Come scrivere un avviso ai condomini per trasloco

Buongiorno amici di Condominioweb! A breve dovrò traslocare: cambio casa.

Vorrei fare in modo che tutto avvenga senza disagi per nessuno: in effetti l'impresa alla quale mi sono rivolto opererà nelle due abitazioni usando il minimo indispensabile scale ed ascensore condominiali.

Data questa situazione, mi sono domandato: del mio trasloco è necessario dare notizia agli altri condòmini?

Questa la domanda che ci è giunta da un nostro lettore. Lo aiutiamo volentieri a dissipare il suo dubbio.

Per chi scrive, la questione del trasloco e dell'avviso agli altri condòmini - tanto quelli del condominio che verrà lasciato, quanto di quello in cui si andrà a vivere - va risolta su tre piani, ossia guardando:

  • al regolamento condominiale;
  • all'uso degli spazi comuni, specie in assenza di norme regolamentari;
  • alle eventuali interferenze con altre proprietà esclusive.

Partiamo al contenuto dello statuto del condominio.

Trasloco e regolamento di condominio

Nel regolamento condominiale, se di origine assembleare, possono essere contenute norme circa l'uso delle cose comuni.

In effetti non è raro che per effettuare un trasloco si debbano utilizzare spazi comuni. Le scale e l'ascensore in primis, ma anche eventualmente il cortile per posizionare i mezzi per il carico del mobilio, per l'elevatore, ecc.

Il regolamento condominiale potrebbe imporre tanto l'apprestamento di particolari accorgimenti materiali per evitare danni o disagi, tanto la comunicazione ai condòmini o all'amministratore del trasloco (più genericamente di attività di carico e scarico).

In tal caso il condòmino deve fare ciò che è imposto dalle norme interne.

In presenza di un regolamento di origine e natura contrattuale, le prescrizioni potrebbero essere più pesanti e limitative. Ad esempio, il regolamento potrebbe vietare assolutamente l'uso dell'ascensore per carico e scarico di pacchi.

In tal caso il condòmino non potrà fare altro che prendere atto e specificarlo all'impresa che si occuperà del trasloco, ovvero tenerlo a mente se avrà optato per un fai da te.

Chiaramente il riferimento qui vale sia in relazione all'edificio in condominio dal quale si va via, sia quello in cui s'andrà a vivere.

=> Danno da caduta in ascensore. Esclusa la responsabilità del condominio se vi è caso fortuito

Trasloco, cose e spazi comuni

Al di là del rispetto del regolamento condominiale, è buona norma valutare, con un sopralluogo con l'impresa affidataria dell'incarico del trasloco, se e quali cose e spazi comuni andranno ad essere utilizzati ed occupati.

L'uso per queste operazioni è fuori di dubbio lecito, anche in ragione del fatto che gli spazi comuni sono a disposizione dell'uso di tutti, così come sancito dall'art. 1102 c.c. Ciò nonostante il singolo deve comunque avere determinati accorgimenti.

Esempio: per eseguire il trasloco è necessario utilizzare l'ascensore, qualche volta o continuativamente per una parte della giornata, ovvero sarà necessario parcheggiare uno o più camion, oppure ancora - come si diceva prima - posizionare il carrello elevatore. Tutte ipotesi nelle quali chi effettua il trasloco usa beni comuni.

Per fare riferimento ad un caso concreto potrebbe darsi che il camion debba sostare dinanzi ad uno o più box, ovvero posti auto, per il tempo necessario alle operazioni di carico eppoi di scarico.

È chiaro ed evidente che in casi come questo ed in tutti i casi simili ovvero situazioni nelle quali le operazioni possano creare interferenze e disagi agli altri, queste debbano essere comunicate precedentemente e tempestivamente, in modo tale da consentire la migliore organizzazione ed evitare disagi durante il loro svolgimento.

Trasloco e proprietà esclusive

Il trascolo, poi, può rendere necessario il passaggio in una proprietà esclusiva. Il passaggio può essere solamente un'opzione più comoda, utile a risparmiare tempo nelle operazioni di carico/scarico.

Nella prima ipotesi esiste una norma, l'art. 843 del codice civile (Accesso al fondo), che, sebbene apparentemente dettata in relazione ad opere conservative, rappresenta l'addentellato normativo in base al quale potere ottenere l'accesso all'altrui proprietà per la esecuzione del trasloco; ciò, naturalmente, in quei casi in cui il passaggio non sia concesso volontariamente dal proprietario interessato.

=> Servitù di passaggio su strada costituente spazio condominiale

La maggiore comodità dell'uso dell'altrui proprietà, invece, non può portare ad un ordine di fare transitare sul fondo altrui, ovvero di utilizzarlo, a meno che la stessa non debba essere qualificata come una sostanziale necessità, perché le strade alternative rendono molto gravose le operazioni di trasloco.

È evidente che se si dovesse arrivare ad un contenzioso per il trasloco i tempi diventerebbero sicuramente più lunghi. Insomma, come sempre, la scelta concordata è il modo migliore per risolvere le situazioni.

Quanto alle modalità di avviso, salvo prescrizioni indicate dal regolamento, queste vanno valutate caso per caso, ossia in relazione alle modalità concrete del trasloco, guardando alla necessità di spiegarlo singolarmente ad uno o più condòmini, magari maggiormente interessati, ovvero risolvendo il tutto con una semplice comunicazione in bacheca.

=> Trasloco: adempimenti da eseguire nel momento in cui ci si trasferisce da una casa ad un altra

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