Bonus facciate lavori iniziati nel 2022 e finiti nel 2022

Per la detrazione al 90% il pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre 2021 e i lavori, anche successivamente, essere effettivamente realizzati. Fonte Eutekne.



Dopo la risposta del MEF, sentita l’Agenzia delle Entrate, all’interrogazione parlamentare 17 novembre 2021 n. 5-07055, era già risultato chiaro che, relativamente agli interventi sui quali può trovare applicazione il bonus facciate, il fornitore e il committente possono accordarsi per l’emissione della fattura con sconto sul corrispettivo del 90% e pagamento della parte non coperta da sconto entro il 31 dicembre 2021 anche se, al momento dell’emissione della fattura “scontata” e del relativo pagamento “ridotto”, i lavori, corrispondenti ai corrispettivi fatturati al lordo dello sconto applicato, non risultano essere stati ancora effettuati, senza che ciò pregiudichi il diritto all’agevolazione fiscale, né il diritto di beneficiarne mediante esercizio per una delle opzioni previste dall’art. 121 del DL 34/2020 (si veda “Bonus facciate con fatture e pagamenti entro fine 2021 anche per lavori eseguiti dopo” del 20 novembre 2021).

La risposta aveva però sottolineato anche come rimanesse dovuta l’effettiva realizzazione dei lavori corrispondenti alle predette spese (la quale può avvenire anche successivamente al termine della finestra temporale agevolata), posto che, in assenza dell’effettiva realizzazione dei lavori corrispondenti ai corrispettivi lordi su cui il fornitore ha applicato lo sconto in fattura al 90% (e pagati dal committente per la parte non coperta dallo sconto), viene meno ab origine il diritto all’agevolazione fiscale e ciò comporta il recupero del beneficio indebitamente fruito nella modalità alternativa dello sconto in fattura, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’art. 13 del DLgs 471/97.

Questa puntualizzazione sembrava lasciare esposti a possibili rischi i terzi cessionari che avessero acquisito, prima della realizzazione dei lavori corrispondenti alle spese già sostenute con applicazione dello sconto, il credito di imposta maturato nel cassetto fiscale del fornitore, nonché i professionisti che, sempre prima di detta realizzazione, avessero attestato la congruità delle spese e rilasciato il visto di conformità sulle opzioni, come richiesto a seguito delle novità introdotte dal “decreto Antifrodi”.



La circ. Agenzia delle Entrate 29 novembre 2021 n. 16 (§ 1.2.2) ha però chiarito che per il rilascio della nuova attestazione di congruità sulle spese, richiesta dal nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, è sufficiente che i lavori siano iniziati.

Questa puntualizzazione apre evidentemente all’applicazione dello stesso criterio per quel che concerne la correttezza operativa del professionista deputato al rilascio del visto di conformità, nonché per quel che concerne la correttezza operativa del terzo cessionario che acquista il credito di imposta che viene iscritto nel cassetto fiscale del fornitore con la presentazione della comunicazione, attestata e vistata, di opzione per lo sconto in fattura esercitata a fine 2021 da fornitore e committente.

Ne dovrebbe dunque conseguire che, se il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese dopo che i lavori sono almeno iniziati, il commercialista, acquisita l’attestazione di congruità, presenta la comunicazione di opzione (entro il 16 marzo 2022 per le spese sostenute nel 2021) e la banca, verificato il tutto, acquista il credito di imposta dal fornitore, nessuno di questi soggetti possa incorrere in concorso di violazione (con il committente ed il fornitore) qualora, successivamente al compimento dei rispettivi atti, i lavori (che erano almeno iniziati) non vengono ultimati.

Sul piano operativo, la combinazione tra la risposta MEF all’interrogazione parlamentare 17 novembre 2021 n. 5-07055 e la circ. Agenzia delle Entrate 29 novembre 2021 n. 16 (§ 1.2.2), porta dunque a ritenere che, per poter beneficiare del bonus facciate al 90% con sconto in fattura, relativamente a spese ed opzioni non ancora sostenute ed esercitate al 12 novembre 2021, è necessario procedere come segue:

  1. il fornitore fattura il 100% del corrispettivo dei lavori, applicando lo sconto del 90%, con pagamento da parte del committente, entro il medesimo termine del 31 dicembre 2021, della parte di spesa non coperta dallo sconto;
  2. quando i lavori sono almeno iniziati, il tecnico abilitato attesta la congruità della spesa;
  3. il commercialista presenta la comunicazione di opzione con rilascio del visto di conformità;
  4. e la banca compra il credito di imposta che la comunicazione fa iscrivere nel cassetto fiscale del fornitore.

Perché questo schema operativo funzioni, non sarebbe necessario che i lavori risultino “almeno iniziati” entro il 31 dicembre 2021, ma che risultino “almeno iniziati” entro il 16 marzo 2022, termine ultimo per l’invio della comunicazione relativamente alle spese sostenute e alle opzioni esercitate nel 2021 (si veda anche Comunicazione delle opzioni per interventi edilizi fino al 15 ottobre 2022).



Quando devono essere finiti i lavori del bonus facciate?

Per i lavori completati nel 2022, ma con pagamento spese, entro il 31 dicembre 2021. Il bonus facciate è stato prorogato anche nel 2022 ma con importanti novità rispetto al 2021, soprattutto per la parte economica, visto che la detrazione fruibile scende dal 90% al 60%.

Cosa si intende per inizio lavori bonus facciate?

Per la detrazione al 90% il pagamento deve avvenire entro il 31 dicembre 2021 e i lavori, anche successivamente, essere effettivamente realizzati.

Come funziona il bonus facciata 2022?

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. A differenza di altre agevolazioni per interventi realizzati sugli immobili, per il “bonus facciate” non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.

Come usufruire del bonus facciate 90% nel 2022?

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 e nel 2021, e nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2022, ed effettuate tramite bonifico bancario o postale. Va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo.