Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta art 381

ARTICOLO 381 DEL DPR N. 495/1992

A seguito delle modifiche introdotte dal D.P.R. 30 Luglio 2012 Il testo dell'art. 381 D.P.R. n. 495/1992 risulta essere il seguente:

ART. 381

Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide (articolo 188 cds).

1. Ai fini di cui all' articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.

2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: ″contrassegno di parcheggio per disabili″ conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: ″simbolo di accessibilità di cui alla figura V.5.

3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.

5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità. della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del ″contrassegno di parcheggio per disabili″ del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità. di uno spazio di sosta privato accessibile, nonchè fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità. di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del ″contrassegno di parcheggio per disabili″. Il comune può inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità. della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già. occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute.

Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta art 381
Cosa c’è scritto nei verbali di invalidità, handicap e disabilità: quando si ha diritto alle agevolazioni su acquisto di macchine o pass auto.

Il Decreto 5 del 2012 (decreto Semplifica Italia – convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35) ha previsto all’art. 4 che le commissioni mediche indichino nei loro verbali di invalidità, handicap e di disabilità (legge 68/99) se la persona ha una delle condizioni per i benefici fiscali per acquisto auto e/o per il contrassegno auto disabili.

Vediamo le definizioni che possono essere contenute:
· Persona con ridotte o impedite capacità motorie (art. 8, legge 449/1997):
con questa indicazione nel verbale di invalidità o di handicap, la persona ha diritto ad accedere alle agevolazioni fiscali sui veicoli a condizione che il mezzo sia adattato in modo stabile al trasporto di persone con disabilità; in alternativa, il veicolo deve essere adatto alla guida secondo le prescrizioni della Commissione preposta al riconoscimento dell’idoneità di guida.
(OBBLIGO DI ADATTAMENTO O ALLESTIMENTO DELL’AUTO)

· Persona affetta da handicap fisico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000): in
questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
(NON OBBLIGO DI ADATTAMENTO/ALLESTIMENO)

·Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluri-amputazioni
(art. 30, comma 7, legge 388/2000):
anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali.
(NON OBBLIGO DI ADATTAMENTO /ALLESTIMENTO)

– Persona invalida con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta
(art. 381, DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e succ. modifiche):
NON dà diritto alle agevolazioni su acquisto auto, ma consente SOLO di richiedere al proprio Comune di residenza  il Contrassegno per parcheggiare l’autonegli stalli per persone invalide.

– l’interessato non possiede alcun requisito tra quelli dell’art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5… esclude ogni requisito e quindi l’acceso a tutti i benefici fiscali sull’auto e al contassegno.

DOVE SI TROVANO LE DICITURE NEI VERBALI

Articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 495/1992 – Contrassegno Invalidi
Sono previste agevolazioni per la circolazione e la sosta di veicoli al servizio delle persone invalide. Tale condizione è certificabile su tutte le tipologie di verbale.
Articolo 30, comma 7, legge 388/2000 – Benefici per veicoli senza adattamento
Deve essere specificato che la condizione «affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento» è certificabile unicamente sul verbale di invalidità civile. 
La condizione di «invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni» è certificabile sul verbale di invalidità civile, di handicap o di disabilità.

Articolo 8, legge 449/1997 – Benefici per veicoli con adattamento
La condizione «portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti» è certificabile solo sul verbale di handicap.

Articolo 4, legge 138/2001
Per gli ipovedenti gravi sono previsti benefici per veicoli senza adattamento. Tale condizione è certificabile sui verbali di invalidità civile, handicap, cecità o disabilità. Deve essere precisato che, come prevede l’articolo 50, legge 21 novembre 2000, n. 342 queste agevolazioni spettano anche a coloro che sono riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (legge 382/70 e legge 508/88) o ciechi assoluti (legge 382/70 e legge 508/88) o sordi (legge 381/70 e legge 508/88).
Nel caso in cui una persona sia in possesso di un verbale sanitario privo del riconoscimento delle agevolazioni può presentare domanda al centro medico-legale INPS per chiedere la verifica dei requisiti sanitari necessari per l’integrazione. Se il verbale è precedente al 9 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge 5/2012) è invece necessario presentare una nuova domanda oppure presentare la richiesta alla propria ASL di appartenenza.

Fonte: disabili.com

Cosa prevede l'articolo 381 del D.p.r. 495 1992?

Articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 495/1992 - Contrassegno Invalidi. Sono previste agevolazioni per la circolazione e la sosta di veicoli al servizio delle persone invalide. Tale condizione è certificabile su tutte le tipologie di verbale.

Chi rilascia il certificato di deambulazione sensibilmente ridotta?

Il cittadino deve innanzitutto recarsi all'ufficio medico-legale della ASL di appartenenza e farsi rilasciare una certificazione medica che attesti la sua ridotta mobilità. In seguito deve presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza, allegando a essa la certificazione medica.

Come si fa a capire se è stato riconosciuto l'accompagnamento?

Ecco i requisiti, come riportato anche sul sito Inps:.
riconoscimento di totale inabilità (quindi il 100 per cento) per affezioni fisiche o psichiche;.
impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita. ... .
avere cittadinanza italiana;.

Quali sono le patologie per ottenere l'accompagnamento?

Di seguito, una lista di alcune delle malattie che danno diritto all'indennità di accompagnamento:.
malattie mentali, fra cui schizofrenia e bipolarismo..
autismo..
malattie congenite fra cui la sindrome di down;.
parkinson..
alzheimer..
sclerosi multipla in stadio avanzato..
diabete mellito..
cancro..