Il ctp deve essere iscritto ad un albo

Chi è il CTU

Il Ctu è un Consulente Tecnico, un professionista che, grazie alle sue comprovate capacità professionali, certificate dall’iscrizione all’albo, svolge mansioni come ausiliare del giudice.
Nominato dunque dal Giudice, il suo compito è quello di fornire risposte tecniche, esaurienti e sintetiche per agevolare il giudice nella decisione finale.
Intraprenderne la carriera e formarsi nella valutazione di stime e consulenze tecniche costituisce un’importante specializzazione per il professionista che è interessato all’abilitazione della professione di CTU.
Si tratta di un perito che quando richiesto dal giudiche appronta perizie tecniche e valutative in merito alle discipline di cui è esperto. Lo scopo è quindi fornire un parere tecnico al giudice supportandolo nella fase decisionale.

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 15 delle Disp. Att. Del C.P.C, è importante ricordare che vige l’obbligo della incompatibilità della doppia iscrizione a due o più albi di differenti circoscrizioni: nessuno può iscriversi in più di un Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio, tutti i CTU devono essere iscritti all’albo del Tribunale competente nel comune di residenza o domicilio professionale.

Chi può richiedere l’iscrizione albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del tribunale? Modalità e le procedure

L’iscrizione nell’Albo dei consulenti tecnici del Giudice può essere richiesta mediante domanda da presentarsi al Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione l’aspirante risiede o ha il domicilio professionale. La domanda deve contenere la dichiarazione di iscrizione all’ordine professionale, l’indicazione della Categoria e delle specialità prescelte. La domanda deve essere inoltrata online. Al termine della procedura di iscrizione online, il candidato dovrà stampare la domanda generata dal programma, regolarizzandola con l’apposizione di una marca da bollo da € 16, provvedendo a depositarla in Tribunale presso l’Ufficio Volontaria Giurisdizione (la domanda va presentata unitamente a: fotocopia del documento di identità e del codice fiscale; curriculum vitae firmato con l’indicazione della propria mail/posta elettronica certificata PEC; titoli e documenti vari per dimostrare la speciale competenza tecnica e l’esperienza professionale acquisita).

Una volta presentata la domanda è necessario inviare una mail a per comunicare la presentazione della candidatura con l’indicazione del Tribunale di competenza.

Tribunale di Milano

Tribunale di Monza

Tribunale di Busto Arsizio

Tribunale di Lodi

CTP

All’interno di un processo giudiziario per cui il Giudice ha disposto una Consulenza Tecnica d’Ufficio al fine di acquisire valutazioni che richiedono competenze specifiche , le “parti” (ovvero i soggetti coinvolti nel Processo e che saranno “periziati” dal CTU) hanno il diritto di tutelarsi, nominando un loro Consulente Tecnico di Parte.

La nomina di un CTP (Consulente Tecnico di Parte) è utile per tre ordini di motivi.

  • per una funzione di controllo sulle operazioni peritali, nel senso che il CTP verifica che tutto il percorso proceda secondo le più adeguate metodologie (che devono essere seguite in modo scrupoloso dal CTU). 
  • il CTP essendo un “tecnico” esperto può interagire positivamente con il CTU portando riflessioni nuove e magari alternative, delle quali il CTU potrà tenere conto. A questo proposito è importante dire che il CTP se lo ritiene (e in accordo con il proprio cliente) può anche produrre al termine della perizia delle osservazioni, che verranno inviate alla attenzione del Giudice tramite il CTU. Il Giudice così si troverà ad avere ancora più elementi utili per la sua decisione.
  • Infine il CTP interagisce in più momenti con il proprio cliente, sia prima dell’inizio della perizia (con colloqui di conoscenza e con la lettura degli “atti”), che durante la CTU stessa, svolgendo colloqui di riflessione e monitoraggio sull’andamento della perizia.

Il ctp deve essere iscritto ad un albo

Il Ruolo del Consulente Tecnico di parte

In consulente di parte o CTP deve essere un professionista afferrato in particolari competenze tecniche, acquisite nel corso degli anni con l’esperienza, che devono servire per consigliare una o più parti durante una controversia. La nomina del CTP può avvenire da privati cittadini, da professionisti (come ad esempio avvocati), o dalle compagnie di assicurazione, ma non può avvenire in alcun modo dal giudice. Per essere chiamato come consulente di parte, non è necassario essere iscritto in alcun albo particolare, a differenza di quanto avviene per la nomina del CTU, l'unico obbligo è quello di poter esercitare autonomamente la libera professione per ciascun ambito specifico.

Differenze tra CTU e CTP

Il Consulente Tecnico di Parte (CTP) non deve necessariamente essere iscritto a particolari albi. Se una delle parti è professionalmente competente in merito alla materia oggetto di consulenza tecnica, può egli stesso svolgere la funzione di consulente tecnico di parte nel proprio interesse. Il C.T.U. in sede di nomina deve prestare formale giuramento mentre per il CTP non è necessario, quest'ultimo, viene chiamato per confrontarsi su disquisizioni tecniche che hanno luogo durante le operazioni peritali con il fiduciario del giudice CTU ed eventuali altri consulenti tecnici di parte in causa.

Perché è utile nominare un CTP?

La nomina di un CTP (Consulente Tecnico di Parte) è utile per tre ordini di motivi.
In primo luogo per una funzione di controllo sulle operazioni peritali, nel senso che il CTP verifica che tutto il percorso proceda secondo le più adeguate metodologie (che devono essere seguite in modo scrupoloso dal CTU).
In secondo luogo per svolgere una funzione più collaborativa con il CTU: il CTP infatti essendo un “tecnico” esperto può interagire positivamente con il consulente tecnico d'ufficio portando riflessioni nuove e magari alternative, delle quali quest'ultimo potrà tenere conto. A questo proposito è importante dire che il CTP se lo ritiene (e in accordo con il proprio cliente) può anche produrre al termine della perizia delle osservazioni, che verranno inviate alla attenzione del Giudice tramite il CTU. Il Giudice così si troverà ad avere ancora più elementi utili per la sua decisione.
Infine il CTP interagisce in più momenti con il proprio cliente, sia prima dell’inizio della perizia (con colloqui di conoscenza e con la lettura degli “atti”), che durante la CTU stessa, svolgendo colloqui di riflessione e monitoraggio sull’andamento della perizia. Questa funzione di sostegno è fondamentale per la persona che si vede coinvolta in un procedimento approfondito e certamente complesso dal punto di vista procedurale, ma anche emotivo. Il CTP sarà presente durante tutte le operazioni peritali, avendo anche momenti di confronto con il CTU e gli eventuali altri Consulenti di parte.

Chi può svolgere il ruolo di CTP?

Non essendo un soggetto che opera sotto giuramento di imparzialità, per la nomina del CTP vengono a mancare le incompatibilità previste per il CTU, ciò vuol dire che a svolgere il ruolo di consulente di parte può essere anche un parente o un conoscente della parte interessata o, addirittura, la parte stessa.

Chi può essere nominato CTP?

Chi può essere nominato CTP In teoria, chiunque. Basta che goda della fiducia della parte che dovrà difendere tecnicamente. Per cui, il CTP può essere un professionista iscritto ad un Albo ma anche una persona, non iscritta ad alcun Albo, ma in possesso di particolari esperienze e competenze tecniche.

Chi non è iscritto ad un Albo professionale può iscriversi all'Albo dei CTU?

Per ottenere l'iscrizione è necessario essere in possesso di una speciale competenza tecnica in una determinata materia, essere di condotta morale specchiata ed essere iscritti nelle rispettive associazioni professionali. Non si può essere iscritti in più di un albo.

Come deve essere nominato il CTP?

La nomina viene effettua mediante una dichiarazione, che può essere fatta in forma orale o scritta e che deve essere ricevuta dal cancelliere dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la controversia; il comma 1 dell'art. 91 delle disp. att.