cambia il numero dei rappresentanti e cambia la modalità di nomina del rappresentante. Come si diventa RLSIl Rappresentante viene eletto dai lavoratori in maniera diversa a seconda del numero di dipendenti dell’azienda:
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce anche che la nomina dei RLS deve avvenire o in occasione di contrattazione collettiva o nella giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che si celebra durante la settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro. Quanti sono i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezzaIn base alle dimensioni dell’azienda, viene definito dalla norma il numero di RLS che devono essere presenti. Nello specifico il rapporto deve essere:
La formazione dell’RLSIl rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare, riguardante la normativa in materia di sicurezza e salute e dei rischi specifici esistenti nel proprio luogo di lavoro, in modo da possedere nozioni adeguate sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi. Il percorso formativo deve essere composto da almeno 64 ore, che devono essere effettuate entro 3 mesi dalla data dell’elezione e 8 ore di aggiornamento annuale. Nello specifico, la formazione deve prevedere conoscenze:
Al termine del percorso formativo è prevista una verifica di apprendimento per accertare che il rappresentante abbia le conoscenze e gli strumenti adeguati per poter operare. Ritorna al sommario del dossier Pubblico Impiego Chi può essere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?Chi è? (
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
Cosa si intende per RLS?L' R.L.S. è una persona (ovvero delle persone), che viene eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro (artt. 37, 47, 50 Dlgs. 81/2008).
Chi nomina il rappresentante dei lavoratori?La nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS. L'RLS viene eletto o designato dai dipendenti nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda qualora nelle aziende o unità produttive vi siano più di 15 addetti.
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